AUTOTRASPORTO - QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
DEGLI AUTISTI - DECORRENZA 10 SETTEMBRE 2009
Con tre
decreti dirigenziali (pubblicati sulla G.U. n. 80 del 5/4/2007- Suppl.
Ordinario n. 96) il ministero dei Trasporti, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 17 del D. Lgs. 286/2005, ha diramato le modalità per ottenere il
rilascio della carta di qualificazione del conducente nonché i criteri per la
sottrazione dei punti analogamente a quanto previsto dall’art. 126-bis del
Codice della strada.
I
decreti riguardano in particolare:
- la
disciplina degli “Enti per la formazione dei conducenti professionali,
programmi del corso e procedure d’esame per il conseguimento della carta di
qualificazione del conducente”;
- le
modalità di “Rilascio della carta di qualificazione del conducente”;
- la
“Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente”.
Si
ricorda che il D. Lgs. 286/2006 di riforma della disciplina dell’autotrasporto
ha, tra le altre cose, recepito e dato attuazione alla direttiva 2003/59/CE nonché
alla delega di cui all’art. 1 della Legge 18 aprile 2005, n.62 (Comunitaria
2004) in materia di qualificazione obbligatoria di tutti i conducenti di
autoveicoli adibiti al trasporto merci con massa superiore a 3,5 tonnellate.
Tale carta non serve solo ad attestare la capacità di guida ma anche la
conoscenza delle tecniche del trasporto, del carico e dello scarico delle merci
nel rispetto delle norme per la sicurezza stradale e del lavoro; la conoscenza
delle normative sulla protezione ambientale; nonché la conoscenza della
normativa sull’esercizio dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, almeno
per la parte che riguarda la documentazione accompagnatoria del veicolo e delle
merci.
La
qualificazione dovrà essere accertata sia in fase iniziale sia attraverso una
successiva formazione periodica.
Decorrenza
dell’obbligo
Per i
veicoli adibiti al trasporto di cose l’obbligo del conducente di possedere la
carta di qualificazione e la validità della stessa, inizia a decorrere dal 10
settembre 2009.
Rilascio
della carta di qualificazione
La
carta di qualificazione viene rilasciata ai seguenti soggetti:
-
conducenti residenti in Italia;
-
conducenti di Stati non dell’UE che svolgono la loro attività alle dipendenze
di una impresa di trasporto italiana (purché muniti di regolare permesso di
soggiorno).
Il
rilascio avviene previo superamento di uno specifico esame di idoneità cui si
viene ammessi dopo aver frequentato un corso di formazione iniziale teorico e
pratico.
I
conducenti che, alla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali sono:
-
residenti in Italia, già titolari del certificato di abilitazione professionale
di tipo KD;
-
residenti in Italia, già titolari della patente di guida della categoria C
ovvero C+E;
-
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose
stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C,
C+E, D, D+E;
possono
richiedere la carta di qualificazione in esenzione dall’obbligo di frequentare
corsi di formazione iniziale e di sostenere l’esame, presentando alla
Motorizzazione la documentazione attestante la propria qualità di conducente
professionale.
In
questo caso le richieste andranno presentate alla motorizzazione secondo le
seguenti scadenze:
- dai
titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- dai
titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M
dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- dai
titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
- dai
titolari di patenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y,
Z dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In ogni
caso non potrà essere richiesta la carta di qualificazione trascorsi tre anni
dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali (ossia 15 giorni dopo
la pubblicazione).
Rinnovo
della carta di qualificazione
Il
rinnovo quinquennale della carta di qualificazione è subordinato alla frequenza
di un corso di formazione periodica di 35 ore.
Gestione
dei punti della carta di qualificazione
La
carta di circolazione è soggetta, ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. 286/2005, al
medesimo regime sanzionatorio della sottrazione dei punti previsto dall’art.
126-bis del Codice della strada.
Ai fini
della sottrazione dei punti-patente, le violazioni commesse nell’esercizio
dell’attività professionale di trasporto merci saranno distinte da quelle
commesse con la propria vettura personale.