APPALTI PUBBLICI - NEI CONSORZI DI CONCORRENTI LA CERTIFICAZIONE ISO, OVE RICHIESTA, DEVE ESSERE POSSEDUTA DA TUTTI I SOGGETTI ESECUTORI
(Tribunale Amministrativo Regionale della  Sardegna, Sezione I del 27/3/2007 n. 556)

 

Godendo di personalità giuridica autonoma le società consortili possono essere esse stesse in possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche; in mancanza, ai sensi dell’art. 36, comma 7°, del D. Lgs. n. 163/2006, si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui il Consorzio non ha prodotto una certificazione di qualità riferibile a sé medesimo ma un certificato di qualità riferibile ad una soltanto ad una delle imprese consorziate , nulla producendo per le altre consorziate indicate, va ritenuto che, per consolidata giurisprudenza, la certificazione di qualità diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto è un requisito che, allorquando (come nella specie) vi è una ripartizione percentuale del servizio tra le associate, deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni fungibili (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2756 del 23 maggio 2005); non appare decisivo, in contrario, il richiamo alla giurisprudenza che consente di provare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari mediante le referenze di un altro soggetto di cui si dichiari la disponibilità giacché, stante la dubbia applicabilità di tale principio con riguardo ai requisiti di carattere soggettivo cui sono da taluni ricondotte le certificazioni di qualità.

 

. . . omissis . . .

 

 

CONSIDERATO
IN FATTO E IN DIRITTO

 

- che, con nota prot. n. 7823/II.5.3 del 16 febbraio 2007 del Presidente della Commissione giudicatrice, veniva loro comunicata l’esclusione dall’anzidetta procedura concorsuale per violazione degli obblighi di gara, e precisamente per non aver prodotto nei termini richiesti dal bando la copia fotostatica della certificazione di qualità conforma alle norme europee UNI CEI ISO 9000 con riferimento a tutte le imprese aderenti al Consorzio  . . . . . . a r.l., in violazione del combinato disposto degli artt. 7.1, 8 e 8.2 del capitolato d’oneri che prevedeva tale adempimento a pena di esclusione;

- che in punto di fatto è incontestato che il Consorzio . . . .  . . . a r.l. ha allegato alla domanda di partecipazione alla gara soltanto la certificazione di una consorziata;

- che, ad avviso delle ricorrenti, tale adempimento sarebbe comunque sufficiente ad integrare il requisito di ammissione richiesto dal bando, anche alla luce della giurisprudenza che consente di garantire la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto anche mediante l’utilizzo di mezzi e personale delle società consorziate (primo motivo);

- che quanto sopra sarebbe confermato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (secondo motivo);

- che in ogni caso la disciplina di gara asseritamente violata non sarebbe applicabile al Consorzio . . . . . .  a r.l. nei termini indicati dalla Commissione di gara perché quest’ultimo non ha partecipato alla gara singolarmente ma in ATI insieme ad altre società tutte munite della certificazione richiesta (terzo motivo);

- che per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione regionale che, con articolata memoria con la quale ha replicato alle argomentazione delle ricorrenti, ne ha chiesto il rigetto;

 

Rilevato

 

- che la disciplina di gara (art. 8.2) richiedeva espressamente, per i consorzi partecipanti alla gara, l’obbligo per ogni consorziato di produrre i documenti di cui al punto f) del capitolato d’oneri (ossia la copia fotostatica della certificazione di qualità conforma alle norme europee UNI CEI ISO 9000);

- che tale prescrizione veniva espressamente richiesta dall’art. 8.1 anche a ciascuna delle imprese raggruppate in ATI, restando così disatteso alla luce del combinato disposto delle anzidette disposizioni, senza necessità di ulteriori argomentazioni, quanto sostenuto col summenzionato terzo motivo di impugnazione;

- che godendo di personalità giuridica autonoma le società consortili possono essere esse stesse in possesso dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche;

- che in mancanza, ai sensi dell’art. 36, comma 7°, del D.Lgs. n. 163/2006, si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate;

- che nel caso di specie il Consorzio . . .  a r.l. non ha prodotto una certificazione di qualità riferibile a sé medesimo ma un certificato di qualità riferibile ad una soltanto ad una delle imprese consorziate, nulla producendo per le altre consorziate indicate;

 

Ritenuto

 

- che, per consolidata giurisprudenza, la certificazione di qualità diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua attività secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò preposto è un requisito che, allorquando (come nella specie) vi è una ripartizione percentuale del servizio tra le associate, deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni fungibili (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2756 del 23 maggio 2005);

- che pertanto nel caso in esame risulta integrata la violazione della lex specialis che ha determinato l’esclusione dalla procedura concorsuale delle imprese ricorrenti;

- che non appare decisivo, in contrario, il richiamo alla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che consente di provare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari mediante le referenze di un altro soggetto di cui si dichiari la disponibilità giacché, anche a prescindere dalla dubbia applicabilità di tale principio con riguardo ai requisiti di carattere soggettivo cui sono da taluni ricondotte le certificazioni di qualità, non risulta che in sede di gara il Consorzio . . .  a r.l. abbia esercitato tale opzione partecipativa;

- che neppure il richiamo all’art. 49 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 si rivela fondato, non risultando che il Consorzio . . . . . . .  a r.l. abbia allegato in gara le dichiarazioni di cui all’art. 49, comma 2°, del D. Lgs n. 163/2006 necessarie ai fini dell’avvalimento;

- che pertanto, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, può procedersi alla decisione in forma semplificata del ricorso nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare;

- che quanto alle spese del giudizio sussistono motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti,

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione I°, respinge il ricorso in epigrafe.