SICUREZZA SUL LAVORO -
GRU MOBILI - USO IMPROPRIO DEL DISPOSITIVO
DI BYPASS DEL LIMITATORE DI CARICO O DI MOMENTO
Nella circolare 28.03.07, n. 1875
il Ministero dello sviluppo e commercio e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, richiamano le misure di sicurezza da adottare nel caso che
le gru siano munite di un dispositivo che consenta di escludere il limitatore
di carico e di momento.
Il dispositivo di esclusione si
può rendere utile per effettuare manovre particolari (montaggio e smontaggio,
manutenzione del braccio, etc.) ma, d’altro canto, nelle situazioni di
funzionamento normale la presenza ( e funzionalità) del limitatore di carico e
di momento è un requisito essenziale di sicurezza dell’apparecchio di
sollevamento.
La circolare in commento invita
gli utilizzatori di tali gru a verificare che:
- la presenza del dispositivo di
by-pass del limitatore risulti effettivamente necessaria in rapporto alle
condizioni di impiego normali o eccezionali previste dal fabbricante;
- le istruzioni per l’uso
contengano le specifiche procedure da osservarsi nelle suddette condizioni;
- il dispositivo di comando del by-pass
sia del tipo a chiave e ad azione mantenuta;
- l’intervento del by-pass sia
accompagnato dall’attivazione di un avvertitore acustico e luminoso e determini
una modalità di funzionamento in condizioni di sicurezza migliorata (quali ad
esempio: riduzione delle velocità dei movimenti pericolosi,
intermittenza dei movimenti, temporizzazione dell’intervento del dispositivo,
ecc.), salvo che, dalla valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante e
basata sulle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali della
macchina, dette modalità non risultino superflue
Circolare 28 marzo 2007, n. 18752.
Oggetto: Gru
mobili - Rischio di uso improprio del dispositivo di bypass del limitatore di
carico o di momento.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea L 299 del 28 ottobre 2006 è stato pubblicato il riferimento della norma
CEN 13000: 2004 come norma armonizzata alla direttiva 98/37, accompagnato con
l’avvertenza che l’applicazione dei punti 4.2.6.3.1, 4.2.6.3.2 e 4.2.6.3.3 di
tale norma non conferisce presunzione di conformità al requisito di sicurezza
4.2.1.4. (controllo delle sollecitazioni) – in connessione con i punti 1.1.2c)
(situazione di utilizzo anormale prevedibile), 1.2.5 (selettore modale), 1.3.1,
4 e 1.2.1 1 (stabilita) e 4.1.2.3 (resistenza meccanica) - dell’All. I della
direttiva 98/37.
In sostanza, la Commissione
europea ha riconosciuto che la norma in questione non prevede misure adeguate
per prevenire il rischio di uso improprio (da parte dell’operatore) del
dispositivo di by-pass del limitatore di carico o di momento, quando il
costruttore decida di applicarlo.
In effetti, l’uso di tale by-pass
- la cui installazione può essere prevista per consentire l’effettuazione di
manovre molto particolari (montaggio-smontaggio, manutenzione del braccio,
ecc.) o per superare condizioni di emergenza - comporta praticamente una
drastica esclusione di uno specifico dispositivo di sicurezza fondamentale
contro alcuni rischi caratteristici (cedimento strutturale per sovraccarico
meccanico, perdita di stabilità e conseguente rovesciamento/ribaltamento) di
tali macchine e pertanto deve poter avvenire nel quadro dell’adozione di un
complesso di contromisure che garantiscano che, al momento dell’azionamento: da
una parte, vi sia la ragionevole certezza che l’operatore abbia piena
consapevolezza delle condizioni di rischio maggiorato - per sé e le altre
persone - in cui opera, e delle gravi responsabilità (in rapporto alle
possibili conseguenze del proprio comportamento) che si assume, e dall’altra,
risulti ridotta l’entità dei rischi conseguenti all’esclusione di un
dispositivo di sicurezza mediante l’adozione di misure che comunque portino a
condizioni di sicurezza migliorata.
La citata avvertenza della
Commissione europea riconosce, in pratica, che il complesso delle disposizioni
della EN 13000 non garantisce allo stato il rispetto di quanto appena
illustrato.
Sentiti al riguardo i competenti
Servizi dell’Ispesl e il Coordinamento tecnico delle Regioni, tanto si porta,
quindi, a conoscenza:
a) dei costruttori di gru mobili:
perché tengano conto di quanto rilevato dalla Commissione europea e mettano in
commercio macchine in linea col requisito di sicurezza di cui al citato punto
4.2.1.4 dell’all. I della direttiva 98/37, adottando le opportune disposizioni
tecniche, in attesa di una elaborazione definitiva del punto 4.2.6.3.2 della
norma EN13000,
b) degli utilizzatori di gru
mobili costruite in conformità alla citata direttiva 98/37/CE: perché - in caso
risulti effettivamente installato sulle macchine già in servizio il dispositivo
in argomento - prendano in debita considerazione la situazione di pericolosità
sopra rilevata ed adottino le necessarie misure in modo da prevenire ugualmente
l’uso improprio dello stesso, in particolare verificando che:
- la presenza del dispositivo di
by-pass del limitatore risulti effettivamente necessaria in rapporto alle
condizioni di impiego normali o eccezionali previste dal fabbricante;
- le istruzioni per l’uso
contengano le specifiche procedure da osservarsi nelle suddette condizioni;
- il dispositivo di comando del
by-pass sia del tipo a chiave e ad azione mantenuta;
- l’intervento del by-pass sia
accompagnato dall’attivazione di un avvertitore acustico e luminoso e determini
una modalità di funzionamento in condizioni di sicurezza migliorate (quali ad
es: riduzione delle velocità dei movimenti pericolosi, intermittenza dei
movimenti, temporizzazione dell’intervento del dispositivo, ecc.), salvo che
dalla valutazione dei rischi effettuata dal fabbricante e basata sulle
specifiche caratteristiche costruttive e funzionali della macchina, dette
modalità non risultino superflue.
Attesa la rilevanza in termini di
prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli
organismi in indirizzo di farne oggetto della piu'
ampia diffusione presso i soggetti interessati.