AMMINISTRAZIONE DI
CONDOMINIO - RITENUTA DEL 20% SUI COMPENSI EROGATI ALLE SOCIETÀ TRA
PROFESSIONISTI
(Ris. Ag. Entrate 15/5/07, n. 99/E)
L’Agenzia delle Entrate precisa le
fattispecie in cui trova applicazione la ritenuta d’acconto, ex art. 25 D.P.R.
n. 600/1973, operata sui corrispettivi erogati dal condominio a società di
persone o di capitali, nominate amministratori con rappresentanza del
condominio medesimo ai sensi dell’art. 1131 c.c.
La ritenuta di cui all’art. 25
D.P.R. n. 600/1973 non deve essere operata sui compensi spettanti:
- alle società di persone
commerciali;
- alle società di capitali;
per l’attività di amministratore di
condominio, atteso che i redditi conseguiti dalle predette società sono
considerati redditi di impresa da qualsiasi fonte provengano.
La ritenuta deve, invece, applicarsi
nell’ipotesi in cui il compenso sia corrisposto ad una società tra
professionisti (di cui al D.Lgs. n. 96/2001) i cui redditi costituiscono redditi
di lavoro autonomo.
Inoltre va esclusa l’applicazione
alla fattispecie in esame della ritenuta d’acconto del 4% ex art. 25-ter, comma
1, del D.P.R. n. 600/1973 introdotto dalla legge n. 296/2006, art. 1 comma 43,
in ragione della riconducibilità all’istituto del mandato del rapporto
intercorrente tra il condominio ed il suo amministratore (sia esso persona
fisica o persona giuridica).