APPALTI PUBBLICI - NEI CONSORZI DI CONCORRENTI LA
CERTIFICAZIONE ISO, OVE RICHIESTA, DEVE ESSERE POSSEDUTA DA TUTTI I SOGGETTI
ESECUTORI
(Tribunale Amministrativo Regionale
della Sardegna, Sezione I del 27/3/2007
n. 556)
Godendo di personalità giuridica autonoma le
società consortili possono essere esse stesse in possesso dei requisiti di
partecipazione alle gare pubbliche; in mancanza, ai sensi dell’art. 36, comma
7°, del D. Lgs. n. 163/2006, si qualificano sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate.
Nel caso in cui il Consorzio non ha prodotto una
certificazione di qualità riferibile a sé medesimo ma un certificato di qualità
riferibile ad una soltanto ad una delle imprese consorziate , nulla producendo
per le altre consorziate indicate, va ritenuto che, per consolidata
giurisprudenza, la certificazione di qualità diretta a garantire che un’impresa
è in grado di svolgere la sua attività secondo un livello minimo di qualità
accertato da un organismo a ciò preposto è un requisito che, allorquando (come
nella specie) vi è una ripartizione percentuale del servizio tra le associate,
deve essere posseduto da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni
fungibili (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2756 del 23 maggio 2005); non
appare decisivo, in contrario, il richiamo alla giurisprudenza che consente di
provare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari mediante le referenze di
un altro soggetto di cui si dichiari la disponibilità giacché, stante la dubbia
applicabilità di tale principio con riguardo ai requisiti di carattere
soggettivo cui sono da taluni ricondotte le certificazioni di qualità.
. . . omissis . . .
CONSIDERATO
IN FATTO E IN DIRITTO
- che, con nota prot. n. 7823/II.5.3
del 16 febbraio 2007 del Presidente della Commissione giudicatrice, veniva loro
comunicata l’esclusione dall’anzidetta procedura concorsuale per violazione
degli obblighi di gara, e precisamente per non aver prodotto nei termini
richiesti dal bando la copia fotostatica della certificazione di qualità
conforma alle norme europee UNI CEI ISO 9000 con riferimento a tutte le imprese
aderenti al Consorzio . . . . . . a
r.l., in violazione del combinato disposto degli artt. 7.1, 8 e 8.2 del
capitolato d’oneri che prevedeva tale adempimento a pena di esclusione;
- che in punto di fatto è incontestato che il Consorzio .
. . . . . . a r.l. ha allegato alla
domanda di partecipazione alla gara soltanto la certificazione di una
consorziata;
- che, ad avviso delle ricorrenti, tale adempimento
sarebbe comunque sufficiente ad integrare il requisito di ammissione richiesto
dal bando, anche alla luce della giurisprudenza che consente di garantire la
prestazione dei servizi oggetto dell’appalto anche mediante l’utilizzo di mezzi
e personale delle società consorziate (primo motivo);
- che quanto sopra sarebbe confermato dall’art. 49 del
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (secondo motivo);
- che in ogni caso la disciplina di gara asseritamente
violata non sarebbe applicabile al Consorzio . . . . . . a r.l. nei termini indicati dalla Commissione
di gara perché quest’ultimo non ha partecipato alla gara singolarmente ma in
ATI insieme ad altre società tutte munite della certificazione richiesta (terzo
motivo);
- che per resistere al ricorso si è costituita
l’Amministrazione regionale che, con articolata memoria con la quale ha
replicato alle argomentazione delle ricorrenti, ne ha chiesto il rigetto;
Rilevato
- che la disciplina di gara (art. 8.2) richiedeva
espressamente, per i consorzi partecipanti alla gara, l’obbligo per ogni
consorziato di produrre i documenti di cui al punto f) del capitolato d’oneri
(ossia la copia fotostatica della certificazione di qualità conforma alle norme
europee UNI CEI ISO 9000);
- che tale prescrizione veniva espressamente richiesta
dall’art. 8.1 anche a ciascuna delle imprese raggruppate in ATI, restando così
disatteso alla luce del combinato disposto delle anzidette disposizioni, senza
necessità di ulteriori argomentazioni, quanto sostenuto col summenzionato terzo
motivo di impugnazione;
- che godendo di personalità giuridica autonoma le società
consortili possono essere esse stesse in possesso dei requisiti di
partecipazione alle gare pubbliche;
- che in mancanza, ai sensi dell’art. 36, comma 7°, del
D.Lgs. n. 163/2006, si qualificano sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate;
- che nel caso di specie il Consorzio . . . a r.l. non ha prodotto una certificazione di
qualità riferibile a sé medesimo ma un certificato di qualità riferibile ad una
soltanto ad una delle imprese consorziate, nulla producendo per le altre
consorziate indicate;
Ritenuto
- che, per consolidata giurisprudenza, la certificazione
di qualità diretta a garantire che un’impresa è in grado di svolgere la sua
attività secondo un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò
preposto è un requisito che, allorquando (come nella specie) vi è una
ripartizione percentuale del servizio tra le associate, deve essere posseduto
da tutte le imprese chiamate a svolgere prestazioni fungibili (cfr: Consiglio
di Stato, Sez. V, n. 2756 del 23 maggio 2005);
- che pertanto nel caso in esame risulta integrata la
violazione della lex specialis che ha determinato l’esclusione dalla procedura
concorsuale delle imprese ricorrenti;
- che non appare decisivo, in contrario, il richiamo alla
giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che consente di provare il possesso
dei requisiti tecnici e finanziari mediante le referenze di un altro soggetto
di cui si dichiari la disponibilità giacché, anche a prescindere dalla dubbia applicabilità
di tale principio con riguardo ai requisiti di carattere soggettivo cui sono da
taluni ricondotte le certificazioni di qualità, non risulta che in sede di gara
il Consorzio . . . a r.l. abbia
esercitato tale opzione partecipativa;
- che neppure il richiamo all’art. 49 del D. Lgs n. 163
del 12 aprile 2006 si rivela fondato, non risultando che il Consorzio . . . . .
. . a r.l. abbia allegato in gara le
dichiarazioni di cui all’art. 49, comma 2°, del D. Lgs n. 163/2006 necessarie
ai fini dell’avvalimento;
- che pertanto, stante la manifesta infondatezza
dell’impugnazione, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre
1971 n. 1034, introdotto dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, può
procedersi alla decisione in forma semplificata del ricorso nella camera di
consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare;
- che quanto alle spese del giudizio sussistono motivi per
disporne l’integrale compensazione tra le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione I°,
respinge il ricorso in epigrafe.