APPALTI PUBBLICI - E’ NECESSARIO
DICHIARARE IN GARA TUTTE LE SENTENZE PENALI COMPRESE QUELLE ESTINTE O CON NON
MENZIONE A PENA DI ESCLUSIONE
(Consiglio di Stato, Sezione
V del 12/4/2007 n. 1723)
L’Amministrazione deve essere
messa in grado di conoscere tutte le sentenza penali subìte dalle persone che
hanno poteri decisionali in seno alla società, anche quelle eventualmente
estinte o per le quali sia stata disposta la non menzione. Quindi la
concorrente ha l’obbligo di dichiarare in sede di gara tutte le condanne e
l’omessa dichiarazione sulle condanne subite costituisce dichiarazione non
veritiera e come tale rappresenta di per sé autonoma causa di esclusione o –
come nel caso de quo – di annullamento dell’aggiudicazione. Sul punto la
giurisprudenza è pressoché unanime nell’affermare che l’esistenza di false
dichiarazioni sul possesso dei requisiti, quali la mancata dichiarazione di
sentenze penali di condanna, si configura come causa autonoma di esclusione
dalla gara. Questo Giudice (cfr. Cons. St., sez. V, 6.6.2002, n. 3183) ha,
infatti, sostenuto che, ai sensi dell’art. 17, lett. m) del D.P.R. n. 34 del
2000, l’esistenza di false dichiarazioni sul possesso dei requisiti per
l’ammissione agli appalti si configura come causa di esclusione (cfr., con
riferimento alla omessa dichiarazione delle sentenze di condanna riportate,
Cons. St., sez. V, 25.1.2003, n. 352; Cons. St., sez. VI, 5.9.2002, n. 4483).La
ratio dell’art. 75 lett. c) del D.P.R. n. 554/99 è, infatti, quella di
assicurare che la pubblica amministrazione contragga con società i cui
titolari, amministratori e direttori tecnici siano persone affidabili
moralmente e professionalmente (cfr. Cons. St., sez. V, 12.10.2002, n. 5523).