INPS - INAIL - TASSO DEGLI INTERESSI DI
DIFFERIMENTO E MISURA SANZIONI CIVILI DAL 14 MARZO 2007
La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del
3,75% a decorrere dal 14 marzo 2007, il Tasso Ufficiale di Riferimento
da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di
dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori
dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
In relazione al citato
provvedimento l’Inps, con circolare n. 59 del 14 marzo 2007, e l’Inail, con
circolare n. 13 del 20 marzo 2007, hanno reso noto che, con decorrenza 14 marzo
2007, la misura del tasso di dilazione, di differimento e le somme aggiuntive
per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi
risultano essere:
Interessi di differimento
Nei casi di autorizzazione al
differimento del termine di versamento dei contributi l’interesse di
differimento è fissato nella nuova misura del 9,75% (Tasso Ufficiale di
Riferimento maggiorato di sei punti) a partire dalla contribuzione relativa al
mese di marzo 2007.
Interessi di dilazione
L’interesse di dilazione è
fissato nella misura del 9,75% a decorrere dalle rateazioni concesse dal 14
marzo 2007.
Sanzioni Civili
La misura delle sanzioni civili, ai sensi dell’art.
116, comma 8 della legge n. 388/2000 a decorrere dal 14 marzo 2007 è così
determinata:
- nel caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie, l’aliquota è pari al 9,25% in ragione d’anno (la
sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo dovuto);
- nel caso di evasione connessa a denunce e/o
registrazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero il tasso è pari al 30%
annuo. La sanzione non può essere superiore al 60% dell’importo dovuto;
- nel caso di inadempienze derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi
sulla ricorrenza dell’obbligo assicurativo, successivamente riconosciuto in
sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato nei
termini fissati dagli enti impositori, l’aliquota è pari al 9,25% in ragione
d’anno (la sanzione non può comunque essere superiore al 40% dell’importo
dovuto).