irpeF - AUTOVETTURE - FRINGE BENEFIT PER I DIPENDENTI

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una nota diffusa a mezzo stampa, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’assoggettamento ad IRPEF delle autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare, il comunicato specifica che la nuova disciplina di tale fattispecie ha effetto dall’anno d’imposta 2007 e che della stessa non si tiene conto ai fini dei versamenti d’acconto.

Il tema in questione, si ricorda, è stato oggetto di ripetuti interventi normativi, la disciplina che ne è scaturita prevede che, a partire dal 2007, la valorizzazione del benefit consistente nella concessione in uso promiscuo a dipendenti di autovetture debba far riferimento ad un imponibile pari al 50 (prima era il 30) per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile Club d’Italia deve elaborare ogni anno, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Il citato inasprimento, per espressa previsione legislativa, dovrà essere rivisto non appena l’Italia si vedrà riconoscere, dall’Unione Europea, il diritto a limitare parzialmente la detraibilità dell’IVA sull’acquisto e l’impiego delle autovetture. Tale modifica, come disposto dalla legge finanziaria per il 2007, dovrà riguardare il benefit in questione prioritariamente rispetto alle altre disposizioni penalizzanti sul trattamento fiscale delle autovetture introdotte nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa e del reddito di lavoro autonomo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il citato comunicato, esprime l’avviso che, stante il fatto che tale nuova disciplina fiscale non si deve applicare ai fini dei versamenti d’acconto, anche i sostituti d’imposta non devono, a loro volta, tenerne conto nell’effettuare le ritenute IRPEF. Di conseguenza, i datori di lavoro si devono intendere legittimati, fin da subito, a procedere all’effettuazione delle ritenute quantificando il benefit in oggetto sulla base della previgente citata percentuale del 30 per cento.

Il Ministero ricorda che, anche relativamente al lavoro dipendente, il trattamento definitivo dipenderà dalla più favorevole normativa che verrà adottata già per il periodo d’imposta 2007.

Infatti, la nota in questione sottolinea che le precedenti più favorevoli disposizioni torneranno ad essere applicabili a seguito di regolamento ministeriale, da emanare, come accennato in precedenza, a seguito dell’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea alla limitazione percentuale prefissata della detraibilità dell’IVA assolta su acquisti e spese per le autovetture aziendali