DECRETO BERSANI - L. 248/2006 - ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI NEL CANTIERE EDILE - REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI - PROVVEDIMENTO DI REVOCA - CIRCOLARE MINISTERO LAVORO

 

Con la circolare n. 4472 dell’11 aprile 2007, il Ministero del lavoro ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti interpretativi circa il provvedimento di sospensione dei cantieri, previsto dal 1° comma dell’art. 36 bis della L. n. 248/2006 (cfr. Not. n. 10/2006).

Sin dai primi mesi di operatività della norma, infatti, è emersa la difficoltà di molte imprese, soprattutto di piccole dimensioni, a fronteggiare le pesanti conseguenze sanzionatorie collegate alla sospensione del cantiere e dovute all’accertamento da parte degli organi ispettivi dell’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro.

La circolare n. 29/2007, esplicativa della legge di conversione del decreto Bersani, pubblicata nel settembre 2006, aveva precisato, infatti, che al fine di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione fosse necessario che il datore di lavoro, oltre a regolarizzare i lavoratori in nero e ripristinare i normali orari di lavoro eventualmente violati, provvedesse anche al pagamento delle sanzioni amministrative e civili comminategli.

Tale previsione, dal punto di vista operativo, ha creato non pochi disagi nell’ambito degli appalti, soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese che, colpite dal provvedimento di sospensione, sono state costrette a interrompere i lavori, con conseguente impossibilità di riscuotere gli importi relativi agli stati di avanzamento lavori, rimanendo così incapaci di far fronte al pagamento delle sanzioni connesse alla sospensione, il cui assolvimento rappresentava la condicio sine qua non (secondo la circolare ministeriale 29/2007) per l’ottenimento della revoca della sospensione medesima.

Pertanto, il Dicastero, con la circolare da ultimo emanata e sul presupposto che è necessario tener conto delle specifiche condizioni aziendali ai fini della adozione del provvedimento di revoca, ha ritenuto necessario operare un intervento volto a superare tale criticità.

Per questa ragione è stato chiarito che, ai fini del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, sia sufficiente la regolarizzazione dei lavoratori in nero, in tutti quei casi in cui l’immediato pagamento degli importi sanzionatori appaia eccessivamente gravoso.

Nonostante il sostanziale favor che un simile rimedio rappresenta per le imprese, stante da un lato l’intento di non vanificare i provvedimenti sanzionatori e dall’altro quello di non pregiudicare il complesso operativo ed economico di un’azienda, si nutrono forti dubbi sul potere discrezionale riconosciuto agli ispettori del lavoro nel valutare l’opportunità di disporre la revoca della sospensione.

Gli ispettori, infatti, a tal fine dovranno tener conto dell’incidenza dell’onere sanzionatorio in relazione alle possibilità economiche e finanziarie dell’impresa, delle complessive condizioni economiche, del valore dell’appalto, della situazione di liquidità  e del fatturato complessivo dell’azienda.