INPS - D. LGS. 151/2001 - CONGEDO PARENTALE - LIMITI DI
REDDITO PER L’INDENNIZZO - ANNO 2007
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n.
151/2001, al padre ed alla madre lavoratori che decidano di fruire del congedo
parentale (ex astensione facoltativa), per periodi ulteriori rispetto al
periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi ovvero, in tutto o in
parte, e comunque entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 10
mesi (elevati a 11, se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non
inferiore a 3 mesi) successivamente al 3° anno di vita dei bambino, compete una
indennità pari al 30% della retribuzione, subordinatamente a determinate
condizioni reddituali del lavoratore richiedente (cfr. Not. 5/2001).
In particolare, l’indennità compete se il reddito
individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo dei
trattamento minimo di pensione a carico dell’A.G.O. fermi, ovviamente, i
periodi massimi fruibili individualmente (6 mesi, elevati a 7 per i padri
lavoratori che si astengono dal lavoro per almeno 3 mesi) e complessivamente
(10/11 mesi), e con i seguenti limiti temporali:
- per i genitori naturali: fino al compimento dell’8°
anno di età dei bambino. Le condizioni di reddito diventano operative dopo che
i genitori abbiano già fruito dei sei mesi complessivi di congedo entro il 3°
anno di età del bambino, oppure, dopo il compimento del 3° anno età, per gli
eventuali periodi non ancora fruiti;
- per i genitori adottivi o affidatari: quando
l’astensione viene richiesta o prosegue dopo la fruizione dei primi sei mesi,
tra i due genitori, oppure, per i periodi eventualmente non fruiti ma
teoricamente spettanti, dopo il 6° anno di età dei bambino, ovvero dopo il 3°
anno dall’ingresso In famiglia, qualora, all’atto dell’adozione o
dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni (art. 36
D.Lgs. n. 151/2001).
Come accennato, il limite di reddito da porre a
raffronto con il reddito individuale dei lavoratore interessato è costituito
dall’importo del trattamento minimo di pensione vigente nell’anno in cui inizia
l’astensione o una frazione di essa, moltiplicato per 2,5. Il risultato
ottenuto rappresenta il limite di reddito al quale deve essere fatto
riferimento dall’inizio alla fine dei singolo periodo di congedo parentale
richiesto dal lavoratore.
L’Inps, con circolare n. 77/2007, ha comunicato il
limite di reddito provvisorio per l’anno 2007. In base al valore provvisorio
del trattamento minimo pensionistico, fissato per l’anno 2007 nella misura di
euro 5.669,82, il limite di reddito provvisorio, valido al fine del
riconoscimento dell’indennità in questione, è stabilito in euro 14.174,55 ( =
5669,82 x 2,5).
Pertanto, il lavoratore che, nel 2007, faccia
richiesta di periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli, sopra
ricordati, di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 151/2001, ha diritto
all’indennità nella misura dei 30% se il proprio reddito individuale è
inferiore a euro 14.174,55.
L’Inps si riserva di comunicare il valore definitivo
dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2007, qualora
dovesse risultare diverso da quello indicato.