INAIL
- AUTOLIQUIDAZIONE 1998/1999 - INNOVAZIONI NORMATIVE E MODIFICHE AL MOD. IOSM -
NOTIZIARIO N. 4 DELLA SEDE INAIL DI BRESCIA
Con
notiziario 4/1998, la locale Sede I.N.A.I.L. ha diramato le prime indicazioni
operative riguardanti gli adempimenti relativi alla prossima autoliquidazioe
1998/1999, con particolare riferimento ai riflessi determinati dalle
innovazioni normative in materia di riscossione unificata dei tributi,
contributi e premi assicurativi.
Dal
gennaio 1999 trovano applicazione anche per l'I.N.A.I.L. le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relative ai versamenti
unitari, da parte dei soggetti titolari di partita IVA, delle imposte dei
contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle
Regioni e degli Enti previdenziali. Ai sensi dell'art. 17, comma 2 del citato
decreto legislativo n. 241/1997, i versamenti unitari riguardano, tra l'altro,
anche i crediti e i debiti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del Testo
unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Di
seguito sono riassunti i punti oggetto della nota I.N.A.I.L.. Peraltro, in
merito agli adempimenti relativi all'autoliquidazione 1998/1999, l'Istituto si
riserva di fornire a breve una più dettagliata e specifica informativa.
1)
Dal 1999 il sistema di versamenti unificati comporta l'anticipazione, al 15
febbraio, del termine di versamento dei premi dovuti in sede di
autoliquidazione, e l'obbligo di utilizzare il Modello FISCO/INPS/REGIONI (Mod.
F24). A tale Modello verrà aggiunta, infatti, una apposita Sezione INAIL. Il
Modello, debitamente compilato con l'indicazione di tutti i dati richiesti,
potrà essere presentato presso qualsiasi sportello bancario o postale. Il nuovo
sistema di riscossione unificata non modifica le modalità di quantificazione
dei premi dovuti.
2)
Il sistema di riscossione unificata non comporta variazioni delle modalità di
denuncia all'Istituto previste dalle norme vigenti. Pertanto, i datori di
lavoro dovranno continuare a compilare e a presentare il Modulo 10 SM, che
verrà inviato nel modo e nei tempi consueti. Tuttavia, dalla prossima
autoliquidazione, viene abolito il bollettino di c/c postale, in quanto il
versamento dei premi dovrà essere effettuato, come già detto, tramite il Mod.
F24. L'Istituto invierà al datore di lavoro un'apposita comunicazione, nella
quale sarà riprodotta l'istituenda Sezione INAIL del Mod. F24 con tutti i dati
necessari per il versamento, ad eccezione dell'importo a credito e di quello a
debito, la cui compilazione è a carico del datore di lavoro.
Entro
il termine del 15 febbraio 1998 le aziende dovranno, quindi, procedere:
-
alla presentazione del Modulo 10 SM;
-
al versamento del premio calcolato in sede di autoliquidazione;
-
alla comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte.
Permane,
tuttavia, l'obbligo di utilizzare il bollettino di c/c postale nell'ipotesi di
richieste effettuate dall'Istituto a titolo di premi, interessi, sanzioni
civili e amministrative. In tal caso, quindi, il versamento non dovrà essere
effettuato con il Mod. F24, ma con il citato bollettino di c/c postale
precompilato dall'Istituto stesso.
3)
Alcune precisazioni riguardo la rateazione del premio anticipato. Come noto ai
sensi dell'art. 44, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dall'art.
59, comma 19, della legge n. 449/1997, il datore di lavoro ha la facoltà di
effettuare il pagamento all'I.N.A.I.L. della "rata" di premio in
quattro rate, di uguale importo, da versare alle scadenze del 20 febbraio, 31
maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno, cui la "rata" stessa
si riferisce, con la maggiorazione degli interessi a un tasso pari al tasso
medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente. Le
aziende che vogliono usufruire di tale facoltà sono tenute a presentare
apposita istanza all'Istituto. Al riguardo, il datore di lavoro che vorrà
usufruire della facoltà con riferimento al premio anticipato 1999, dovrà
provvedere al versamento della prima delle quattro rate entro il 15 febbraio
1999, utilizzando il Mod. F24. Relativamente al termine di scadenza delle rate
successive, che dovranno anch'esse essere versate tramite il Mod. F24,
l'Istituto si riserva di fornire ulteriori precisazioni in merito al probabile
anticipo al giorno 15 del mese di scadenza delle rate stesse. Per i versamenti
rateali successivi al primo, le aziende dovranno applicare, nella
determinazione degli interessi, il tasso provvisorio del 5%, in attesa di
ulteriori comunicazioni sul tasso ufficiale fissato per il 1999 dal Ministero
del Tesoro. L'Istituto, inoltre, annuncia integrazioni al Modulo 10 SM, per
permettere agli interessati di esprimere direttamente, tramite tale Modulo, la
volontà di usufruire del beneficio in parola, al fine di evitare la
compilazione e la trasmissione di un'apposita domanda.
4)
Il datore di lavoro dovrà procedere, come di consueto, alla compensazione della
regolazione passiva 1998 con la rata anticipata di premio 1999. L'importo netto
della compensazione andrà indicato nel Mod. F24, nella casella "importo a
debito".
5)
È confermata, per il 1999, la riduzione del premio prevista dal D.M. 18 marzo
1996 per le aziende che adottino tutte le misure di igiene e prevenzione
previste dal decreto legislativo n. 626/1994. L'istanza e la relativa
autocertificazione dovranno, tuttavia, essere trasmesse o presentate alla Sede
I.N.A.I.L. competente entro il 15 febbraio 1999.
6)
Infine, il termine unificato del 15 febbraio 1999 vale anche per la
presentazione della Denuncia Nominativa degli Assicurati. Nel caso di
presentazione della denuncia su supporto magnetico il termine scade il 15
aprile 1999.