irpeF - AUTOVETTURE - FRINGE BENEFIT PER I DIPENDENTI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una
nota diffusa a mezzo stampa, ha fornito alcuni chiarimenti in merito
all’assoggettamento ad IRPEF delle autovetture assegnate in uso promiscuo ai
dipendenti.
In particolare, il comunicato specifica che la nuova
disciplina di tale fattispecie ha effetto dall’anno d’imposta 2007 e che della
stessa non si tiene conto ai fini dei versamenti d’acconto.
Il tema in questione, si ricorda, è stato oggetto di
ripetuti interventi normativi, la disciplina che ne è scaturita prevede che, a
partire dal 2007, la valorizzazione del benefit consistente nella concessione
in uso promiscuo a dipendenti di autovetture debba far riferimento ad un
imponibile pari al 50 (prima era il 30) per cento dell’importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri desumibile dalle tabelle
nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare ogni anno, al netto
degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Il citato inasprimento, per espressa previsione
legislativa, dovrà essere rivisto non appena l’Italia si vedrà riconoscere,
dall’Unione Europea, il diritto a limitare parzialmente la detraibilità
dell’IVA sull’acquisto e l’impiego delle autovetture. Tale modifica, come
disposto dalla legge finanziaria per il 2007, dovrà riguardare il benefit in
questione prioritariamente rispetto alle altre disposizioni penalizzanti sul
trattamento fiscale delle autovetture introdotte nell’ambito della disciplina
del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il
citato comunicato, esprime l’avviso che, stante il fatto che tale nuova
disciplina fiscale non si deve applicare ai fini dei versamenti d’acconto,
anche i sostituti d’imposta non devono, a loro volta, tenerne conto
nell’effettuare le ritenute IRPEF. Di conseguenza, i datori di lavoro si devono
intendere legittimati, fin da subito, a procedere all’effettuazione delle
ritenute quantificando il benefit in oggetto sulla base della previgente citata
percentuale del 30 per cento.
Il Ministero ricorda che, anche relativamente al
lavoro dipendente, il trattamento definitivo dipenderà dalla più favorevole
normativa che verrà adottata già per il periodo d’imposta 2007.
Infatti, la nota in questione sottolinea che le
precedenti più favorevoli disposizioni torneranno ad essere applicabili a
seguito di regolamento ministeriale, da emanare, come accennato in precedenza,
a seguito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea alla
limitazione percentuale prefissata della detraibilità dell’IVA assolta su
acquisti e spese per le autovetture aziendali