INPS-
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI AUTORIZZAZIONI AL LAVORO E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI
Si
pubblica qui di seguito il testo della circolare n. 214 del 9 ottobre 1998
emanata dall'INPS e relativa agli adempimenti che il datore di lavoro deve
porre in essere in caso di assunzione di lavoratori subordinati stranieri.
Gli aspetti contributivi sono preceduti da un riepilogo delle norme
concernenti il rilascio della
autorizzazione ad instaurare in Italia rapporto di lavoro subordinato con
straniero residente all'estero secondo le prescrizioni di cui al D.Lvo
286/1998.
Per
quanto concerne gli obblighi contributivi, l'I.N.P.S. rileva che le norme
contenute nel Testo unico non comportano alcuna modica degli adempimenti a
carico dei datori di lavoro che assumano lavoratori stranieri a tempo
indeterminato, i quali risultano soggetti alle ordinarie forme di assistenza e
previdenza, ed alle relative misure, salvo il contributo 0,50% per il
rimpatrio, previste per la generalità dei lavoratori.
Peraltro
tale contributo va versato sino al 31
dicembre 1999 in quanto ne è prevista la soppressione a decorrere dal 1º
gennaio 2000.
INPS
- Circolare n. 214 del 9 ottobre 1998
Premessa
Il
T.U. sull'immigrazione approvato con il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286,
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 149/L. alla G.U. n. 191 del 18 agosto
1998 è un provvedimento normativo dovuto in base alla previsione contenuta
nella legge 6 marzo 1998, n. 40.
Esso
riordina le norme preesistenti, abrogandone alcune (soprattutto diversi
articoli delle leggi 30 dicembre 1986 n. 943 e 28 febbraio 1990 n. 39) e le
raccorda con quanto previsto dalla legge n. 40/1998, venendo così a
rappresentare un importante punto di riferimento normativo.
1.
Contenuto della norma
Come
precisato chiaramente all'art. 1, commi 1 e 2, le disposizioni del Testo unico
si applicano ai cittadini di stati non appartenenti all'unione europea ed agli
apolidi che vengono indicati negli articoli successivi con il termine
"stranieri".
La
materia di interesse dell'Istituto è contenuta nel titolo III (disciplina del
lavoro), artt. da 21 a 27 i quali disciplinano, fra l'altro, l'instaurazione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato fra datori di lavoro,
italiani o stranieri regolarmente soggiornati in Italia, e stranieri residenti
all'estero, nonché i riflessi in materia previdenziale che da tali rapporti
scaturiscono.
1.1.
Instaurazione del rapporto di lavoro subordinato
In
precedenza il collocamento ed il trattamento dei lavoratori extracomunitari
immigrati era regolato dalla legge n. 943/1986. L'instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato era disciplinata dall'art. 8 il quale prevedeva, al comma 3,
che il rilascio dell'autorizzazione al nuovo ingresso in Italia fosse
subordinato all'accertamento di indisponibilità della manodopera locale per la
stessa qualifica.
L'instaurazione
del rapporto di lavoro subordinato è ora regolata dall'art. 22 del T.U., il
quale, al comma 1, stabilisce che il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, che intenda instaurare con uno straniero
residente all'estero un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale competente per territorio, una apposita richiesta
nominativa di autorizzazione al lavoro.
L'ufficio
periferico del Ministero del lavoro, nel rispetto dei limiti numerici
(quantitativi e qualitativi) definiti annualmente da uno o più decreti del
presidente del consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del T.U.,
e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero,
rilascia l'autorizzazione.
Le
condizioni offerte non possono essere inferiori a quelle stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
L'autorizzazione
al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla
data di rilascio.
Nell'ipotesi
di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale, ai
sensi dell'art. 24, comma 3 del T.U., l'autorizzazione al lavoro e commisurata
alla durata del lavoro stagionale richiesto e può avere una validità minima di
venti giorni e una massima di sei mesi (nove nei settori che richiedono tale
estensione).
Ciò
anche con riferimento a lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi
datori di lavoro.
2.
Obblighi contributivi
2.1.
Rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Nessuna
particolarità è prevista dal T.U. nelle ipotesi in cui datori di lavoro
soggiornanti in Italia assumano a tempo indeterminato lavoratori stranieri: i
lavoratori stranieri sono soggetti a tutte le forme di assistenza e previdenza
previste dalla normativa.
2.2.
Fondo di rimpatrio
L'art.
45, comma 3 del T.U., sopprime, a decorrere dal 1º gennaio 2000 il contributo
di cui all'art. 13, comma 2 della legge n. 943/1986 (fondo di rimpatrio).
2.3.
Rapporti di lavoro subordinato a carattere stagionale
Una
particolare disciplina previdenziale nel caso di instaurazione di un rapporto
di lavoro a carattere stagionale con uno straniero è prevista dall'art; 25 del
T.U.
I
lavoratori stranieri, titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
in considerazione della durata limitata dei contratti nonché della loro
specificità, sono soggetti (comma 1) alle seguenti forme di previdenza ed
assistenza obbligatoria:
-
A) Ivs ed Enaoli;
-
B) indennità economica di malattia;
-
C) indennità economica di maternità;
-
D) assicurazione Inail.
In
sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per
l'assicurazione contro la disoccupazione, il comma 2 dell'art. 25 del T.U.,
prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento all'Inps di un
contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle
diverse aliquote stabilite per questi ultimi (per la generalità dei datori di
lavoro, per l'anno 1998, è pari al 4,09%, di cui 2,48% per la Cuaf e 1,61% per
la Ds).
Tale
contributo è destinato al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'art. 45 del T.U., per interventi di carattere
socio-assistenziale a favore dei lavoratori extracomunitari.
Resta
fermo l'obbligo, a carico del lavoratore, del contributo dello 0,50% di cui
all'art. 13, comma 2 della legge n. 943/1986 (fino al 31 dicembre 1999). Sulle
contribuzioni di cui alle lettere A), B) e C), ai sensi del quarto comma
dell'art. 25, del T.U., si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste
per i settori di svolgimento delle attività lavorative.
2.4.
Lavoratori rimpatriati
Il
T.U., al comma 5 dell'art. 25, confermando un principio già introdotto nel
nostro ordinamento dal comma 13 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sancisce il diritto del lavoratore extracomunitario al mantenimento dei diritti
previdenziali, prevedendo che ai contributi relativi all'assicurazione per
l'invalidità, vecchiaia e superstiti, si applicano le disposizioni previste
dall'art. 22, comma 11.
I
lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia
e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere il trasferimento
dei contributi all'Istituto o Ente assicuratore dello stato di provenienza,
ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni
internazionali, la loro liquidazione (vedi circolare Inps n. 224 del 19
novembre 1996).
È
fatta salva la possibilità di "ricostruzione" della posizione
contributiva in caso di reingresso, così come testualmente previsto dal comma 5
dell'art. 25.
3.
Adempimenti delle sedi
(omissis)
Ai
fini dell'assolvimento degli obblighi previenziali a carico dei datori di
lavoro che abbiano instaurato regolare rapporto di lavoro subordinato a
carattere stagionale con stranieri, le Sap avranno cura di richiedere copia
della autorizzazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro.
4.
Codifica delle aziende - Modalità operative
Per
il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dal T.U.,
a carico dei datori di lavoro che assumano stranieri con rapporti di lavoro
aventi carattere di stagionalità, dovrà essere accesa, in base al settore di
attività, una separata posizione contributiva, contraddistinta dal codice di
autorizzazione "9H" avente il significato di "posizione separata
per il versamento dei contributi previsti a favore dei lavoratori stranieri
stagionali ex D.Lgs. n. 286/1998".
Ai
fini della compilazione delle denunce contributive i datori di lavoro si
atterranno alle seguenti modalità:
-
indicheranno i lavoratori stagionali stranieri nei quadri "B-C" del
Mod. DM 10/2 secondo le consuete modalità;
-
riporteranno nella casella "somma a debito del datore di lavoro"
l'importo della contribuzione dovuta comprensiva del contributo previsto
dall'art. 25, comma 2, del T.U., così come precisato al punto 2.2.;
-
riporteranno in un separato rigo del Mod. DM 10/2 il contributo dello 0,50% con
il previsto codice "M 130".
5.
Regolarizzazione dei periodi pregressi
I
datori di lavoro provvederanno alla regolarizzazione dei periodi pregressi en-
tro
il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo
alla emanzaione della presente circolare (delibera del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993 n. 5), avvalendosi della
procedura delle regolarizzazioni contributive. Qualora dalle operazioni di
regolarizzazione dovessero scaturire differenze contributive a debito azienda,
sulle stesse saranno dovuti gli interessi legali, nella misura del 5%, a
decorrere dal giorno successivo alla scadenza dei contributi relativi al mese
di marzo 1998 (periodo di paga in corso
alla data di entrata in vigore della legge n. 40/1998) fino alla data della
regolarizzazione.
Eventuali
regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina
sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.