SPESE DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - CHIARIMENTI
(Ris. Ag. Entrate 4/6/07, n. 124/E)
L’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla
detrazione delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia in
particolare riguardo il nuovo limite di spesa di 48.000 euro fissato per
abitazione, la certificazione che deve essere rilasciata dall’amministratore
del condominio, il limite di spesa in relazione alle pertinenze
dell’abitazione, l’indicazione della
mano d’opera nella fattura.
Limite di spesa
Nel caso in cui sullo stesso
immobile abbiano titolo alla detrazione due o più soggetti, con particolare
riferimento all’ipotesi in cui le spese siano state sostenute da uno o da
entrambi i soggetti, in parte nel periodo precedente al 1° ottobre 2006 e in
parte nel periodo successivo, l’Agenzia chiarisce che:
-se nel periodo precedente al 1°
ottobre 2006 alcuni dei soggetti contitolari hanno raggiunto o superato il
limite di 48.000 euro di spesa, tali soggetti non avranno diritto ad usufruire
di ulteriori detrazioni, con riferimento alle spese sostenute per la medesima
unità immobiliare nel periodo successivo a tale data;
- per i soggetti che, invece, alla
data del 30 settembre 2006, non abbiano raggiunto detto limite di spesa e, nel
periodo successivo, proseguano i lavori di ristrutturazione per la medesima
unità immobiliare, permane il diritto a fruire in una certa misura della
detrazione in discorso.
In particolare, per le spese
sostenute dopo il 1° ottobre 2006, il limite massimo complessivo di spesa sul
quale calcolare la detrazione è pari 48.000 euro da suddividersi tra i
contitolari dell’immobile che non hanno individualmente raggiunto il suddetto
limite nel periodo precedente.
L’Agenzia riporta, alcuni esempi
numerici utili alla comprensione dei principi da applicare per l’individuazione
della detrazione spettante ai comproprietari.
Certificazione
dell’amministratore del condominio
Nel caso in cui i lavori di
ristrutturazione riguardino le parti comuni dell’edificio, la quietanza che
l’amministratore deve rilasciare, per attestare il pagamento delle spese
sostenute da ciascun condomino, deve indicare specificamente la quota della spesa
relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari
(eventualmente) possedute dal condomino.
Nel caso di titolarità, da parte di
un condomino, di più appartamenti, il limite massimo di spesa, 48.000 euro,
relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione.
Nella medesima quietanza, dovrà
essere specificato l’ammontare delle spese per il quale è teoricamente
possibile fruire della detrazione del 36% e la parte delle spese per la quale,
invece, è possibile fruire della detrazione del 41%.
Pertinenze
Il limite di 48.000 euro va riferito
all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.
Indicazione
della mano d’opera nella fattura
Ai sensi del comma 20 dell’articolo
35, l’obbligo dell’indicazione della mano d’opera in fattura sorge in relazione
alle spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, in presenza di fatture prive
dell’indicazione del costo della manodopera, in quanto emesse precedentemente
all’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, il contribuente non decade
dall’agevolazione fiscale e può continuare a detrarre le spese sostenute per la
ristrutturazione, senza che sia necessario, a tal fine, richiedere
all’emittente un’integrazione delle fatture medesime.
Pertanto, l’indicazione in fattura
del costo della manodopera è un requisito che va verificato solo con
riferimento alle fatture emesse successivamente al 4 luglio 2006.