REVERSE CHARGE - RAPPORTI TRA CONSORZIO E CONSORZIATE - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Circolare n.19/E del 4/4/07)
Le società consorziate operanti nel settore edile
applicano il “reverse charge” (art.17, comma 6 del D.P.R. 633/1972) nella
fatturazione delle prestazioni effettuate nei confronti del consorzio,
nell’ipotesi in cui il consorzio stesso agisca in veste di subappaltatore dei
lavori e applichi il meccanismo dell’inversione contabile per le prestazioni
rese nei confronti dell’appaltatore principale (o subappaltatore).
Questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle
Entrate nella Circolare n.19/E del 4 aprile 2007, che recepisce quanto
evidenziato dall’ANCE in ordine alle difficoltà operative derivanti
dall’applicazione del “reverse charge” in caso di affidamento in subappalto di
lavori edili ad un consorzio che agisce in nome proprio e per conto delle
consorziate (con mandato senza rappresentanza).
La questione derivava dai precedenti chiarimenti
emanati dalla stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare n.37/E del 29
dicembre 2006.
In tal ambito, si precisava che, nell’ipotesi in cui
il consorzio affidasse l’esecuzione dei lavori ai soci, le prestazioni
effettuate dalle società consorziate restavano assoggettate ad IVA secondo le
ordinarie modalità di applicazione del tributo, mentre i consorzi erano tenuti
ad applicare l’IVA mediante il meccanismo del “reverse charge” per le
prestazioni rese a terzi (appaltatori o subappaltatori) in esecuzione di
contratti di subappalto.
Tale procedura avrebbe certamente determinato
un’eccedenza di credito IVA in capo al consorzio (che, non ricevendo l’IVA
dall’appaltatore, non avrebbe potuto compensare l’imposta pagata alle singole
imprese consorziate), con la connessa difficoltà di recupero dello stesso,
tenuto conto che, generalmente, le struttura associativa viene meno al termine
dei lavori.
Con l’obiettivo di superare tale difficoltà, con la
presente Circolare 19/E/2007, l’Amministrazione ha in sostanza introdotto un
criterio di “trasparenza”, in base al quale nei rapporti tra le singole imprese
ed il consorzio si rende applicabile la stessa modalità di fatturazione che
regola il rapporto tra il consorzio e l’appaltatore.
Di conseguenza, in presenza di un consorzio
subappaltatore che agisce in nome proprio e per conto delle consorziate, in
virtù di un mandato senza rappresentanza:
- il consorzio
fattura direttamente[1] all’appaltatore principale (o subappaltatore) con il
meccanismo del “reverse charge”;
- ciascuna
impresa consorziata fattura al consorzio le prestazioni a questo rese con il
meccanismo del “reverse charge”, sempreché tali prestazioni rientrino
nell’ambito applicativo dell’inversione contabile di cui all’art.17, comma 6
del D.P.R. 633/1972.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria afferma
che le prestazioni sin qui rese dalle imprese consorziate al consorzio senza
applicazione del meccanismo del “reverse-charge”, in ottemperanza alle
indicazioni fornite con la Circolare n.37/E/2006, devono essere comunque
considerate regolarmente fatturate, sulla base del criterio del legittimo
affidamento, ai sensi dell’art.10, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto dei
diritti del contribuente). Pertanto, in questi casi non saranno né irrogate sanzioni
né richiesti interessi.
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[1] A tal proposito, vedasi anche R.M. 4 agosto 1987,
n. 460437 e R.M. 5 gennaio 1985, n.399932.