L.241/90 - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 

Si ritiene opportuno formulare alcune riflessioni sul Decreto 8 ottobre 1997 n. 524 del Ministero dei LL.PP. "Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici".

Preliminarmente si segnala che il Decreto e' stato pubblicato con notevole ritardo sulla Gazzetta Ufficiale (n. 194 del 21 agosto 1998), poiche' la registrazione dello stesso da parte della Corte dei Conti e' avvenuta solo in data 14 maggio 1998.

Sul piano pratico gli effetti del provvedimento e dei termini in esso indicati hanno ricadute limitate per gli operatori e comunque, sulla base delle esperienze sin qui maturate, appare difficile che possano essere effettivamente rispettati soprattutto per alcune tipologie di opere.

Nel merito dei contenuti l'articolo 2 prevede che nei provvedimenti di ufficio il termine iniziale decorra dalla data in cui il Ministero abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dal ricevimento della richiesta da parte di un'altra pubblica amministrazione.

L'art. 3, che e' quello di maggiore interesse per gli operatori, prevede che per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorra dalla data di ricevimento della domanda che dovrà essere redatta secondo le forme ed i modi stabiliti dall'Amministrazione.

Nel caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione entro sessanta giorni indicando le cause dell'irregolarita'. Il termine iniziale decorrera' allora dal ricevimento della domanda regolarizzata.

Per ogni singolo procedimento il Decreto individua nell'allegato, il termine entro cui il competente Ufficio del Ministero dovrebbe definire l'iter amministrativo.

Nel caso dei procedimenti di competenza del Segretariato generale del CER si segnala che per alcune tipologie di atti è possibile fare riferimento al termine indicato (es. accertamento requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata - 90 gg.) mentre in altri casi l'indicazione del termine e', come sopra detto, meramente teorica (es. programmazione ordinaria fondi ERP - 720 gg.)

In merito al procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale viene individuata la competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche (Dicoter) e indicato il termine di 75 giorni quando si raggiunge la determinazione positiva in sede di Conferenza dei servizi. Tale termine diventa di 105 giorni nell'ipotesi in cui occorra sottoporre al Consiglio dei Ministri la proposta adottata dalla stessa Conferenza di procedere in difformità dagli strumenti urbanistici.

Nell'ipotesi di parere contrario del Comune interessato per un'opera conforme al P.R.G., il termine passa a 135 giorni poiche' si deve tenere conto del periodo aggiuntivo di 30 giorni necessario per la pronuncia del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 127/97.