MUTUI IMMOBILIARI -
COMUNICAZIONE PER LA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA
(Decreto Agenzia Territorio 23/5/07
- Provvedimento Agenzia Territorio 25/5/07)
A partire dal 2 giugno 2007 le
ipoteche a garanzia dei mutui concessi da banche, società finanziarie e da enti
di previdenza obbligatoria , vengono cancellate, d’ufficio, senza alcun onere
per il debitore, a seguito di comunicazione del creditore alla conservatoria
secondo il disposto dell’art. 13, commi 8-sexies e ss del D. L. n. 7/2007,
convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007; l’Agenzia del Territorio,
con due provvedimenti pubblicati in G.U., disciplina le modalità del nuovo
procedimento di cancellazione, fornendo la modulistica relativa, e istituisce
presso il servizio di pubblicità immobiliare il Registro delle comunicazioni
dei creditori.
La comunicazione è trasmessa al
responsabile del servizio di pubblicità immobiliare dove è iscritta l’ipoteca
dai soggetti (creditori) esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero
dagli enti di previdenza obbligatoria. La trasmissione della comunicazione è
effettuata con modalità telematiche.
Fase transitoria
Fino al 4 luglio 2007 le
comunicazioni potranno essere trasmesse anche tramite supporto cartaceo,
utilizzando il modello di cui all’allegato B del provvedimento.
Fino al 15 ottobre 2007, la
trasmissione della comunicazione potrà avvenire tramite supporto informatico,
contenente le comunicazioni in formato elettronico sottoscritte con firma
digitale secondo le istruzioni di cui all’allegato A.
Ciascun istituto deve inoltre
preventivamente depositare con atto formale l’elenco dei soggetti legittimati a
sottoscrivere le suddette comunicazioni.
L’Agenzia provvede altresì ad
istituire, presso il servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici
dell’Agenzia del Territorio, il Registro delle comunicazioni dei creditori che
attivano il nuovo procedimento.