RIFORMA DEL COLLOCAMENTO - RIPARTIZIONE DI     FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONI ED ENTI LOCALI - D.LVO 6 OTTOBRE 1998 N. 379

 

Sulla Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1998, n. 257 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 379 del 6 ottobre 1998, recante "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59". Il testo del provvedimento è riprodotto in calce.

L'intervento del Governo riguara le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria, per le quali è scaduto il termine (9 luglio 1998) entro il quale avrebbe dovuto essere approvata, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 59/1997 (legge Bassanini) e dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 469/1997 (cfr. Notiziario n. 3/98), la legge regionale che individua la ripartizione tra regione ed enti locali delle funzioni amministrative in materia di mercato del lavoro.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 379/98 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1999 e fino a quando non entreranno in vigore le suddette leggi regionali.

Quanto ai contenuti si segnala che il decreto legislativo stabilisce che le regioni esercitano le funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro e garantiscono il raccordo con il sistema scolastico ed universitario.

In particolare le regioni sono tenute a realizzare:

- la promozione occupazionale con parti    colare riguardo alle fasce deboli;

- il sistema di informazione e orientamento professionale;

- l'osservatorio sul mercato del lavoro;

- il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione;

- l'assistenza tecnica e il monitoraggio;   -interventi di innovazione e sperimentazione.

Alle regioni competono, altresì, le seguenti funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro, previsti all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469:

o programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

- collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;

- programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

- programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

- indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

- indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

- compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.

Alle province vengono conferiti:

1) compiti e funzioni, previsti all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997, vale a dire, quelli relativi a:

- collocamento ordinario;

- collocamento agricolo;

- collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

- collocamento obbligatorio;

- collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

- collocamento dei lavoratori a domicilio;

- collocamento dei lavoratori domestici;

- avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

- preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;

- iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

2) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui al punto 1);

3) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui al sopra menzionato art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997;

4) le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego;

5) le funzioni di cui all'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 in materia di gestione del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

Le province, inoltre, sono tenute ad erogare servizi e ad attuare interventi integrati con le attività formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale.

Il decreto legislativo stabilisce, infine, che le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro sono esercitate dai comuni.

 

Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1998,    n. 257

DECRETO LEGISLATIVO                       6 OTTOBRE 1998, N. 379

 

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti, in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997;

Sentite le regioni inadempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia, e Calabria.

2. La regione esercita le funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro, garantisce il raccordo con il sistema scolastico ed universitario e realizza in particolare:

a) la promozione occupazionale con particolare riguardo al lavoro per le fasce deboli;

b) il sistema di informazione e orientamento professionale;

c) l'osservatorio sul mercato del lavoro;

d) il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione;

e)interventi di innovazione e sperimentazione;

f) l'assistenza tecnica e il monitoraggio.

3. Alla regione competono, inoltre, le funzioni ed i compiti in materia di politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

 

Art. 2.

1. Alle province sono conferiti:

a) le funzioni e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 in materia di collocamento;

b) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera a);

c) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997;

d) le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego;

e) le funzioni di cui all'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Le province erogano servizi e attuano interventi integrati con le attività formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale.

3. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro.

 

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.