SICUREZZA SUL LAVORO - RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO PER
L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - SENTENZA CORTE
CASSAZIONE
Il datore di
lavoro non è responsabile di eventuali danni se mette a disposizione dei dipendenti
gli indumenti necessari per evitare gli
infortuni sul lavoro.
Il dovere di
prevenzione, infatti, comporta che venga fatto, da parte del datore di lavoro,
tutto il possibile per evitare quegli incidenti sul lavoro concretamente
individuabili, come, ad esempio, il fornire ai lavoratori gli abiti e le
calzature adatte al tipo di attività lavorativa da svolgere.
Una volta
accertato che gli indumenti più idonei allo svolgimento di tale attività erano
stati consegnati all’atto della assunzione, il datore di lavoro dimostra di non
avere violato gli obblighi di comportamento impostigli dalla legislazione
vigente.
Alla luce di
quanto sopra, la Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 8710/07,
ha respinto il ricorso di un dipendente del Comune di Milano, con mansioni di
manutentore che, mentre puliva le scale esterne antincendio, era scivolato sul
ghiaccio ivi formatosi, fratturandosi il femore.
Il
lavoratore ricorrente aveva ritenuto responsabile il predetto Comune di quanto
gli era accaduto. A parere dello stesso, al momento dell’infortunio non
indossava scarpe adatte, non essendo quelle in dotazione di tipo antighiaccio e
inoltre non era stato adeguatamente istruito e controllato sull’uso delle
medesime.
Avanti ai
giudici della Suprema Corte il dipendente ha sollevato anche un ulteriore
motivo di ricorso, e cioè la violazione dell’art. 2087 c.c. sulla tutela delle
condizioni di lavoro che, come noto, obbliga l’imprenditore ad assumere tutte
le misure necessarie a salvaguardare l’integrità fisica dei dipendenti nello
svolgimento dell’attività lavorativa.
Le prove
testimoniali raccolte in sede di giudizio hanno però dimostrato che ai
manutentori, al momento della assunzione, anche con un contratto a termine,
venivano consegnati gli indumenti di lavoro e gli scarponcini
antinfortunistici, con una particolare lamina antiforo, puntale di ferro e
suole di gomma a carrarmato.
Inoltre,
durante la giornata lavorativa gli stessi usufruivano di una ampia
discrezionalità sia di movimento che di mansioni, il che si ripercuoteva anche
nella scelta delle misure di sicurezza da adottare contro il rischio di
eventuali infortuni sul lavoro.
Tutte le
predette circostanze, ad ulteriore avviso della Corte di Cassazione, portano ad
escludere che il datore di lavoro avesse anche un obbligo di verificare, di
volta in volta, l’uso delle necessarie precauzioni poste in essere dai
dipendenti dello stesso o se, come nel caso di specie, il lavoratore indossasse
o meno le scarpe in dotazione o altre di proprietà del medesimo, meno adatte a
prevenire uno scivolamento.
Inoltre, la
Corte richiama un principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di
legittimità e valido anche in questo caso, e cioè che del dovere di prevenzione
imposto al datore di lavoro, ai sensi del citato art. 2087, non può derivare la
prescrizione di un obbligo assoluto a rispettare ogni forma di cautela al fine
di evitare qualsiasi danno.
Diversamente,
l’imprenditore sarebbe ritenuto responsabile.