INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 1998/1999 - INNOVAZIONI NORMATIVE E MODIFICHE AL MOD. IOSM - NOTIZIARIO N. 4 DELLA SEDE INAIL DI BRESCIA

 

Con notiziario 4/1998, la locale Sede I.N.A.I.L. ha diramato le prime indicazioni operative riguardanti gli adempimenti relativi alla prossima autoliquidazioe 1998/1999, con particolare riferimento ai riflessi determinati dalle innovazioni normative in materia di riscossione unificata dei tributi, contributi e premi assicurativi.

Dal gennaio 1999 trovano applicazione anche per l'I.N.A.I.L. le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relative ai versamenti unitari, da parte dei soggetti titolari di partita IVA, delle imposte dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli Enti previdenziali. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del citato decreto legislativo n. 241/1997, i versamenti unitari riguardano, tra l'altro, anche i crediti e i debiti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Di seguito sono riassunti i punti oggetto della nota I.N.A.I.L.. Peraltro, in merito agli adempimenti relativi all'autoliquidazione 1998/1999, l'Istituto si riserva di fornire a breve una più dettagliata e specifica informativa.

1) Dal 1999 il sistema di versamenti unificati comporta l'anticipazione, al 15 febbraio, del termine di versamento dei premi dovuti in sede di autoliquidazione, e l'obbligo di utilizzare il Modello FISCO/INPS/REGIONI (Mod. F24). A tale Modello verrà aggiunta, infatti, una apposita Sezione INAIL. Il Modello, debitamente compilato con l'indicazione di tutti i dati richiesti, potrà essere presentato presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il nuovo sistema di riscossione unificata non modifica le modalità di quantificazione dei premi dovuti.

2) Il sistema di riscossione unificata non comporta variazioni delle modalità di denuncia all'Istituto previste dalle norme vigenti. Pertanto, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare e a presentare il Modulo 10 SM, che verrà inviato nel modo e nei tempi consueti. Tuttavia, dalla prossima autoliquidazione, viene abolito il bollettino di c/c postale, in quanto il versamento dei premi dovrà essere effettuato, come già detto, tramite il Mod. F24. L'Istituto invierà al datore di lavoro un'apposita comunicazione, nella quale sarà riprodotta l'istituenda Sezione INAIL del Mod. F24 con tutti i dati necessari per il versamento, ad eccezione dell'importo a credito e di quello a debito, la cui compilazione è a carico del datore di lavoro.

Entro il termine del 15 febbraio 1998 le aziende dovranno, quindi, procedere:

- alla presentazione del Modulo 10 SM;

- al versamento del premio calcolato in sede di autoliquidazione;

- alla comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte.

Permane, tuttavia, l'obbligo di utilizzare il bollettino di c/c postale nell'ipotesi di richieste effettuate dall'Istituto a titolo di premi, interessi, sanzioni civili e amministrative. In tal caso, quindi, il versamento non dovrà essere effettuato con il Mod. F24, ma con il citato bollettino di c/c postale precompilato dall'Istituto stesso.

3) Alcune precisazioni riguardo la rateazione del premio anticipato. Come noto ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 59, comma 19, della legge n. 449/1997, il datore di lavoro ha la facoltà di effettuare il pagamento all'I.N.A.I.L. della "rata" di premio in quattro rate, di uguale importo, da versare alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno, cui la "rata" stessa si riferisce, con la maggiorazione degli interessi a un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente. Le aziende che vogliono usufruire di tale facoltà sono tenute a presentare apposita istanza all'Istituto. Al riguardo, il datore di lavoro che vorrà usufruire della facoltà con riferimento al premio anticipato 1999, dovrà provvedere al versamento della prima delle quattro rate entro il 15 febbraio 1999, utilizzando il Mod. F24. Relativamente al termine di scadenza delle rate successive, che dovranno anch'esse essere versate tramite il Mod. F24, l'Istituto si riserva di fornire ulteriori precisazioni in merito al probabile anticipo al giorno 15 del mese di scadenza delle rate stesse. Per i versamenti rateali successivi al primo, le aziende dovranno applicare, nella determinazione degli interessi, il tasso provvisorio del 5%, in attesa di ulteriori comunicazioni sul tasso ufficiale fissato per il 1999 dal Ministero del Tesoro. L'Istituto, inoltre, annuncia integrazioni al Modulo 10 SM, per permettere agli interessati di esprimere direttamente, tramite tale Modulo, la volontà di usufruire del beneficio in parola, al fine di evitare la compilazione e la trasmissione di un'apposita domanda.

4) Il datore di lavoro dovrà procedere, come di consueto, alla compensazione della regolazione passiva 1998 con la rata anticipata di premio 1999. L'importo netto della compensazione andrà indicato nel Mod. F24, nella casella "importo a debito".

5) È confermata, per il 1999, la riduzione del premio prevista dal D.M. 18 marzo 1996 per le aziende che adottino tutte le misure di igiene e prevenzione previste dal decreto legislativo n. 626/1994. L'istanza e la relativa autocertificazione dovranno, tuttavia, essere trasmesse o presentate alla Sede I.N.A.I.L. competente entro il 15 febbraio 1999.

6) Infine, il termine unificato del 15 febbraio 1999 vale anche per la presentazione della Denuncia Nominativa degli Assicurati. Nel caso di presentazione della denuncia su supporto magnetico il termine scade il 15 aprile 1999.