ACCERTAMENTO IVA -
SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE INSERITE NEL MUTUO
(Ris. Ag. Entrate 1/6/07, n. 122/E)
In caso di cessione di immobile,
l’Amministrazione finanziaria può accertare maggiori ricavi ai fini delle imposte
dirette, facendo riferimento all’importo complessivo risultante dal contratto
di mutuo bancario, comprensivo anche di una
quota destinata ai lavori di ristrutturazione dell’immobile e procedere
su questa base, senza alcuna preventiva attività istruttoria, alla rettifica
della dichiarazione IVA.
Nel caso di specie, la società
venditrice ha ceduto un immobile, indicando nell’atto di compravendita
l’importo del corrispettivo della cessione.
L’acquirente, con riferimento a tale
atto, ha stipulato un contratto di mutuo bancario per un importo superiore al
corrispettivo dichiarato.
Il contratto di mutuo prevede
esplicitamente che parte delle somme erogate sono destinate a lavori di
ristrutturazione dell’immobile.
L’art. 35, comma 23-bis, del D.L.
223/2006, inserito dalla legge di conversione, ha introdotto una norma
specifica per le cessioni immobiliari, stabilendo che per i trasferimenti
immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti
bancari, ai fini delle disposizioni di cui all’art. 54 del n. 633/1972, terzo
comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all’ammontare
del mutuo o finanziamento erogato. La norma, introducendo una presunzione
legale relativa, produttiva di effetti ai fini della rettifica delle
dichiarazione IVA, fissa un parametro di riferimento per la determinazione del
valore normale del bene. L’importo finanziato, in particolare, costituisce la
soglia minima alla quale rapportare il valore commerciale dell’immobile, al
fine di determinarne il valore normale ai sensi dell’art. 14, D.P.R. n.
633/1972. Pertanto, nel caso in cui l’imponibile dichiarato sia inferiore
all’ammontare del mutuo concesso all’acquirente in relazione all’acquisto di un
immobile lo stesso può essere rettificato in aumento, almeno sino a concorrenza
dell’ammontare del mutuo, ferma restando la possibilità del contribuente di
fornire prova contraria.
Nel caso in cui nel contratto sia
specificato che parte della somma mutuata è destinata a coprire i costi dei
lavori di ristrutturazione dell’immobile, per vincere la presunzione secondo
cui il valore normale dell’immobile è determinato in misura non inferiore
all’ammontare del mutuo, occorre fornire la prova documentata dei lavori di
ristrutturazione effettuati sull’immobile acquistato.
A tale scopo potranno essere esibite
le autorizzazioni ad eseguire i lavori rilasciate dall’ente locale competente,
ove previste, i preventivi relativi ai lavori da svolgere, le fatture di
pagamento e ogni altra utile documentazione.