LAVORI PUBBLICI - LE ANNOTAZIONI
DELL’AUTORITA’ SUL CASELLARIO DEVONO RIPORTARE OLTRE ALLA SEGNALAZIONE
DELL’ENTE ANCHE L’EVENTUALE CONTENZIOSO IN ESSERE
(Tribunale Amministrativo
Regionale Lazio Roma, Sezione III del 10/5/2007, n. 4215)
L’annotazione sul Casellario
informatico dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, inserita a
seguito di richiesta della stazione appaltante per risoluzione contrattuale
deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui non menziona la pendenza di
un contenzioso in sede civile nei confronti del provvedimento di risoluzione,
in conformità a quanto stabilito dalla determinazione n. 10/03 (all. C lett. m)
dell’Autorità. Quindi, l’annotazione deve essere integrata, menzionando la
pendenza del contenzioso relativo all’avvenuta risoluzione del contratto.
La
adottata determinazione dell’Autorità include l’ipotesi che “non siano decorsi
i termini previsti per ricorrere al giudice ordinario o all’arbitrato, ovvero
siano in corso i relativi procedimenti a seguito della dichiarazione di errata
esecuzione del contratto che abbia comportato la risoluzione dello stesso per
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 119 del d.P.R. n. 554/99” tra
i casi, per quel che qui rileva, di integrazione delle annotazioni nel
casellario informatico. Nel caso di specie l’annotazione reca la sola dicitura
della responsabilità della ditta “per grave inadempimento agli obblighi contrattuali
e grave ritardo nell’esecuzione dei lavori”, in ragione dei quali è stata
disposta la risoluzione del contratto.