INPS - lavoratori a progetto e categorie assimilate -
indennità giornaliera di malattia - Indennità per degenza ospedaliera
L’Inps, con circolare n. 76
del 16 aprile 2007, di seguito pubblicata, ha emanato le istruzioni per il
calcolo dell’indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26
della Legge n. 335/1995.
Si rammenta che la Legge
Finanziaria 2007 ha previsto che per gli eventi morbosi insorti a decorrere dal
1° gennaio 2007 alle suddette categorie di lavoratori iscritte alla Gestione
separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, è riconosciuta un’indennità giornaliera di malattia a carico
dell’Inps per un numero di giorni non superiore al sesto della durata
complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni
nell’arco dell’anno solare, esclusi gli eventi morbosi di durata inferiore ai
quattro giorni.
A tal fine, si applica
anche a tali soggetti l’onere di inviare all’Inps e al committente la
certificazione di malattia entro il termine di 2 giorni dal rilascio.
L’allegata nota Inps
chiarisce, però, che non tutti i collaboratori avranno diritto all’indennità di
malattia, in quanto solo l’accredito di tre mensilità contributive, anche non
continuative, nel corso dei dodici mesi antecedenti l’inizio dello stato di
malattia, consentirà ai soggetti destinatari della tutela di beneficiare della
prestazione in parola.
L’accredito delle mensilità
è quindi strettamente correlato all’importo dei contributi versati; pertanto
gli importi dell’indennità sono:
- euro 9,55 (4%), se nei 12
mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione (4% di Euro
238,87);
- euro 14,33 (6%), se nei
12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione (6% di euro
238,87);
- euro 19,11 (8%), se nei
12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione (8% di euro
238,87).
L’indennità, in ogni caso,
può essere accreditata solo se nell’anno solare che procede quello in cui è
iniziato l’evento il reddito individuale assoggettato a contributo presso la
gestione separata non è superiore al 70% del massimale contributivo di cui
all’art 2, co. 18 della L. 335/95, valido per lo stesso anno.
Tra gli aspetti
procedurali, la nota ricorda che gli aventi diritto dovranno presentare la
richiesta di indennità tramite il modulo allegato alla circolare in oggetto
entro il termine prescrizionale di un anno, che decorre dal giorno successivo a
quello di cessazione dello stato di malattia.
Unitamente alla domanda
deve essere inviata copia del contratto o contratti stipulati nei 12 mesi
precedenti l’evento e copia della dichiarazione dei redditi.
Analogamente ai lavoratori
subordinati, anche i collaboratori sono soggetti agli obblighi relativi alla
reperibilità durante le fasce orarie, ai controlli dello stato di malattia nonché
all’obbligo di invio, entro due giorni, del certificato medico al committente e
all’Inps.
Si segnala infine che, con
circolare n. 77/2007, l’Inps ha indicato gli importi da riconoscere a tali
lavoratori in caso di degenza ospedaliera.
Per degenze iniziate nel
2007 gli importi giornalieri sono:
- 19,11, in caso di
accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
- euro 28,66, in caso di
accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- euro 38,22, in caso di
accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Inps
Roma, 16 Aprile 2007
Circolare n. 76
Oggetto: Indennità giornaliera di malattia ai lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26
della legge n.335/1995. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Sommario:
1. Premessa
2. Ambito di applicazione
3. Certificazione di
malattia
4. Eventi esclusi
5. Requisito contributivo e
reddituale
6. Controlli
7. Misura e durata della
prestazione
8. Domanda
9. Contenzioso
10. Istruzioni procedurali
11. Istruzioni contabili
1. PREMESSA
L’art. 1 comma 788 della
legge n.296 del 27 dicembre 2006
(finanziaria 2007), ha introdotto a favore dei lavoratori a progetto e categorie
assimilate, a decorrere dal 1°gennaio 2007,
una speciale indennità giornaliera di malattia. A tale riguardo il comma in questione
testualmente recita: “a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto
e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un’indennità
giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo di giorni
pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non
inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con esclusione degli
eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni.
Per la predetta prestazione
si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori
iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al
50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori.
Resta fermo, in caso di
degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni
nell’arco dell’anno solare.
Per la certificazione e
l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n.663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n.33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma
si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di
controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5, comma 14, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n.638, e successive modificazioni”.
Ai fini dell’attuazione
della predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni
operative.
2. AMBITO DI
APPLICAZIONE
Il legislatore ha
individuato quali destinatari della prestazione i lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26
della Legge 8 agosto 1995 n.335, purché non siano iscritti ad altra forma
previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione.
Considerata la formulazione
della norma si ritiene che i soggetti destinatari siano, oltre ai collaboratori
a progetto di cui all’ art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276, anche i collaboratori coordinati e continuativi nonché i
collaboratori occasionali, intendendosi per questi ultimi i soggetti titolari
di rapporti con lo stesso committente di durata complessiva superiore a 30
giorni nel corso dell’anno solare ovvero di durata anche inferiore ma con
diritto ad un compenso superiore a 5000 euro.
In tal senso si è anche
espresso il Ministero del Lavoro, interpellato al riguardo.
La nuova tutela trova
applicazione per gli eventi morbosi insorti a partire dal 1°gennaio 2007.
3. CERTIFICAZIONE DI
MALATTIA
A decorrere dal 1° gennaio
2007 si applica ai soggetti individuati al punto 2 la disposizione di cui
all’art. 2 del D.L. n.663/1979, convertito nella legge n.33/1980 e successive
modificazioni, che prevede l’onere di presentare o inviare rispettivamente
all’INPS ed al “datore di lavoro” (in tal caso si tratta del committente),
entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, il certificato e
l’attestato di malattia compilato dal medico curante. In caso di presentazione
o invio oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la
sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di
ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto
e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Si fa, infine, presente che
il certificato medico OPM-INPS verrà
modificato inserendo tra le categorie lavorative a pagamento diretto una
specifica dedicata ai lavoratori a progetto ed assimilati.
4. EVENTI ESCLUSI
Sono esclusi dalla nuova
tutela economica gli eventi morbosi di durata inferiore ai 4 giorni. A tal
riguardo si precisa che l’esclusione dell’indennizzabilità va limitata ai soli
eventi di durata inferiore a quattro giorni
e non può essere estesa ad eventi di durata superiore ovvero agli eventi che
configurino continuazione o ricaduta rispetto ad un precedente evento morboso:
entrambi i tipi di evento dovranno quindi essere indennizzati per l’intera
durata, compresi i primi tre giorni di malattia.
A tal fine, in caso di
eventi di durata inferiore a quattro giorni, il lavoratore deve comunque
inviare o presentare entro il termine previsto, rispettivamente all’INPS ed al
committente, il certificato e l’attestato di malattia.
5. REQUISITI
CONTRIBUTIVI E REDDITUALI
Condizione per il diritto
alla prestazione è la sussistenza del requisito contributivo e reddituale
previsto dal D.M. 12.1.2001 ai fini della tutela per malattia in caso di
degenza ospedaliera, a favore dei medesimi soggetti. Pertanto l’indennità di
malattia spetta se:
- nei 12 mesi precedenti
l’evento risultino attribuiti, cioè accreditati, almeno 3 mesi, anche non
continuativi, di contribuzione nella Gestione Separata di cui trattasi;
- nell’anno solare che
precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale assoggettato
a contributo presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale
contributivo di cui all’art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 35, valido
per lo stesso anno (1).
Con riguardo al requisito
contributivo, l’art. 1 comma 770 della L . 296/2006 prevede che, a decorrere
dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti
alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali
obbligatorie è pari al 23%. Pertanto l’aliquota contributiva complessiva
(comprensiva del contributo dello 0,50 % istituito dall’art. 59 della L.
449/1997 e successive modificazioni ai fini dell’erogazione dell’indennità di
maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia
per degenza ospedaliera) è pari, per il 2007, al 23,50 %. Il contributo mensile
utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per
il 2007, applicando l’aliquota del 23,50 % sul minimale di reddito di cui
all’art. 1 comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l’anno 2007, ad euro
13.598. Conseguentemente, il contributo utile è pari ad euro 266,29.
Si ricorda che, invece, il
contributo mensile utile per il 2006 era pari ad Euro 202,40 (ottenuto
applicando sul minimale di reddito di Euro 13.345 fissato per il 2006
l’aliquota contributiva del 18,20% prevista per lo stesso anno).
Infine, occorre
sottolineare che i periodi di malattia sono indennizzabili subordinatamente
alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel
periodo in cui si colloca la prognosi contenuta nel certificato medico ed
all’effettiva astensione dall’attività lavorativa.
6. CONTROLLI
A decorrere dal 1° gennaio
2007 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in materia
di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.
Pertanto, a decorrere da tale data, l’Istituto è abilitato a disporre,
d’ufficio o su richiesta del committente , l’effettuazione di visite
domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di
incapacità lavorativa. Al fine di consentire il regolare espletamento dei
predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti ad indicare sul
certificato e sull’attestato di malattia l’esatto e completo indirizzo di
reperibilità (residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare
tempestivamente, all’Inps e al committente, ogni eventuale variazione dello
stesso.
Eventuali assenze
ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere
sanzionate secondo i criteri e le
modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto
all’indennità di malattia.
Si precisa tuttavia che, in
caso di eventi di durata inferiore ai quattro giorni, potranno essere disposte
visite di controllo solo su eventuale richiesta del committente e non
d’ufficio.
(1) Per gli eventi insorti
nel 2007 il limite di reddito corrisponde a Euro 59.834,6 (= 70% del massimale
2006, pari a Euro 85.478,00)
7. MISURA E DURATA DELLA
PRESTAZIONE
La misura della prestazione
è pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza
ospedaliera a favore dei medesimi soggetti individuati al punto 2. Pertanto
l’indennità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8%
a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti
l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365
il massimale contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della L . n.335/1995
valido per l’anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le
malattie iniziate nell’anno 2007, anno nel quale il massimale contributivo
suddetto è risultato pari a euro 87.187,00 l’indennità sarà calcolata su euro
238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata
indennizzabile, a:
- euro 9,55 (4%), se nei 12
mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 14,33 (6%), se nei
12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- euro 19,11 (8%), se nei
12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
L’evento di malattia è
indennizzato per un numero massimo di giornate pari ad un sesto della durata
complessiva del rapporto di lavoro e, comunque, per almeno 20 giorni. Per
“durata complessiva del rapporto di lavoro” deve intendersi il numero delle
giornate lavorate o comunque retribuite, nell’ambito dei rapporti di
collaborazione in essere nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia, lo
stesso periodo preso a riferimento per
la verifica dei requisiti contributivi e reddituali.
Il numero di giornate
indennizzabili per gli eventi di malattia, che si verificano in uno stesso anno
solare, non può superare il limite massimo annuale di 61 giorni pari ad 1/6 di
365 (o 366 qualora nel periodo di riferimento sia compreso un anno bisestile).
Un limite annuale ridotto di 20 giorni è riconosciuto a coloro che non possono
far valere periodi lavorativi superiori a 120 giorni nei 12 mesi precedenti gli
eventi dell’anno.
L’indennità spetta per
tutte le giornate di malattia non sanzionate, comprese le festività, fino al
raggiungimento del limite indennizzabile per evento o per anno solare.
La prestazione di cui
trattasi è autonoma ed aggiuntiva rispetto all’indennità già prevista per i
casi di degenza ospedaliera a favore dei medesimi lavoratori iscritti alla
gestione separata: con riguardo alla tutela per malattia in caso di degenza
ospedaliera restano fermi i limiti ed i criteri di erogazione indicati nel D.M.
12.1.2001 ed illustrati nella circolare n.147
del 2001.
Infine, in considerazione
del fatto che l’art. 1 comma 788 della legge n.296 del 27 dicembre 2006, come
detto in premessa, ha introdotto un’indennità giornaliera di malattia senza
fare alcun riferimento alla tutela specifica prevista per i lavoratori
dipendenti, come invece avvenuto per i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato, per gli eventi indennizzati a tale titolo non verrà accreditata
contribuzione figurativa .
8. MODELLO DI DOMANDA
Il lavoratore interessato
dovrà presentare formale domanda, come da facsimile del nuovo modello
MOD.MAL.2/GEST.SEP. appositamente predisposto
(prelevabile dal sito internet dell’Istituto-www.Inps.it-sezione modulistica)
contenente i seguenti dati:
- durata del/i rapporto/i
di lavoro di cui il soggetto richiedente è stato parte nel corso dei 12 mesi
precedenti l’insorgenza della malattia
- ammontare degli
emolumenti (lordi) percepiti nell’anno di insorgenza dell’evento morboso ed in
quello precedente.
A corredo della domanda, il
soggetto richiedente la prestazione dovrà produrre copia del/i contratto/i di
lavoro.
Inoltre, laddove gli
elementi presenti negli archivi contributivi (estratto-conto lavoratori
parasubordinati, E-MENS, etc.) non siano sufficienti a determinare il diritto
alla prestazione e la relativa misura, le Sedi provvederanno a richiedere agli
interessati copia della documentazione fiscale e contributiva (modelli 770,
CUD, F24, etc.) necessaria per determinare la base imponibile ed accertare
l’esatto adempimento degli obblighi contributivi.
9. CONTENZIOSO
Competente a decidere in
unica istanza i ricorsi inerenti la prestazione in oggetto è il Comitato
Amministratore per la Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 L. 335/1995.
L’istruttoria relativa ai medesimi ricorsi dovrà essere curata dalle Direzioni
Regionali territorialmente competenti mediante la procedura D.I.C.A., secondo
le disposizioni impartite con la circolare 13 del 2.2.2006.
10. ISTRUZIONI
PROCEDURALI
(…omissis…)
11. ISTRUZIONI CONTABILI
(…omissis…)