RIFORMA
DEL COLLOCAMENTO - RIPARTIZIONE DI
FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONI ED ENTI LOCALI - D.LVO 6 OTTOBRE
1998 N. 379
Sulla
Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1998, n. 257 è stato pubblicato il decreto
legislativo n. 379 del 6 ottobre 1998, recante "Intervento sostitutivo del
Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti
locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59". Il testo del provvedimento è riprodotto in
calce.
L'intervento
del Governo riguara le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche,
Molise, Puglia e Calabria, per le quali è scaduto il termine (9 luglio 1998)
entro il quale avrebbe dovuto essere approvata, ai sensi dell'art. 4, comma 5,
della legge n. 59/1997 (legge Bassanini) e dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo n. 469/1997 (cfr. Notiziario n. 3/98), la legge regionale che
individua la ripartizione tra regione ed enti locali delle funzioni
amministrative in materia di mercato del lavoro.
Le
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 379/98 si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 1999 e fino a quando non entreranno in vigore le
suddette leggi regionali.
Quanto
ai contenuti si segnala che il decreto legislativo stabilisce che le regioni
esercitano le funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento
in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro e
garantiscono il raccordo con il sistema scolastico ed universitario.
In
particolare le regioni sono tenute a realizzare:
-
la promozione occupazionale con parti
colare riguardo alle fasce deboli;
-
il sistema di informazione e orientamento professionale;
-
l'osservatorio sul mercato del lavoro;
-
il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione;
-
l'assistenza tecnica e il monitoraggio;
-interventi di innovazione e
sperimentazione.
Alle
regioni competono, altresì, le seguenti funzioni e compiti in materia di
politiche attive del lavoro, previsti all'articolo 2, comma 2 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469:
o
programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare
l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro
anche con riferimento all'occupazione femminile;
-
collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di
soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
-
programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione
degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai
soggetti destinatari di riserva di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991,
n. 223;
-
programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei
lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie
svantaggiate;
-
indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e
borse di lavoro;
-
indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi
delle normative in materia;
-
compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi
tecnica.
Alle
province vengono conferiti:
1)
compiti e funzioni, previsti all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 469 del 1997, vale a dire, quelli relativi a:
-
collocamento ordinario;
-
collocamento agricolo;
-
collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;
-
collocamento obbligatorio;
-
collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;
-
collocamento dei lavoratori a domicilio;
-
collocamento dei lavoratori domestici;
-
avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad
eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli
uffici centrali degli enti pubblici;
-
preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
-
iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;
2)
la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di
cui al punto 1);
3)
la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in
materia di politica attiva del lavoro di cui al sopra menzionato art. 2, comma
2, del decreto legislativo n. 469 del 1997;
4)
le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego;
5)
le funzioni di cui all'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80 in materia di gestione del personale dipendente dalle
pubbliche amministrazioni.
Le
province, inoltre, sono tenute ad erogare servizi e ad attuare interventi
integrati con le attività formative, orientative, di informazione e di
promozione occupazionale.
Il
decreto legislativo stabilisce, infine, che le funzioni amministrative relative
all'orientamento al lavoro sono esercitate dai comuni.
Gazzetta
Ufficiale 3 novembre 1998, n. 257
DECRETO
LEGISLATIVO 6
OTTOBRE 1998, N. 379
Intervento
sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra
regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo
4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in
particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del
Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la
regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni
non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi
previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni
trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla
regione stessa;
Visto
il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante conferimento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti, in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato
che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia e
Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al citato comma 5
dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997;
Sentite
le regioni inadempimenti;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º
ottobre 1998;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
1.
Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui
all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni
amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate
agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle
regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia, e
Calabria.
2.
La regione esercita le funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e
coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del
lavoro, garantisce il raccordo con il sistema scolastico ed universitario e realizza
in particolare:
a)
la promozione occupazionale con particolare riguardo al lavoro per le fasce
deboli;
b)
il sistema di informazione e orientamento professionale;
c)
l'osservatorio sul mercato del lavoro;
d)
il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione;
e)interventi
di innovazione e sperimentazione;
f)
l'assistenza tecnica e il monitoraggio.
3.
Alla regione competono, inoltre, le funzioni ed i compiti in materia di
politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Art.
2.
1.
Alle province sono conferiti:
a)
le funzioni e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 469 del 1997 in materia di collocamento;
b)
la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di
cui alla lettera a);
c)
la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in
materia di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 469 del 1997;
d)
le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego;
e)
le funzioni di cui all'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
2.
Le province erogano servizi e attuano interventi integrati con le attività
formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale.
3.
I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'orientamento al
lavoro.
Art.
3.
1.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1º gennaio
1999.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.