APPALTI PUBBLICI - E’ NECESSARIO DICHIARARE IN GARA TUTTE LE SENTENZE PENALI COMPRESE QUELLE ESTINTE O CON NON MENZIONE A PENA DI ESCLUSIONE

(Consiglio di Stato, Sezione V del 12/4/2007 n. 1723)

 

L’Amministrazione deve essere messa in grado di conoscere tutte le sentenza penali subìte dalle persone che hanno poteri decisionali in seno alla società, anche quelle eventualmente estinte o per le quali sia stata disposta la non menzione. Quindi la concorrente ha l’obbligo di dichiarare in sede di gara tutte le condanne e l’omessa dichiarazione sulle condanne subite costituisce dichiarazione non veritiera e come tale rappresenta di per sé autonoma causa di esclusione o – come nel caso de quo – di annullamento dell’aggiudicazione. Sul punto la giurisprudenza è pressoché unanime nell’affermare che l’esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di sentenze penali di condanna, si configura come causa autonoma di esclusione dalla gara. Questo Giudice (cfr. Cons. St., sez. V, 6.6.2002, n. 3183) ha, infatti, sostenuto che, ai sensi dell’art. 17, lett. m) del D.P.R. n. 34 del 2000, l’esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti per l’ammissione agli appalti si configura come causa di esclusione (cfr., con riferimento alla omessa dichiarazione delle sentenze di condanna riportate, Cons. St., sez. V, 25.1.2003, n. 352; Cons. St., sez. VI, 5.9.2002, n. 4483).La ratio dell’art. 75 lett. c) del D.P.R. n. 554/99 è, infatti, quella di assicurare che la pubblica amministrazione contragga con società i cui titolari, amministratori e direttori tecnici siano persone affidabili moralmente e professionalmente (cfr. Cons. St., sez. V, 12.10.2002, n. 5523).