APPRENDISTI - INPS - INDENNITÀ ECONOMICA DI MALATTIA DAL
1° GENNAIO 2007 - ULTERIORI CHIARIMENTI
Con l’accordo intervenuto
in materia di trattamento di malattia degli apprendisti operai, siglato il 7
marzo scorso dalle parti sociali, anche l’allegato E) al ccnl che riguarda, tra
l’altro, il rimborso o il conguaglio della Cassa Edile all’impresa del
trattamento per malattia, viene conseguentemente a modificarsi nel senso che le
quote orarie per malattia ivi contenute sono da applicare, con la stessa
decorrenza prevista dall’accordo citato (1° marzo 2007) anche ai trattamenti
corrisposti dall’impresa all’apprendista.
Dalla stessa data cessa di
avere efficacia il comma dello stesso allegato che riporta una specifica quota
oraria prevista per gli apprendisti.
Si chiarisce, altresì, che
la nuova regolamentazione, sempre a decorrere dal 1° marzo 2007, riguarda anche
gli eventi in corso a tale data.
Queste indicazioni saranno,
comunque, oggetto di specifiche istruzioni che saranno fornite a tutte le Casse
Edili della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
In ordine alla disciplina
da applicare agli apprendisti impiegati si precisa che l’Inps, con messaggio n°
8615 del 3 aprile scorso, facendo seguito alle istruzioni già emanate con la
circolare n° 43, ha ribadito che la nuova tutela opera per tutti gli
apprendisti, indipendentemente dal settore di attività e dalla qualifica
funzionale al cui conseguimento l’apprendistato è finalizzato (operaia o
impiegatizia). La qualifica cui è finalizzato il contratto di apprendistato
rileverà solo ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera
necessaria per il calcolo dell’indennità.
Con il medesimo messaggio
l’Inps, al fine di chiarire la portata del dettato legislativo contenuto nella
legge finanziaria, soprattutto alla luce della circolare del 21 febbraio 2007,
ha chiarito che il trattamento di malattia sarà riconosciuto anche a coloro che
a partire dal 1° gennaio 2007 e fino alla data di emanazione della circolare,
abbiano inviato la certificazione attestante lo stato morboso esclusivamente al
datore di lavoro e non anche all’Istituto previdenziale.
Le imprese, quindi, che
abbiano corrisposto, in tale intervallo temporale, il trattamento di malattia
potranno conguagliarlo, nel limiti degli importi dovuti per la malattia
dall’Inps, con i contributi dovuti dalle medesime all’Istituto.
È stato, inoltre,
specificato il rapporto esistente tra la nuova disciplina e quella contenuta
nella contrattazione collettiva, le cui previsioni, in termini di trattamenti
retributivi a favore degli apprendisti in malattia, devono intendersi
esclusivamente quali integrativi dell’indennità di malattia riconosciuta
dall’Inps, qualora il contratto preveda, come nel caso dell’edilizia, un
importo maggiore rispetto a quello stabilito per legge.
Per gli apprendisti impiegati, quindi, il trattamento economico
resta a carico dell’azienda per la sola quota differenziale.