AGEVOLAZIONI “PRIMA
CASA” - ACQUISTO DI APPARTAMENTI CONTIGUI (Cassazione
civile Sentenza, Sez. trib., 14/5/07, n. 10981)
In caso di compravendita concernente
più unità abitative contigue, che risultano essere separate ed autonome, per la
fruizione delle agevolazioni c.d. «prima casa» occorre che sia dimostrata
concretamente la destinazione degli appartamenti ad un unico alloggio
abitativo.
Le agevolazioni per la «prima casa»
di cui all’art. 1, comma 6, legge n. 168/1982, possono riguardare anche alloggi
risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli
acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa. Pertanto,
il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla
fruizione di tali benefici (a condizione che l’alloggio così complessivamente
realizzato rientri - per la superficie, per il numero dei vani e per le altre
caratteristiche di cui all’art. 13, legge n. 408/1949 - nella tipologia degli
alloggi «non di lusso»).
Tuttavia, nel caso di specie, la
compravendita concerne più unità abitative che risultano separate ed autonome,
per le quali non sono state allegate risultanze circa la concreta destinazione
ad un unico alloggio abitativo.
La Corte di Cassazione conferma così
la sentenza della CTR Lombardia che - stante la revoca delle agevolazioni
previste dalla legge n. 118/1985 (motivata sul presupposto che si tratta di più
unità immobiliari) - ribadiva la legittimità dell’avviso di liquidazione dell’imposta
di registro in relazione alla vendita degli appartamenti.