DECRETO BERSANI - L. 248/2006 - ULTERIORI CHIARIMENTI IN
MATERIA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI NEL CANTIERE EDILE - REGOLARIZZAZIONE DELLE
VIOLAZIONI - PROVVEDIMENTO DI REVOCA - CIRCOLARE MINISTERO LAVORO
Con la circolare n. 4472 dell’11
aprile 2007, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti
interpretativi circa il provvedimento di sospensione dei cantieri, previsto dal
1° comma dell’art. 36 bis della L. n. 248/2006 (cfr. Not. n. 10/2006).
Sin dai primi mesi di
operatività della norma, infatti, è emersa la difficoltà di molte imprese,
soprattutto di piccole dimensioni, a fronteggiare le pesanti conseguenze
sanzionatorie collegate alla sospensione del cantiere e dovute all’accertamento
da parte degli organi ispettivi dell’impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al
20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro.
La circolare n. 29/2007,
esplicativa della legge di conversione del decreto Bersani, pubblicata nel
settembre 2006, aveva precisato, infatti, che al fine di ottenere la revoca del
provvedimento di sospensione fosse necessario che il datore di lavoro, oltre a
regolarizzare i lavoratori in nero e ripristinare i normali orari di lavoro
eventualmente violati, provvedesse anche al pagamento delle sanzioni
amministrative e civili comminategli.
Tale previsione, dal punto di
vista operativo, ha creato non pochi disagi nell’ambito degli appalti,
soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese che, colpite dal
provvedimento di sospensione, sono state costrette a interrompere i lavori, con
conseguente impossibilità di riscuotere gli importi relativi agli stati di
avanzamento lavori, rimanendo così incapaci di far fronte al pagamento delle
sanzioni connesse alla sospensione, il cui assolvimento rappresentava la
condicio sine qua non (secondo la circolare ministeriale 29/2007) per
l’ottenimento della revoca della sospensione medesima.
Pertanto, il Dicastero, con la
circolare da ultimo emanata e sul presupposto che è necessario tener conto
delle specifiche condizioni aziendali ai fini della adozione del provvedimento
di revoca, ha ritenuto necessario operare un intervento volto a superare tale
criticità.
Per questa ragione è stato
chiarito che, ai fini del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, sia sufficiente
la regolarizzazione dei lavoratori in nero, in tutti quei casi in cui
l’immediato pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso.
Nonostante il sostanziale favor che un simile rimedio
rappresenta per le imprese, stante da un lato l’intento di non vanificare i
provvedimenti sanzionatori e dall’altro quello di non pregiudicare il complesso
operativo ed economico di un’azienda, si nutrono forti dubbi sul potere
discrezionale riconosciuto agli ispettori del lavoro nel valutare l’opportunità
di disporre la revoca della sospensione.
Gli ispettori, infatti, a tal
fine dovranno tener conto dell’incidenza dell’onere sanzionatorio in relazione
alle possibilità economiche e finanziarie dell’impresa, delle complessive
condizioni economiche, del valore dell’appalto, della situazione di
liquidità e del fatturato complessivo
dell’azienda.