PREVIDENZA
COMPLEMENTARE - NOTA INFORMATIVA AI DIPENDENTI CHE NON HANNO EFFETTUATO
La riforma della
previdenza complementare (da ultimo cfr. Not. n.
4/2006) prevede che entro il 30 giugno 2007 i lavoratori in forza all'azienda
alla data del 31 dicembre 2006 decidano la destinazione del proprio Trattamento
di Fine Rapporto (tfr) che matura dal 1 gennaio 2007.
Tale scelta va
effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro (mod.
TFR1).
Se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore non consegna il
modulo per la scelta il datore di lavoro dovrà destinare il tfr
maturando alla forma pensionistica complementare che, per operai ed impiegati
del settore edile, è il Prevedi. Per i dirigenti il fondo pensionistico di
riferimento è il Previndai.
Entro il 31 maggio
2007, ai lavoratori che non hanno ancora consegnato il modulo TFR1, il datore
di lavoro deve comunicare le informazioni necessarie sulla forma pensionistica,
ossia il Prevedi o il Previndai per il settore edile,
alla quale sarà trasferito il tfr maturando, in caso
di perdurante silenzio del lavoratore.
Si ritiene che per
tale adempimento possa essere utilizzata, con lievi modifiche, la medesima
informativa predisposta dall'Ance e già consegnata ai dipendenti lo scorso mese
di dicembre.
In aggiunta si
ritiene opportuno allegare all'informativa anche una scheda riepilogativa delle
principali caratteristiche del fondo Prevedi (o del fondo Previndai),
segnalando che la scheda di Prevedi è pubblicata sul sito internet di Prevedi -
www.prevedi.it - e del Collegio - www.ancebrescia.it - in calce alla presente
circolare.
Da ultimo si ricorda
che per i dipendenti assunti successivamente 31 dicembre 2006 la riforma prevede
che la scelta circa la destinazione del tfr maturando
debba essere effettuata (utilizzando il mod. TFR2) entro sei mesi dalla data di
assunzione. Anche in questo caso entro 30 giorni prima di tale scadenza, ai
lavoratori che non hanno ancora consegnato il mod. TFR2, il datore di lavoro
deve comunicare le informazioni necessarie sulla forma pensionistica
utilizzando la stessa nota informativa.
Di seguito si
pubblica il fac simile della nota informativa da
consegnare, unitamente alla scheda relativa al fondo Prevedi, ai dipendenti in
forza all'azienda alla data del 31 dicembre 2006 e che non hanno ancora
deciso la destinazione del tfr maturando.
FAC
SIMILE DI INFORMATIVA
(da
redigere su carta intesta dell’impresa)
INFORMATIVA
AI DIPENDENTI
AI
SENSI DEL D.LGS. N. 252/2005 DESTINAZIONE DEL TFR
A decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30
giugno 2007, ogni dipendente deve scegliere sulla destinazione del suo Trattamento
di Fine Rapporto (tfr).
Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006
rimane accantonato e rivalutato in azienda e verrà erogato dal datore di lavoro
al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, il
lavoratore deve comunicare per iscritto se intende:
- destinare il TFR maturando ad una delle
forme pensionistiche complementari previste dalla legge: fondo pensione
negoziale, fondo pensione aperto, piano pensionistico individuale attuato
mediante contratto di assicurazione sulla vita - PIP;
- mantenere il TFR maturando in azienda. Nel
caso il cui il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze più di 49
addetti, il TFR maturando sarà obbligatoriamente trasferito al Fondo per
l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto presso
Se,
entro il 30 giugno 2007, il lavoratore non comunica nulla, per le imprese del
settore edile il TFR maturando sarà destinato a Prevedi per i dipendenti operai
ed impiegati
o a Previndai per i dipendenti dirigenti.
Per i lavoratori di prima occupazione
antecedente al 29 aprile 1993, già iscritti a forme di previdenza complementare, le regole di cui
sopra valgono solo per la quota di TFR residuo, che potrà essere espressamente
destinato alla forma pensionistica complementare alla quale i lavoratori
abbiano già aderito. A quest'ultima sarà devoluto il TFR maturando residuo
anche nei caso di mancata scelta espressa.
Per i lavoratori con prima occupazione
antecedente al 29 aprile 1993, non iscritti a forme di previdenza complementare, l'intero TFR
maturando potrà essere espressamente destinato ad una delle forme pensionistiche
abilitate alla raccolta, ovvero, nella misura già fissata dagli accordi o
contratti collettivi (qualora detti accordi non prevedano il versamento del
TFR, in misura non inferiore al 50% del TFR stesso). In caso di mancata
adesione esplicita, il TFR maturando sarà integralmente devoluto secondo le
predette modalità di conferimento tacito
Nell'allegata scheda, predisposta da Prevedi,
sono riepilogate le principali informazioni circa il fondo medesimo.