PREVIDENZA COMPLEMENTARE - NOTA INFORMATIVA AI DIPENDENTI CHE NON HANNO EFFETTUATO LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL TRF

 

La riforma della previdenza complementare (da ultimo cfr. Not. n. 4/2006) prevede che entro il 30 giugno 2007 i lavoratori in forza all'azienda alla data del 31 dicembre 2006 decidano la destinazione del proprio Trattamento di Fine Rapporto (tfr) che matura dal 1 gennaio 2007.

Tale scelta va effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro (mod. TFR1).

Se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non consegna il modulo per la scelta il datore di lavoro dovrà destinare il tfr maturando alla forma pensionistica complementare che, per operai ed impiegati del settore edile, è il Prevedi. Per i dirigenti il fondo pensionistico di riferimento è il Previndai.

Entro il 31 maggio 2007, ai lavoratori che non hanno ancora consegnato il modulo TFR1, il datore di lavoro deve comunicare le informazioni necessarie sulla forma pensionistica, ossia il Prevedi o il Previndai per il settore edile, alla quale sarà trasferito il tfr maturando, in caso di perdurante silenzio del lavoratore.

Si ritiene che per tale adempimento possa essere utilizzata, con lievi modifiche, la medesima informativa predisposta dall'Ance e già consegnata ai dipendenti lo scorso mese di dicembre.

In aggiunta si ritiene opportuno allegare all'informativa anche una scheda riepilogativa delle principali caratteristiche del fondo Prevedi (o del fondo Previndai), segnalando che la scheda di Prevedi è pubblicata sul sito internet di Prevedi - www.prevedi.it - e del Collegio - www.ancebrescia.it - in calce alla presente circolare.

Da ultimo si ricorda che per i dipendenti assunti successivamente 31 dicembre 2006 la riforma prevede che la scelta circa la destinazione del tfr maturando debba essere effettuata (utilizzando il mod. TFR2) entro sei mesi dalla data di assunzione. Anche in questo caso entro 30 giorni prima di tale scadenza, ai lavoratori che non hanno ancora consegnato il mod. TFR2, il datore di lavoro deve comunicare le informazioni necessarie sulla forma pensionistica utilizzando la stessa nota informativa.

Di seguito si pubblica il fac simile della nota informativa da consegnare, unitamente alla scheda relativa al fondo Prevedi, ai dipendenti in forza all'azienda alla data del 31 dicembre 2006 e che non hanno ancora deciso la destinazione del tfr maturando.

 

FAC SIMILE DI INFORMATIVA

 

(da redigere su carta intesta dell’impresa)

 

INFORMATIVA AI DIPENDENTI

AI SENSI DEL D.LGS. N. 252/2005 DESTINAZIONE DEL TFR

 

A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, ogni dipendente deve scegliere sulla destinazione del suo Trattamento di Fine Rapporto (tfr).

Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane accantonato e rivalutato in azienda e verrà erogato dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, il lavoratore deve comunicare per iscritto se intende:

- destinare il TFR maturando ad una delle forme pensionistiche complementari previste dalla legge: fondo pensione negoziale, fondo pensione aperto, piano pensionistico individuale attuato mediante contratto di assicurazione sulla vita - PIP;

- mantenere il TFR maturando in azienda. Nel caso il cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze più di 49 addetti, il TFR maturando sarà obbligatoriamente trasferito al Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso la Tesoreria dello Stato.

 

Se, entro il 30 giugno 2007, il lavoratore non comunica nulla, per le imprese del settore edile il TFR maturando sarà destinato a Prevedi per i dipendenti operai ed impiegati o a Previndai per i dipendenti dirigenti.

 

Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, già iscritti a forme di previdenza complementare, le regole di cui sopra valgono solo per la quota di TFR residuo, che potrà essere espressamente destinato alla forma pensionistica complementare alla quale i lavoratori abbiano già aderito. A quest'ultima sarà devoluto il TFR maturando residuo anche nei caso di mancata scelta espressa.

 

Per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, non iscritti a forme di previdenza complementare, l'intero TFR maturando potrà essere espressamente destinato ad una delle forme pensionistiche abilitate alla raccolta, ovvero, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi (qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50% del TFR stesso). In caso di mancata adesione esplicita, il TFR maturando sarà integralmente devoluto secondo le predette modalità di conferimento tacito

 

Nell'allegata scheda, predisposta da Prevedi, sono riepilogate le principali informazioni circa il fondo medesimo.

 

 

Scheda informativa PREVEDI