INPS - lavoratori a progetto e categorie assimilate - indennità giornaliera di malattia - Indennità per degenza ospedaliera

 

L’Inps, con circolare n. 76 del 16 aprile 2007, di seguito pubblicata, ha emanato le istruzioni per il calcolo dell’indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della Legge n. 335/1995.

Si rammenta che la Legge Finanziaria 2007 ha previsto che per gli eventi morbosi insorti a decorrere dal 1° gennaio 2007 alle suddette categorie di lavoratori iscritte alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps per un numero di giorni non superiore al sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, esclusi gli eventi morbosi di durata inferiore ai quattro giorni.

A tal fine, si applica anche a tali soggetti l’onere di inviare all’Inps e al committente la certificazione di malattia entro il termine di 2 giorni dal rilascio.

L’allegata nota Inps chiarisce, però, che non tutti i collaboratori avranno diritto all’indennità di malattia, in quanto solo l’accredito di tre mensilità contributive, anche non continuative, nel corso dei dodici mesi antecedenti l’inizio dello stato di malattia, consentirà ai soggetti destinatari della tutela di beneficiare della prestazione in parola.

L’accredito delle mensilità è quindi strettamente correlato all’importo dei contributi versati; pertanto gli importi dell’indennità sono:

- euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3  a 4 mensilità di contribuzione (4% di Euro 238,87);

- euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5  a 8 mensilità di contribuzione (6% di euro 238,87);

- euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9  a 12 mensilità di contribuzione (8% di euro 238,87).

L’indennità, in ogni caso, può essere accreditata solo se nell’anno solare che procede quello in cui è iniziato l’evento il reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata non è superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art 2, co. 18 della L. 335/95, valido per lo stesso anno.

Tra gli aspetti procedurali, la nota ricorda che gli aventi diritto dovranno presentare la richiesta di indennità tramite il modulo allegato alla circolare in oggetto entro il termine prescrizionale di un anno, che decorre dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di malattia.

Unitamente alla domanda deve essere inviata copia del contratto o contratti stipulati nei 12 mesi precedenti l’evento e copia della dichiarazione dei redditi.

Analogamente ai lavoratori subordinati, anche i collaboratori sono soggetti agli obblighi relativi alla reperibilità durante le fasce orarie, ai controlli dello stato di malattia nonché all’obbligo di invio, entro due giorni, del certificato medico al committente e all’Inps.

Si segnala infine che, con circolare n. 77/2007, l’Inps ha indicato gli importi da riconoscere a tali lavoratori in caso di degenza ospedaliera.

Per degenze iniziate nel 2007 gli importi giornalieri sono:

- 19,11, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

- euro 28,66, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

- euro 38,22, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

 

 

Inps

Roma, 16 Aprile 2007

Circolare n.  76

 

Oggetto:       Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n.335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

Sommario:

1. Premessa

2. Ambito di applicazione

3. Certificazione di malattia

4. Eventi esclusi

5. Requisito contributivo e reddituale

6. Controlli

7. Misura e durata della prestazione

8. Domanda

9. Contenzioso

10. Istruzioni procedurali

11. Istruzioni contabili

 

1. PREMESSA

L’art. 1 comma 788 della legge n.296  del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, a decorrere dal 1°gennaio 2007,  una speciale indennità giornaliera di malattia.  A tale riguardo il comma in questione testualmente recita: “a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.

Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.

Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare.

Per la certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e successive modificazioni”.

Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni operative.

 

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il legislatore ha individuato quali destinatari della prestazione i lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n.335, purché non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione.

Considerata la formulazione della norma si ritiene che i soggetti destinatari siano, oltre ai collaboratori a progetto di cui all’ art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, anche i collaboratori coordinati e continuativi nonché i collaboratori occasionali, intendendosi per questi ultimi i soggetti titolari di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5000 euro.

In tal senso si è anche espresso il Ministero del Lavoro, interpellato al riguardo.

La nuova tutela trova applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1°gennaio 2007.

 

3. CERTIFICAZIONE DI MALATTIA

A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica ai soggetti individuati al punto 2 la disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n.663/1979, convertito nella legge n.33/1980 e successive modificazioni, che prevede l’onere di presentare o inviare rispettivamente all’INPS ed al “datore di lavoro” (in tal caso si tratta del committente), entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, il certificato e l’attestato di malattia compilato dal medico curante. In caso di presentazione o invio oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.

Si fa, infine, presente che il certificato medico  OPM-INPS verrà modificato inserendo tra le categorie lavorative a pagamento diretto una specifica dedicata ai lavoratori a progetto ed assimilati.

 

4. EVENTI ESCLUSI

Sono esclusi dalla nuova tutela economica gli eventi morbosi di durata inferiore ai 4 giorni. A tal riguardo si precisa che l’esclusione dell’indennizzabilità va limitata ai soli eventi di durata inferiore a  quattro giorni e non può essere estesa ad eventi di durata superiore ovvero agli eventi che configurino continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso: entrambi i tipi di evento dovranno quindi essere indennizzati per l’intera durata, compresi i primi tre giorni di malattia.

A tal fine, in caso di eventi di durata inferiore a quattro giorni, il lavoratore deve comunque inviare o presentare entro il termine previsto, rispettivamente all’INPS ed al committente, il certificato e l’attestato di malattia. 

 

 

5. REQUISITI CONTRIBUTIVI E REDDITUALI

Condizione per il diritto alla prestazione è la sussistenza del requisito contributivo e reddituale previsto dal D.M. 12.1.2001 ai fini della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera, a favore dei medesimi soggetti. Pertanto l’indennità di malattia spetta se:

- nei 12 mesi precedenti l’evento risultino attribuiti, cioè accreditati, almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella Gestione Separata di cui trattasi;

- nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 35, valido per lo stesso anno (1).

Con riguardo al requisito contributivo, l’art. 1 comma 770 della L . 296/2006 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 23%. Pertanto l’aliquota contributiva complessiva (comprensiva del contributo dello 0,50 % istituito dall’art. 59 della L. 449/1997 e successive modificazioni ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera) è pari, per il 2007, al 23,50 %. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2007, applicando l’aliquota del 23,50 % sul minimale di reddito di cui all’art. 1 comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l’anno 2007, ad euro 13.598. Conseguentemente, il contributo utile è pari ad euro 266,29.

Si ricorda che, invece, il contributo mensile utile per il 2006 era pari ad Euro 202,40 (ottenuto applicando sul minimale di reddito di Euro 13.345 fissato per il 2006 l’aliquota contributiva del 18,20% prevista per lo stesso anno).

Infine, occorre sottolineare che i periodi di malattia sono indennizzabili subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel certificato medico ed all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

 

6. CONTROLLI

A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. Pertanto, a decorrere da tale data, l’Istituto è abilitato a disporre, d’ufficio o su richiesta del committente , l’effettuazione di visite domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente, all’Inps e al committente, ogni eventuale variazione dello stesso.

Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere sanzionate secondo i  criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto all’indennità di malattia.

Si precisa tuttavia che, in caso di eventi di durata inferiore ai quattro giorni, potranno essere disposte visite di controllo solo su eventuale richiesta del committente e non d’ufficio.

 

(1) Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di reddito corrisponde a Euro 59.834,6 (= 70% del massimale 2006, pari a Euro 85.478,00)

 

7. MISURA E DURATA DELLA PRESTAZIONE

La misura della prestazione è pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei medesimi soggetti individuati al punto 2. Pertanto l’indennità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della L . n.335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.

Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2007, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 87.187,00 l’indennità sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:  

- euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3  a 4 mensilità di contribuzione;

- euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5  a 8 mensilità di contribuzione;

- euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9  a 12 mensilità di contribuzione.

 

L’evento di malattia è indennizzato per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. Per “durata complessiva del rapporto di lavoro” deve intendersi il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite, nell’ambito dei rapporti di collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, lo stesso periodo preso a  riferimento per la verifica dei requisiti contributivi e reddituali.

Il numero di giornate indennizzabili per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di 365 (o 366 qualora nel periodo di riferimento sia compreso un anno bisestile). Un limite annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli eventi dell’anno.

L’indennità spetta per tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività, fino al raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare. 

La prestazione di cui trattasi è autonoma ed aggiuntiva rispetto all’indennità già prevista per i casi di degenza ospedaliera a favore dei medesimi lavoratori iscritti alla gestione separata: con riguardo alla tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera restano fermi i limiti ed i criteri di erogazione indicati nel D.M. 12.1.2001 ed illustrati nella circolare n.147  del 2001.

 

Infine, in considerazione del fatto che l’art. 1 comma 788 della legge n.296 del 27 dicembre 2006, come detto in premessa, ha introdotto un’indennità giornaliera di malattia senza fare alcun riferimento alla tutela specifica prevista per i lavoratori dipendenti, come invece avvenuto per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, per gli eventi indennizzati a tale titolo non verrà accreditata contribuzione figurativa .

 

8. MODELLO DI DOMANDA

Il lavoratore interessato dovrà presentare formale domanda, come da facsimile del nuovo modello MOD.MAL.2/GEST.SEP. appositamente predisposto (prelevabile dal sito internet dell’Istituto-www.Inps.it-sezione modulistica) contenente i seguenti dati:

 

- durata del/i rapporto/i di lavoro di cui il soggetto richiedente è stato parte nel corso dei 12 mesi precedenti l’insorgenza della malattia

- ammontare degli emolumenti (lordi) percepiti nell’anno di insorgenza dell’evento morboso ed in quello precedente.

 

A corredo della domanda, il soggetto richiedente la prestazione dovrà produrre copia del/i contratto/i di lavoro.

Inoltre, laddove gli elementi presenti negli archivi contributivi (estratto-conto lavoratori parasubordinati, E-MENS, etc.) non siano sufficienti a determinare il diritto alla prestazione e la relativa misura, le Sedi provvederanno a richiedere agli interessati copia della documentazione fiscale e contributiva (modelli 770, CUD, F24, etc.) necessaria per determinare la base imponibile ed accertare l’esatto adempimento degli obblighi contributivi.

 

9. CONTENZIOSO

Competente a decidere in unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è il Comitato Amministratore per la Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/1995. L’istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioni Regionali territorialmente competenti mediante la procedura D.I.C.A., secondo le disposizioni impartite con la circolare 13 del 2.2.2006.

 

10. ISTRUZIONI PROCEDURALI

(…omissis…)

 

11. ISTRUZIONI CONTABILI

(…omissis…)