SANZIONI PER OMESSA ISTITUZIONE ED ESIBIZIONE DEI LIBRI PAGA E MATRICOLA - ULTERIORI INDICAZIONI MINISTERO DEL LAVORO

 

 

Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 22 maggio 2007, detta alle proprie sedi periferiche ulteriori indicazioni operative  relativamente al nuovo regime sanzionatorio in caso di omessa istituzione e omessa esibizione dei libri paga e matricola (cfr. suppl. n. 3 al Not. 3/2007).

Nel far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile il testo della predetta nota ministeriale, si richiama l’attenzione sui punti di più diretto interesse.

 

Omessa istituzione dei libri paga e matricola

 

Il Ministero precisa che l’illecito di omessa istituzione non si realizza quando nel corso dell’accertamento ispettivo, pur essendo provata la presenza di libri privi di vidimazione, sia comunque rilevata l’esistenza di documenti originali vidimati, presso la sede principale della impresa o in una delle altre sedi della stessa ovvero anche presso lo studio di un professionista di cui si avvale il datore di lavoro.

 

    Pertanto secondo il Ministero in tale caso si potranno verificare le due seguenti ipotesi di illecito:

a)    omessa esibizione dei libri obbligatori qualora l’ispettore non possa verificare in alcun modo che i dipendenti presenti sul luogo di lavoro siano regolarmente assunti (sanzione da 4.000 a 12.000 Euro);

b)    rimozione dei libri stessi qualora l’ispettore possa accertare attraverso l’esame di altra documentazione obbligatoria la regolarità dei lavoratori presenti ad esempio mediante comunicazione assunzione al centro dell’impiego o DNA all’Inail. La sanzione in tale caso varia da 125 a 770 Euro per chi occupa personale assicurato all’Inail e da 25 a 150 Euro per chi invece occupa personale non soggetto all’assicurazione Inail.

 

Assenza di documentazione sul luogo di lavoro tempi tecnici per l’esibizione della stessa 

 

Il Ministero fornisce chiarimenti relativamente alla procedura che, in sede di visita ispettiva, deve essere seguita dagli Ispettori in caso non siano presenti sul luogo di lavoro  i libri obbligatori e non vi sia a disposizione altra documentazione utile alla verifica della regolare costituzione dei rapporti di lavoro (comunicazione di assunzione o DNA all’Inail).

La lettera circolare precisa che prima di procedere alla contestazione dell’illecito si deve tenere conto che tale documentazione probatoria può essere reperita dal datore di lavoro, anche a mezzo strumenti informatici o telematici, e portata in visione al personale ispettivo. A tal fine il reperimento dei documenti deve avvenire entro “i tempi tecnici strettamente necessari perché la documentazione possa essere effettivamente portata in visione al personale ispettivo nel luogo di lavoro”.

La circolare, “quantifica” detti tempi tecnici precisando che non potranno protrarsi oltre il tempo necessario per effettuare gli adempimenti previsti in caso di primo accesso in azienda del personale ispettivo.

 

Il Ministero precisa altresì che qualora il datore di lavoro, entro i precitati tempi tecnici, produca la documentazione probatoria in oggetto, trova applicazione la sopra richiamata sanzione per la rimozione dei libri obbligatori.

 

Libro paga dichiarazione di conformità in caso di più sedi di lavoro

 

La circolare infine chiarisce che, nell’ipotesi di più sedi di lavoro o di cantieri temporanei, la dichiarazione di conformità all’originale del libro paga deve essere intesa solamente  rispetto al registro presenze,e non anche al prospetto paga.  

Inoltre il Ministero ha precisato che poiché la copia  conforme da tenere presso i cantieri temporanei può essere fatta anche “per estratto”, le annotazioni da riportare sulla stessa copia possono riferirsi alla sola indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di lavoro.