IN VIGORE DAL 4 MAGGIO SCORSO IL DECRETO
MINISTERIALE 11 APRILE 2007 RELATIVO ALLA MARCATURA CE
DEGLI AGGREGATI PER L’EDILIZIA
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del
19 aprile dell’anno in corso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 11
aprile 2007 concernente la “Applicazione della Direttiva 89/106/CE sui prodotti
da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1993 n. 246, relativa all’individuazione dei prodotti e dei relativi moduli di
controllo della conformità di aggregati”.
Il Decreto è entrato in vigore il 4
maggio scorso.
Si riepilogano di seguito le
diposizioni di interesse e di immediata applicazione.
Nel decreto in parola si
stabiliscono i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche
tecniche degli aggregati per l’edilizia, nonché i termini di impiego per gli
isolanti termici privi di marcatura CE o con marcatura non conforme a quanto
previsto dal decreto stesso.
Il decreto si applica agli aggregati
le cui norme tecniche di riferimento sono elencate nell’Allegato 1 al Decreto,
relative ad:
- aggregati leggeri per
calcestruzzo, malta e malta per iniezione,
- aggregati per malta,
- aggregati per opere di protezione,
- aggregati per calcestruzzo,
- aggregati per materiali non legati
e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e
nella costruzione di strade,
- aggregati per massicciate per
ferrovie.
Per i sistemi di attestazione della
conformità - definiti nell’Allegato 2 al Decreto - vi è differenziazione in
base all’uso previsto, per usi strutturali e non strutturali.
Tale attestazione prevede due
“livelli” di marcatura:
- Livello 4: più semplice, in
pratica è una autocertificazione. Richiede un sistema di controllo del processo
produttivo anche non certificato, l’esecuzione di tutte le prove previste dalla
norma (granulometrie, resistenza alle frammentazioni e alleabrasioni, al
gelo/disgelo, requisiti chimici, etc..), il rispetto dei volori limite imposti
dalla norma.
- Livello 2+: più complesso. Il
controllo del processo produttivo indicato in precedenza viene integrato dalla
certificazione di un ente notificato, che effettua ispezioni periodiche.
Le caratteristiche tecniche dei
singoli prodotti individuate in sede europea sono indicate nelle tabelle
all’Allegato 3 del Decreto Ministeriale.
Dalle disposizioni di legge risulta
che per alcune caratteristiche degli aggregati vi è l’obbligo da parte del
fabbricante, o del suo mandatario stabilito nell’Unione europea, di dichiararle
esplicitamente, mentre per altre si lascia al produttore la facoltà di
esercitare l’opzione “prestazione non dichiarata”.
Il produttore è comunque obbligato a
riportare l’elenco di tutte le caratteristiche di cui all’Allegato 3.
Per le altre caratteristiche non
obbligatorie, se non dichiarate, deve essere apposta la dicitura NPD.
Per esempio per la caratteristica
del calcestruzzo “rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente interno”, il
decreto chiarisce che le disposizioni si ritengono soddisfatte se il prodotto soddisfa la relativa normativa
italiana o comunitaria vigente al momento della dichiarazione di conformità.
Prodotti immessi nel mercato
prima del 4 maggio 2007.
L’articolo 3 del Decreto disciplina
i termini di impiego per i prodotti legalmente immessi sul mercato prima
dell’entrata in vigore del decreto stesso, che sono privi di marcatura CE o con
marcatura non conforme al D.M. (è il caso, ad esempio, in cui la dichiarazione
di conformità non è coerente con i sistemi evidenziati in Allegato 2 o che non
siano dichiarate le caratteristiche obbligatorie dell’Allegato 3, ovvero che il
produttore non abbia elencato tutte le caratteristiche sia quelle obbligatorie
sia quelle ove si avvale della facoltà di non determinarne la prestazione
-NPD).
In tali situazioni, sempre che non
vi fossero già regole tecniche nazionali che stabilissero diversamente,
l’impiego di tali aggregati è consentito non oltre 9 mesi dalla data di
scadenza del periodo di coesistenza delle singole norme (vedere il decreto 15
maggio 2006 con l’elenco riepilogativo delle norme armonizzate riportato in
Gazzetta Ufficiale n° 129 del 6.6.2006), ovvero qualora già scaduto, i 9 mesi
decorrono dal 4 maggio 2007, data di entrata in vigore del Decreto in parola.
Sarà particolarmente importante,
pertanto, che in fase di approvvigionamento degli aggregati le imprese pongano
la massima attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal
progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformità, anche in
previsione delle procedure di accettazione dei materiali in cantiere da parte
del Direttore dei lavori e, a fine lavori, per le attività di collaudo.
Nel caso di materiale immesso sul
mercato prima dell’entrata in vigore del Decreto, prima cioè del 4 maggio, se
non dotato di dichiarazione di conformità conforme al Decreto, sarà necessario
farsi rilasciare idonea documentazione dal fornitore, che attesti la data di
immissione sul mercato.
È da segnalare che sulla Gazzetta
Ufficiale del 19 aprile 2007 sono stati pubblicati i decreti relativi, oltre
che agli aggregati, anche agli appoggi strutturali ed ai geotessili e prodotti
affini.
Si ricorda che è possibile
richiedere il testo del Decreto Ministeriale 11 aprile 2007 preso gli uffici
del Collegio dei Costruttori.