Il
Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 22 maggio 2007, detta alle
proprie sedi periferiche ulteriori indicazioni operative relativamente al nuovo regime sanzionatorio
in caso di omessa istituzione e omessa esibizione dei libri paga e matricola
(cfr. suppl. n. 3 al Not. 3/2007).
Nel
far riserva di pubblicare sul prossimo numero del Notiziario mensile il testo
della predetta nota ministeriale, si richiama l’attenzione sui punti di più
diretto interesse.
Omessa istituzione dei libri paga e
matricola
Il
Ministero precisa che l’illecito di omessa istituzione non si realizza quando
nel corso dell’accertamento ispettivo, pur essendo provata la presenza di libri
privi di vidimazione, sia comunque rilevata l’esistenza di documenti originali
vidimati, presso la sede principale della impresa o in una delle altre sedi
della stessa ovvero anche presso lo studio di un professionista di cui si
avvale il datore di lavoro.
Pertanto secondo il Ministero in tale caso
si potranno verificare le due seguenti ipotesi di illecito:
a)
omessa
esibizione dei libri obbligatori qualora l’ispettore non possa verificare in
alcun modo che i dipendenti presenti sul luogo di lavoro siano regolarmente
assunti (sanzione da 4.000 a 12.000 Euro);
b)
rimozione
dei libri stessi qualora l’ispettore possa accertare attraverso l’esame di
altra documentazione obbligatoria la regolarità dei lavoratori presenti ad
esempio mediante comunicazione assunzione al centro dell’impiego o DNA
all’Inail. La sanzione in tale caso varia da 125 a 770 Euro per chi occupa
personale assicurato all’Inail e da 25 a 150 Euro per chi invece occupa
personale non soggetto all’assicurazione Inail.
Assenza di documentazione sul luogo di
lavoro tempi tecnici per l’esibizione della stessa
Il
Ministero fornisce chiarimenti relativamente alla procedura che, in sede di
visita ispettiva, deve essere seguita dagli Ispettori in caso non siano
presenti sul luogo di lavoro i libri
obbligatori e non vi sia a disposizione altra documentazione utile alla
verifica della regolare costituzione dei rapporti di lavoro (comunicazione di
assunzione o DNA all’Inail).
La
lettera circolare precisa che prima di procedere alla contestazione
dell’illecito si deve tenere conto che tale documentazione probatoria può
essere reperita dal datore di lavoro, anche a mezzo strumenti informatici o
telematici, e portata in visione al personale ispettivo. A tal fine il
reperimento dei documenti deve avvenire entro “i tempi tecnici strettamente
necessari perché la documentazione possa essere effettivamente portata in
visione al personale ispettivo nel luogo di lavoro”.
La
circolare, “quantifica” detti tempi tecnici precisando che non potranno
protrarsi oltre il tempo necessario per effettuare gli adempimenti previsti in
caso di primo accesso in azienda del personale ispettivo.
Il
Ministero precisa altresì che qualora il datore di lavoro, entro i precitati
tempi tecnici, produca la documentazione probatoria in oggetto, trova
applicazione la sopra richiamata sanzione per la rimozione dei libri obbligatori.
Libro paga dichiarazione di conformità
in caso di più sedi di lavoro
La
circolare infine chiarisce che, nell’ipotesi di più sedi di lavoro o di
cantieri temporanei, la dichiarazione di conformità all’originale del libro
paga deve essere intesa solamente rispetto al registro presenze,e non anche al
prospetto paga.
Inoltre
il Ministero ha precisato che poiché la copia
conforme da tenere presso i cantieri temporanei può essere fatta anche
“per estratto”, le annotazioni da riportare sulla stessa copia possono
riferirsi alla sola indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati nello
specifico luogo di lavoro.