IVA AUTO - MODALITA’
PER LA RICHIESTA DEL RIMBORSO SEMPLIFICATO
(Circolare Ag. Entrate 16/5/07,
n.28/E)
L’Agenzia delle Entrate precisa le
modalità con cui i contribuenti, ai sensi del D.L. n. 258/2006 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 278/2006), possono presentare la richiesta
semplificata per il rimborso IVA auto - secondo le percentuali forfetarie e il
modello già individuati; è stata altresì fatta salva la possibilità di
presentare l’istanza di rimborso analitico indicando in modo documentato la
percentuale di imposta detraibile in relazione all’inerenza all’attività
esercitata dei beni e servizi in parola ex art. 21 D.L. n. 546/1992.
La circolare in oggetto completa il
quadro e integra il provvedimento emanato in data 22 febbraio 2007, nel quale
sono state individuate le percentuali forfetarie di IVA detraibile nella misura
del 35% per l’agricoltura e pesca, del 40% per gli altri settori di attività e
del 50% per l’acquisto di autoveicoli con propulsori non a combustione interna.
I contribuenti interessati indicano in un apposito riquadro la cifra totale
dell’IVA detraibile, il ricalcalo delle imposte dirette a seguito della
detrazione e il rimborso spettante.
I contribuenti che invece non
intendono avvalersi delle percentuali forfetarie di detraibilità possono
presentare l’istanza di rimborso indicando in modo analitico e documentato le
somme spettanti.
Poichè il rimborso può essere
relativo a più anni, i contribuenti che si avvalgono della modalità analitica
dovranno utilizzarla per tutti gli anni e non potranno far ricorso a quella
forfetaria neanche per singole annualità.
Per i contribuenti che hanno
rivenduto entro il 13 settembre il veicolo per il quale si chiede il rimborso,
nella richiesta semplificata è
sufficiente abbattere l’IVA spettante della maggiore imposta derivante dalla
rivendita.
Controlli
Le azioni di controllo si
concentreranno sui soggetti che nel rigo AR42 abbiano dichiarato maggiori
imposte sul reddito e IRAP per un importo inferiore al 10 % rispetto a quello
indicato nel rigo AR41 (IVA spettante), da considerare al lordo degli eventuali
abbattimenti operati per effetto della rivendita.
Nel caso di rivendita dei veicoli
interessati al rimborso assumeranno, inoltre, rilievo in sede di controllo le
istanze di rimborso che, senza evidenziare nei corrispondenti righi la maggior
IVA dovuta in relazione alla predetta rivendita, evidenzieranno nel rigo AR41,
a titolo di IVA chiesta a rimborso, una somma inferiore all’1% rispetto al
totale dei righi AR3, AR13 AR23, AR33.