APPALTI PUBBLICI - IN GARA NON PUO’ ESSERE
RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE PER I DISABILI (L.68/1999) ESSENDO SUFFICIENTE UN’AUTODICHIARAZIONE
(Consiglio di Stato, Sezione
V del 11/5/2007 n. 2333)
La legge 12 marzo 1999 n. 68,
recante Norme per il diritto al lavoro dei disabili, prevede, all’articolo 17
(rubricato Obbligo di certificazione), la seguente disciplina “1. Le imprese,
sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o
intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche
amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione.”
Successivamente, tuttavia, il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445, ha previsto
all’art. 77-bis ( introdotto dall’art.15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3), che
“le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi
II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una
certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le
procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica
utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo
che queste siano espressamente richiamate dall’articolo 78”.
La portata innovativa della
norma è indiscutibile e risulta confermata dalla circolare interpretativa del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 28-3-2003 n. 10/2003. secondo
tale condivisibile lettura: “la legge 16 gennaio 2003, n. 3, al capo II,
recante norme di semplificazione, ha introdotto modifiche al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
In particolare l’art. 15,
nell’introdurre alla lettera b) l’art. 77-bis stabilisce che: “le disposizioni
in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si
applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista la certificazione od altra
attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e
affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di
forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano
espressamente richiamate dall’art. 78”.
Per effetto della suddetta
disposizione viene meno, pertanto, la prescrizione di cui all’art. 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, in virtù della quale le imprese che partecipano a
bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione
con Pubbliche Amministrazioni erano tenute a certificare l’avvenuto adempimento
degli obblighi di assunzione.
Quanto sopra premesso, le
aziende che intendono partecipare a gare per l’assegnazione di appalti
pubblici, sono tenute a presentare unicamente una dichiarazione del legale
rappresentante, che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione; sarà
cura delle amministrazioni interessate effettuare, nei confronti dell’azienda
che risulterà aggiudicataria, i necessari accertamenti presso i servizi
provinciali che esercitano le funzioni di collocamento.”
Né può valere in contrario
l’assunto secondo cui l’autodichiarazione e la certificazione avrebbero una
diversa finalità, giacchè tale circostanza potrebbe tutt’al più comportare la
necessità di due distinte dichiarazioni e nel caso di specie l’aggiudicataria
nella sua autocertificazione aveva comunque dichiarato sia di essere in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili sia di aver
ottemperato agli obblighi di assunzione previsti dall’art.17 della legge n,
68/1999, indicando altresì l’ufficio in merito competente