APPALTI PUBBLICI - ISTRUZIONI RELATIVE AL CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ DOVUTO PER PRESENTARE L’OFFERTA
Si ritiene utile ritornare
sull’argomento relativo al contributo che ogni impresa deve versare
all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
ogni volta che partecipa ad una gara d’appalto. L’occasione è fornita da una
prima sentenza su tale argomento del Tribunale Regionale del Lazio. La sentenza
del Tar Lazio n. 2454 del 21 marzo 2007 affronta, infatti, per la prima volta
in sede giudiziaria il tema del contributo dovuto all’Autorità di vigilanza per
la partecipazione alle gare. Detta sentenza afferma che l’impresa che intenda
partecipare ad una pubblica gara deve esibire la ricevuta attestante l`avvenuto
versamento del contributo dovuto all’Autorità, in sede di presentazione
dell’offerta, a pena della sua esclusione dalla procedura di gara. Pertanto, la
data del versamento riportata sulla ricevuta non può essere successiva alla
data di presentazione dell’offerta.
La legge n. 266/2005, articolo 1,
comma 67, prevede, infatti, l’obbligo di detto versamento quale condizione di
ammissibilità dell’offerta e l’Autorità, nelle proprie deliberazioni del 26
gennaio 2006 e del 10 gennaio 2007, in conformità a detta previsione, ha
precisato che “la verifica della sussistenza della predetta condizione di
ammissibilità deve venire operata, come di prassi, attraverso la produzione
tempestiva della ricevuta di versamento, a pena dell’esclusione dell’offerta”.
L’Autorità, inoltre, aggiornando
ancora lo scorso 20 marzo le sue “Istruzioni relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell`articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, da soggetti pubblici e privati”, precisa che “A comprova dell’avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale
del versamento.........” .
La sentenza del Tar Lazio afferma
anche che “la Commissione aggiudicatrice o, comunque, il responsabile della
procedura di selezione, è responsabile del controllo delle ricevute di
pagamento, esibite dai partecipanti, ed è tenuto a escludere quelli che ne sono
sprovvisti”.
Si rammenta che il pagamento del
contributo è dovuto a prescindere dal fatto che nel bando di gara o nella lettera
di invito sia espressamente richiamato tale obbligo.
Le sole forme di pagamento
ammesse sono direttamente on-line, previa registrazione, attraverso il “Sistema
di riscossione” presente sul sito internet dell’Autorità di vigilanza oppure il
versamento sul conto corrente postale a cui dovrà seguire la comunicazione
on-line al servizio riscossione degli estremi del versamento effettuato
mediante autocertificazione, sempre prima dell’espletamento della gara; al
momento non è ammesso il versamento tramite bonifico bancario.
La dimostrazione dell’avvenuto
pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l’offerta. In caso di
procedure ristrette, tale dimostrazione deve avvenire nella fase di gara, a
seguito dell’invito, con la esibizione della ricevuta dell`avvenuto versamento,
unitamente ai documenti relativi all’offerta.
È possibile dimostrare l’avvenuto
pagamento tramite bollettino postale con l’autocertificazione, seguendo la
procedura indicata su internet presso il servizio riscossione, e con la esibizione
di copia del bollettino di pagamento e del documento di riconoscimento, ferma
restando la facoltà, da parte della Commissione di gara, di prendere visione
dell’originale del bollettino stesso. A tal proposito l’Autorità ritiene
opportuno che le Stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di
invito, oltre a richiamare l’obbligo di provvedere al versamento, pena
l’esclusione dalla gara, chiariscano con quali modalità le imprese devono
dimostrare di avervi provveduto.
Gli importi da pagare sono in
funzione dell’entità dell’importo posto a base di gara e più precisamente:
- fino a 150.000 euro: non è
dovuto alcun contributo
- da 150.000 euro fino ad un
importo inferiore a 500.000 euro: 30,00 euro
- da 500.000 euro fino ad un
importo inferiore a 1.000.000 euro: 50,00 euro
- da 1.000.000 fino ad un importo
inferiore a 5.000.000 euro: 80,00 euro
- oltre 5.000.000 euro: 100,00
euro
Nell’intento di fornire alle
imprese ulteriori informazioni ed utili consigli, si coglie l’occasione per riportare
alcune delle predette “istruzioni” impartite dall`Autorità (e consultabili in
forma integrale sul sito internet
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html) in risposta a quesiti a lei
formulati in ordine al pagamento del contributo per la partecipazione alla gara
e all’eventuale richiesta di rimborso del contributo stesso.
Si precisa peraltro che quanto
qui ricordato, essendo frutto di una posizione assunta dal soggetto interessato
al contributo, va poi adattato alle singole casistiche secondo i normali canoni
ermeneutici ed interpretativi adottati dalla giurisprudenza.
Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici - Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti
pubblici e privati.
Con deliberazione del 10 gennaio
2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007) l’Autorità ha
determinato, per l’anno 2007, l’ammontare delle contribuzioni dovute dai
soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento. L’Autorità ha, altresì,
approvato le seguenti istruzioni operative rivolte agli anzidetti soggetti in
merito all’applicazione della deliberazione del 10 gennaio 2007 ed, in particolare,
sulle modalità di funzionamento del sistema informativo di monitoraggio della
contribuzione (SIMOG).
A. Note generali
Le disposizioni di cui alla
deliberazione del 10 gennaio 2007 si riferiscono a tutti i contratti pubblici
soggetti all’applicazione del D. Lgs. 163/2006, d’ora innanzi “Codice”, ed
aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di
lavori pubblici, nei settori “ordinari” e nei settori “speciali”,
indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato. La
Stazione Appaltante è tenuta al versamento del contributo all’avvio della
procedura e le imprese al momento della presentazione dell’offerta. Sono
esonerati dal pagamento del contributo i contratti il cui importo a base di
gara è inferiore a 150.000 euro; nel caso di appalti di lavori pubblici,
l’importo a base di gara, da considerare ai fini della individuazione delle
soglie di contribuzione, deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza.
Al fine di consentire il
corretto funzionamento del sistema SIMOG, le stazioni appaltanti debbono
procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) anche per
procedure di importo inferiore a 150.000 euro. Sono esclusi dall’obbligo di
richiesta del CIG i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a
20.000 euro ed i contratti di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000
euro. Sono esclusi dall’obbligo del versamento del contributo e della richiesta
del codice identificativo le seguenti fattispecie:
- le gare per l’acquisto di energia
elettrica o gas naturale e quelle per l’acquisto di acqua all’ingrosso, di cui
all’art. 25 del Codice;
- l’individuazione di partner
privati nell’ambito di società miste;
- i contratti di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del Codice.
La deliberazione entra in vigore
il 1° febbraio 2007 e si applica a tutte le procedure avviate da quella data in
poi.
Per le procedure relative ad esecuzione di lavori
pubblici avviate entro il 31 gennaio 2007 si continuano ad applicare le
disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 26
gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006.
Per avvio della procedura si intende la data di
pubblicazione del bando di gara ovvero, nel caso di procedure senza previa
pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare
l’offerta.
La data di pubblicazione del bando a cui fare
riferimento è quella di pubblicazione sulla G.U.R.I. ovvero quella di
pubblicazione sull’Albo Pretorio ove previsto dal Codice.
C. Contatti
È disponibile un servizio
unificato di help desk per l’assistenza agli utenti del sistema SIMOG e per le
fasi di pagamento.
Il servizio è disponibile dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.080.909 ed
ai seguenti indirizzi e-mail:
assistenza.riscossione@avlp.it
per informazioni relative alle procedure di pagamento
assistenza.simog@avlp.it per
informazioni relative all’acquisizione del CIG e alla verifica dei pagamenti da
parte delle stazioni appaltanti.
D. Risposte ai quesiti frequenti
D10. Su chi ricade l’obbligo di
contribuzione in caso di ATI?
R10. Nel caso di ATI costituita
il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo; anche nel caso di ATI non
ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica,
sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l’ATI; l’offerta contiene
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad
una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da
quest’ultima.
D11. In quale misura avviene la
contribuzione nel caso di lavori da realizzarsi in più lotti?
R11. Nel caso di lavori da
realizzarsi in più lotti le stazioni appaltanti sono tenute al versamento del
contributo in ragione del numero dei lotti e del loro relativo importo; i
partecipanti che concorrono per più lotti calcolano la contribuzione in ragione
del singolo lotto per cui presentano l’offerta.
D12. Quale è la procedura per
ottenere il rimborso dell’importo versato ma non dovuto?
R12. La richiesta motivata per
la restituzione della contribuzione deve essere effettuata dai singoli
partecipanti, nonché dalla stazione appaltante, all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse
finanziarie - Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del
versamento effettuato. Nella richiesta di rimborso devono essere indicate le
coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare il rimborso.
D14. È possibile ammettere quale
dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo da parte delle imprese
l’autocertificazione e la copia del bollettino di pagamento e del documento di
riconoscimento?
R14. È possibile ammettere tale
forma di dimostrazione di pagamento, fermo restando la facoltà da parte della
Commissione di gara di prendere visione dell’originale del versamento: è,
comunque, opportuno che le stazioni appaltanti nel bando di gara o nelle
lettere di invito, oltre a richiamare l’obbligo di provvedere al versamento,
pena l’esclusione dalla gara, chiariscano le modalità attraverso le quali le
imprese debbano dimostrare di aver provveduto al pagamento del contributo.
D15. Che cosa avviene del
contributo in caso di annullamento della gara o di gara deserta e successiva
nuova gara o successivo affidamento dei lavori?
R15. Il contributo deve essere
versato ogniqualvolta venga avviata una procedura finalizzata alla
realizzazione di un lavoro pubblico ovvero all’acquisizione di beni e servizi,
indipendentemente dal buon esito della procedura stessa.
D16. Che cosa avviene del
contributo in caso di annullamento del bando?
R16. Per la S.A., non è ammesso
rimborso; il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una
procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o
all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della
procedura stessa. Per le Imprese può essere ammesso il rimborso; per esse il
versamento è condizione per essere ammesse a presentare l’offerta: annullato il
bando, viene meno il presupposto del versamento del contributo. Per ottenere il
rimborso è necessario presentare domanda all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie
- Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento
effettuato e l’avviso di annullamento del bando. Nella richiesta di rimborso devono
essere indicate le coordinate del c/c bancario o postale sul quale accreditare
il rimborso.
D17. Che cosa avviene del
contributo in caso di annullamento della gara?
R17. Per la S.A. non è ammesso
rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una
procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o
all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della
procedura stessa. Per le Imprese non è ammesso rimborso; il versamento è
condizione per essere ammesse a presentare l’offerta.
D18. Che cosa avviene del
contributo in caso di gara deserta?
R18. Per le S.A. non è ammesso
rimborso: il contributo deve essere versato ogniqualvolta venga avviata una
procedura finalizzata alla realizzazione di un lavoro pubblico o
all’acquisizione di beni e servizi, indipendentemente dal buon esito della
procedura stessa. Non si procede al rimborso all’Impresa che abbia partecipato
alla gara e non sia risultata aggiudicataria.
D19. È ammesso rimborso per un
pagamento superiore ?
R19. È previsto il rimborso sia
per la stazione appaltante che per le imprese; per ottenere il rimborso è
necessario presentare domanda all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di
Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e del
bando di gara (o di lettera di invito)
D20. È ammesso rimborso per un
pagamento effettuato per errore due volte?
R20. È previsto il rimborso sia
per la stazione appaltante che per le imprese; per ottenere il rimborso è
necessario presentare domanda all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Settore Risorse finanziarie - Via di
Ripetta, 246 – 00186 Roma, allegando la copia del versamento effettuato e del
bando di gara (o di lettera di invito)
D21. È ammessa per le imprese
l’integrazione nell’importo del versamento successivamente all’invio
dell’offerta ?
R21. Non è ammessa integrazione;
l’impresa che abbia eseguito un versamento inferiore a quello previsto non è
ammessa alla gara, né ha diritto a rimborso.
D24. Che cosa avviene del
contributo in caso di mancata partecipazione alla gara?
R24. Non si dà luogo al rimborso
della contribuzione alle imprese che decidono di non partecipare alla gara.
D28. Abbiamo eseguito il
versamento presso gli uffici postali, ma non abbiamo comunicato gli estremi al
SIMOG, può la stazione appaltante escluderci dalla gara?
R28. Le stazioni appaltanti non
possono per tale motivo escludere le imprese dalla gara.
D29. Abbiamo eseguito il
versamento presso gli uffici postali, ma ci siamo accorti di aver riportato
male il CIG, possiamo essere esclusi?
R29. Il codice CIG vale ad
identificare univocamente la gara alla quale le imprese partecipano; pertanto,
i partecipanti, ove non riportino correttamente il CIG sono esclusi dalla gara.
Resta salva la facoltà già prevista di chiedere il rimborso del contributo
erroneamente versato.
D32. Come deve comportarsi la
stazione appaltante che ometta di richiedere e/o di indicare il CIG sull’avviso
pubblico, lettera d’invito, ecc.?
R32. La stazione appaltante deve
procedere a pubblicare un avviso di rettifica.
D33. Entro quale termine le
stazioni appaltanti debbono eseguire il pagamento?
R33. Le stazioni appaltanti
possono eseguire il pagamenti entro 30 giorni dalla data di avvio della
procedure.