L.241/90
- TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - PROCEDIMENTI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Si
ritiene opportuno formulare alcune riflessioni sul Decreto 8 ottobre 1997 n.
524 del Ministero dei LL.PP. "Regolamento recante norme di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente nuove norme
in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di
competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici".
Preliminarmente
si segnala che il Decreto e' stato pubblicato con notevole ritardo sulla
Gazzetta Ufficiale (n. 194 del 21 agosto 1998), poiche' la registrazione dello
stesso da parte della Corte dei Conti e' avvenuta solo in data 14 maggio 1998.
Sul
piano pratico gli effetti del provvedimento e dei termini in esso indicati
hanno ricadute limitate per gli operatori e comunque, sulla base delle
esperienze sin qui maturate, appare difficile che possano essere effettivamente
rispettati soprattutto per alcune tipologie di opere.
Nel
merito dei contenuti l'articolo 2 prevede che nei provvedimenti di ufficio il
termine iniziale decorra dalla data in cui il Ministero abbia notizia del fatto
da cui sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dal ricevimento della richiesta da
parte di un'altra pubblica amministrazione.
L'art.
3, che e' quello di maggiore interesse per gli operatori, prevede che per i
procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorra dalla data di
ricevimento della domanda che dovrà essere redatta secondo le forme ed i modi
stabiliti dall'Amministrazione.
Nel
caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da'
comunicazione entro sessanta giorni indicando le cause dell'irregolarita'. Il
termine iniziale decorrera' allora dal ricevimento della domanda regolarizzata.
Per
ogni singolo procedimento il Decreto individua nell'allegato, il termine entro
cui il competente Ufficio del Ministero dovrebbe definire l'iter
amministrativo.
Nel
caso dei procedimenti di competenza del Segretariato generale del CER si
segnala che per alcune tipologie di atti è possibile fare riferimento al
termine indicato (es. accertamento requisiti soggettivi per l'edilizia
agevolata - 90 gg.) mentre in altri casi l'indicazione del termine e', come
sopra detto, meramente teorica (es. programmazione ordinaria fondi ERP - 720
gg.)
In
merito al procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale viene
individuata la competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche (Dicoter) e
indicato il termine di 75 giorni quando si raggiunge la determinazione positiva
in sede di Conferenza dei servizi. Tale termine diventa di 105 giorni
nell'ipotesi in cui occorra sottoporre al Consiglio dei Ministri la proposta
adottata dalla stessa Conferenza di procedere in difformità dagli strumenti
urbanistici.
Nell'ipotesi
di parere contrario del Comune interessato per un'opera conforme al P.R.G., il
termine passa a 135 giorni poiche' si deve tenere conto del periodo aggiuntivo
di 30 giorni necessario per la pronuncia del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 17 della legge 127/97.