IMPOSTE DI REGISTRO,
IPOTECARIA E CATASTALE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL VALORE CATASTALE alle
SCRITTURE PRIVATE
(Risoluzione Ag. Entrate 1/6/07, n.
121/E)
L’art. 1, comma 497, della legge n.
266/2005 (legge Finanziaria 2006) ha introdotto la possibilità per l’acquirente
di un immobile ad uso abitativo, in presenza di determinate condizioni, di
optare per la determinazione della base imponibile con criterio tabellare.
L’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione in esame ha precisato che la disciplina in oggetto:
- non è compatibile con fattispecie
di cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo effettuate tramite
scrittura privata non autenticata;
- comprende non solo le fattispecie
traslative in senso stretto, ma anche gli acquisti a titolo
derivativo-costitutivo, gli atti traslativi della nuda proprietà, gli atti di
rinuncia e ogni altro negozio assimilato al trasferimento, per il quale la base
imponibile è determinata con riferimento al valore del bene oggetto dell’atto,
ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 131/1986;
- non si estendere ai terreni
agricoli; l’inserimento nell’art. 52, del comma 5-bis, infatti, implica che per
le cessioni immobiliari che esulano dall’ambito applicativo del comma 497, tra
cui le cessioni di terreni, la base imponibile è costituita dal valore venale
in comune commercio dell’immobile trasferito, o se superiore, dal corrispettivo
pattuito.
Con riferimento, poi, al
trasferimento di immobili a seguito di aggiudicazione nei pubblici incanti, si
rinvia a quanto chiarito dall’Agenzia nella risoluzione 102/E del 17 maggio
2007.