APPALTI PUBBLICI - LA PERDITA DELL’ATTESTATO SOA DI UN CONCORRENTE SUCCESSIVA ALL’AGGIUDICAZIONE NON COMPORTA IL RIFACIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

(Consiglio di Stato, Sezione V dell’8 maggio 2007, n. 2119)

 

La perdita del requisito di qualificazione, attestazione SOA, da parte di una ditta partecipante, non aggiudicataria alla procedura di gara di appalto per l’esecuzione di lavori, attiene ad una fase che riguarda un rapporto ormai consolidato dall’aggiudicazione e peraltro anche dall’intervenuta consegna dei lavori, avvenuta prima della sottoscrizione del contratto. L’annullamento della S.O.A. dell’impresa partecipante alla gara non aggiudicataria non ha alcuna rilevanza in quanto il procedimento di gara era già concluso, considerato che l’aggiudicazione definitiva è intervenuta in data 24.6.2004, la consegna dei lavori all’aggiudicataria è avvenuta in data 13.9.2004 e che solo nel mese di ottobre è intervenuto il provvedimento di annullamento della SOA dell’impresa in questione, mentre a tale data i lavori erano già stati realizzati per 1/3. Sotto tale aspetto non ha alcun rilievo che non fosse stato ancora formalizzato il contratto, dal momento che la procedura di gara era ormai conclusa con l’aggiudicazione definitiva ed il rapporto era da ritenersi ormai pienamente consolidato con la consegna dei lavori.