LAVORI PUBBLICI - LE ANNOTAZIONI DELL’AUTORITA’ SUL CASELLARIO DEVONO RIPORTARE OLTRE ALLA SEGNALAZIONE DELL’ENTE ANCHE L’EVENTUALE CONTENZIOSO IN ESSERE

(Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma, Sezione III del 10/5/2007, n. 4215)

 

L’annotazione sul Casellario informatico dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, inserita a seguito di richiesta della stazione appaltante per risoluzione contrattuale deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui non menziona la pendenza di un contenzioso in sede civile nei confronti del provvedimento di risoluzione, in conformità a quanto stabilito dalla determinazione n. 10/03 (all. C lett. m) dell’Autorità. Quindi, l’annotazione deve essere integrata, menzionando la pendenza del contenzioso relativo all’avvenuta risoluzione del contratto.

La adottata determinazione dell’Autorità include l’ipotesi che “non siano decorsi i termini previsti per ricorrere al giudice ordinario o all’arbitrato, ovvero siano in corso i relativi procedimenti a seguito della dichiarazione di errata esecuzione del contratto che abbia comportato la risoluzione dello stesso per inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 119 del d.P.R. n. 554/99” tra i casi, per quel che qui rileva, di integrazione delle annotazioni nel casellario informatico. Nel caso di specie l’annotazione reca la sola dicitura della responsabilità della ditta “per grave inadempimento agli obblighi contrattuali e grave ritardo nell’esecuzione dei lavori”, in ragione dei quali è stata disposta la risoluzione del contratto.