MUTUI IMMOBILIARI -
CANCELLAZIONE DELLE IPOTECHE - CHIARIMENTI OPERATIVI
(Circolare Agenzia Territorio
1/6/07, n.5/T)
L’Agenzia del Territorio interviene
a fornire i primi chiarimenti operativi in ordine alla cancellazione di
ipoteche ex art. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, D.L. n. 7/2007
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007).
Si ricorda che l’Agenzia del
Territorio ha provveduto a dare attuazione a tali disposizioni - che hanno
introdotto norme di semplificazione del procedimento di cancellazione delle
ipoteche iscritte a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attività
bancaria o finanziaria, nonché da enti di previdenza obbligatoria - con due
distinti provvedimenti (pubblicati in G.U. 29 maggio 2007, n. 123):
- con il provvedimento 25 maggio
2007 sono state disciplinate le modalità di trasmissione ai Servizi di
Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali della comunicazione attestante
l’avvenuta estinzione dell’obbligazione;
- con decreto interdirigenziale 23
maggio 2007 è stato istituito il nuovo Registro delle comunicazioni dei
creditori.
L’Agenzia precisa che:
- le disposizioni si applicano
esclusivamente con riferimento alle ipoteche iscritte a garanzia di
obbligazioni derivanti da contratti di mutuo stipulati con banche, società
finanziarie ed enti di previdenza obbligatoria (con esclusione, quindi, a
titolo esemplificativo, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni
derivanti da contratti diversi da quello di mutuo, ovvero a favore di creditori
diversi da quelli specificamente individuati);
- il procedimento di cancellazione è
applicabile unicamente alle «cancellazioni totali» (e non anche alle
restrizioni di ipoteca, ancorché riferibili all’avvenuto adempimento da parte
di soggetti obbligati per quote del mutuo originario.
Le disposizioni trovano applicazione
dal 2 giugno 2007.