APPRENDISTI - INPS - INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA DAL 1° GENNAIO 2007 - ULTERIORI CHIARIMENTI

 

Con l’accordo intervenuto in materia di trattamento di malattia degli apprendisti operai, siglato il 7 marzo scorso dalle parti sociali, anche l’allegato E) al ccnl che riguarda, tra l’altro, il rimborso o il conguaglio della Cassa Edile all’impresa del trattamento per malattia, viene conseguentemente a modificarsi nel senso che le quote orarie per malattia ivi contenute sono da applicare, con la stessa decorrenza prevista dall’accordo citato (1° marzo 2007) anche ai trattamenti corrisposti dall’impresa all’apprendista.

Dalla stessa data cessa di avere efficacia il comma dello stesso allegato che riporta una specifica quota oraria prevista per gli apprendisti.

Si chiarisce, altresì, che la nuova regolamentazione, sempre a decorrere dal 1° marzo 2007, riguarda anche gli eventi in corso a tale data.

Queste indicazioni saranno, comunque, oggetto di specifiche istruzioni che saranno fornite a tutte le Casse Edili della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).

In ordine alla disciplina da applicare agli apprendisti impiegati si precisa che l’Inps, con messaggio n° 8615 del 3 aprile scorso, facendo seguito alle istruzioni già emanate con la circolare n° 43, ha ribadito che la nuova tutela opera per tutti gli apprendisti, indipendentemente dal settore di attività e dalla qualifica funzionale al cui conseguimento l’apprendistato è finalizzato (operaia o impiegatizia). La qualifica cui è finalizzato il contratto di apprendistato rileverà solo ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera necessaria per il calcolo dell’indennità.

Con il medesimo messaggio l’Inps, al fine di chiarire la portata del dettato legislativo contenuto nella legge finanziaria, soprattutto alla luce della circolare del 21 febbraio 2007, ha chiarito che il trattamento di malattia sarà riconosciuto anche a coloro che a partire dal 1° gennaio 2007 e fino alla data di emanazione della circolare, abbiano inviato la certificazione attestante lo stato morboso esclusivamente al datore di lavoro e non anche all’Istituto previdenziale.

Le imprese, quindi, che abbiano corrisposto, in tale intervallo temporale, il trattamento di malattia potranno conguagliarlo, nel limiti degli importi dovuti per la malattia dall’Inps, con i contributi dovuti dalle medesime all’Istituto.

È stato, inoltre, specificato il rapporto esistente tra la nuova disciplina e quella contenuta nella contrattazione collettiva, le cui previsioni, in termini di trattamenti retributivi a favore degli apprendisti in malattia, devono intendersi esclusivamente quali integrativi dell’indennità di malattia riconosciuta dall’Inps, qualora il contratto preveda, come nel caso dell’edilizia, un importo maggiore rispetto a quello stabilito per legge.

Per gli apprendisti  impiegati, quindi, il trattamento economico resta a carico dell’azienda per la sola quota differenziale.