DEDUCIBILITA DELLE
SPESE TELEFONICHE PER L’ACQUISTO DI MODEM
(Ris. Ag. Entrate 17/5/07, n. 104/E)
Rientrano nell’ambito applicativo
dell’art. 102, comma 9 del D.P.R. n. 917/1986 (così come modificato con effetto
dal 1° gennaio 2007 dall’art. 1, comma 401 della legge n. 296/2006 – legge
Finanziaria 2007) le spese sostenute per l’acquisto del modem ovvero del router
ADSL e dell’ eventuale software specifico,
mentre i costi relativi al personal computer vanno dedotti secondo i
criteri generali che sovrintendono alla formazione del reddito d’impresa o
professionale.
Sono infatti compresi nell’ambito
applicativo della disposizione in esame, relativa alla deducibilità dal reddito
d’impresa, oltre ai costi dei servizi telefonici, anche i costi (tra cui
ammortamenti, canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, spese di
impiego e manutenzione) relativi a beni (materiali ed immateriali, ivi compreso
il software), utilizzati per la connessione telefonica operata nell’ambito
dell’attività imprenditoriale ovvero artistica o professionale, limitatamente a
quelli indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche.
Le spese afferenti il pc utilizzato
per la connessione, avendo potenziali utilizzi distinti da quelli riservati
esclusivamente alla connessione internet sono sottratti all’ambito applicativo
della norma.