IVA
- ALIQUOTE - AL 4 PER CENTO LA RICOSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA
(Min.
finanze, Ris. 30/10/98, n.164/E)
Un
contratto d'appalto con un'impresa di costruzioni, avente ad oggetto la
ricostruzione di un fabbricato a destinazione abitativa sull'area di risulta
della costruzione precedente, danneggiata da un terremoto e successivamente
interamente demolita, concretizza la realizzazione di un fabbricato nuovo.
Pertanto
alle prestazioni dipendenti dal relativo contratto d'appalto può essere
applicata, ricorrendone le condizioni e nei confronti dei soli aventi diritto,
l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, prevista per la costruzione della
"prima casa" (Tab. A, parte II, n. 39, D.P.R. n. 633/1972).
Nel
caso di specie il contratto d'appalto concretizza la realizzazione di un nuovo
immobile, costruito al posto di quello vecchio, divenuto inagibile in seguito
al terremoto del 1980 e quindi oggetto di demolizione.
L'intervento
è qualificato dal Testo unico sulle calamità naturali quale ricostruzione e,
quindi, come intervento di recupero e non come nuova costruzione (art. 49,
D.Lgs. n. 76/1990).
Tuttavia,
secondo il Ministero delle finanze, il termine di "ricostruzione"
usato dal legislatore è finalizzato a snellire al massimo gli adempimenti
amministrativi collegati all'attività edilizia resasi necessaria a seguito
degli eventi sismici, e non può implicare la preclusione dell'applicazione
dell'aliquota IVA nella misura del 4 per cento a coloro che, in sostanza, non
fanno altro che acquisire un'abitazione non di lusso in una situazione
caratterizzata dalla ricorrenza delle condizioni previste per l'ottenimento dei
benefici per l'acquisto della "prima casa" (Tar., parte I, nota
II-bis, D.P.R. n. 131/1986).
Il
Ministero delle finanze aveva già in precedenza precisato che l'aliquota nella
misura ridotta del 4 per cento non è applicabile nei casi in cui una persona
fisica,nei cui confronti ricorrano le
condizioni per il beneficio collegato alla "prima casa", commetta in
appalto la costruzione di un intero edificio con le caratteristiche indicate
nella legge Tupini (art. 13, legge n. 408/1949), comprendente più unità abitative
(C.M. n. 1/E del 2 marzo 1994).
Infatti
tale fattispecie non concretizza, in realtà, l'ipotesi della costruzione della
prima casa, data l'inscindibilità del relativo contratto di appalto e,
pertanto, si rende applicabile la diversa aliquota del 10 per cento.
Tale
ipotesi, che si riferisce al caso in cui una sola persona fisica appalta la
realizzazione di un intero fabbricato, non appare, tuttavia, riferibile a una
situazione in cui più soggetti conferiscono, per il tramite di un unico
rappresentante, l'appalto per la costruzione di un fabbricato non di lusso
comprendente più abitazioni, con l'effetto giuridico predeterminato di
consentire a ciascuno dei soggetti mandanti di acquisire la proprietà di
un'unica unità immobiliare.
Si
riporta di seguito il testo della risoluzione in oggetto.
Risoluzione
n.164
del
30/10/98
Con
istanza diretta alla scrivente il nominato in oggetto ha fatto presente di aver
stipulato, in qualità di procuratore speciale di diversi soggetti, danneggiati
dal sisma del novembre 1980 nell'Italia meridionale, un contratto d'appalto con
un'impresa di costruzioni, avente ad oggetto la ricostruzione di un fabbricato
a destinazione abitativa sull'area di risulta della costruzione precedente,
interamente demolita.
Ha
fatto presente, inoltre, che, essendo i lavori in stato di avanzamento,
l'impresa appaltatrice ha emesso nei suoi confronti un'unica fattura, nella
quale ha specificato, per ciascuno dei soggetti che hanno conferito il mandato,
le somme rispettivamente addebitate in quanto relative all'abitazione di
pertinenza. Nella fattura in discorso l'impresa ha applicato, sulle somme
addebitate a ciascuno dei proprietari, l'aliquota del 4% ovvero quella del 10%
a seconda che ricorressero o meno le condizioni per l'applicazione del beneficio
collegato all'acquisizione della prima casa, di cui al n. 39) della Tabella A,
parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Successivamente,
la fattura emessa è stata oggetto di integrazione in aumento, ai sensi
dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto l'Ufficio IVA di Avellino ha
espresso l'avviso che l'aliquota del 4% fosse inapplicabile, anche nei
confronti dei soggetti per cui ricorrevano le condizioni per l'applicazione
delle agevolazioni relative alla "prima casa". Ciò in considerazione del fatto che i lavori
erano stati affidati sulla base di un unico contratto di appalto, il che
avrebbe comunque impedito, ad avviso del predetto ufficio, di differenziare il
trattamento IVA a seconda della posizione soggettiva dell'effettivo destinatario
dell'alloggio. In tal senso l'Ufficio ha fatto riferimento alla circolare della
scrivente, n. 1/E del 2 marzo 1994, la quale, al paragrafo 2 del secondo
capitolo, afferma esplicitamente l'inscindibilità del contratto d'appalto ai
fini dell'applicazione dell'aliquota IVA.
Tutto
ciò premesso, l'istante ha espresso l'opinione che il parere dell'Ufficio IVA
non sia condivisibile, in quanto fondato su un'istruzione ministeriale
impartita con riferimento ad una fattispecie non identica a quella in esame, ed
ha chiesto alla scrivente di voler precisare se, nell'ipotesi in discorso,
l'aliquota del 4% sia applicabile, o meno, in relazione alle prestazioni
relative alla ricostruzione degli alloggi di spettanza dei soggetti in possesso
dei requisiti per fruire delle agevolazioni collegate alla prima casa.
Al
riguardo, si fa presente in premessa che, in virtù del n. 39) della Tabella A,
parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, l'IVA è applicabile con
l'aliquota ridotta del 4% alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratti
d'appalto, aventi ad oggetto la costruzione di case di abitazione non di lusso,
rese nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni per la
fruizione delle agevolazioni prima casa riepilogate nella nota II-bis) all'art.
1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Nell'interpretare
la cennata disposizione, con la richiamata circolare n. 1/E del 1994, la
scrivente ha avuto modo di chiarire che l'aliquota del 4% non è applicabile nei
casi in cui una persona fisica, nei cui confronti ricorrano le condizioni per
il benefici collegati alla "prima casa", commetta in appalto la
costruzione di un intero edificio avente le caratteristiche di cui all'art. 13
della legge n. 408 del 1949 e successive modificazioni, comprendente più unità
abitative. Ciò in quanto "questa fattispecie non concretizza, in realtà
l'ipotesi della costruzione della prima casa, attesa la inscindibilità del
relativo contratto di appalto", per cui si rende applicabile la diversa
aliquota del 10%.
Peraltro,
la riportata argomentazione, connessa all'ipotesi in cui una sola persona
fisica appalta la realizzazione di un intero fabbricato, non appare, a ben vedere,
riferibile alla fattispecie in esame, caratterizzata dal fatto che più soggetti
conferiscono, per il tramite di un unico rappresentante, l'appalto per la
costruzione di un fabbricato non di lusso comprendente più abitazioni, con
l'effetto giuridico predeterminato di consentire a ciascuno dei soggetti
mandanti di acquisire la proprietà di un'unica unità immobiliare.
Nell'ipotesi
oggetto del quesito, quindi, deve ammettersi la possibilità teorica di valutare
diversamente, ai fini della determinazione dell'aliquota IVA applicabile, la
posizione di ognuno dei soggetti destinatari degli appartamenti da realizzare,
semprechè dall'unico contratto di appalto sia dato evincere con precisione
l'esatto corrispettivo corrispondente a ciascuna delle unità immobiliari
comprese nell'immobile.
Peraltro,
al fine di stabilire se, in relazione alla fattispecie proposta, possa trovare
spazio l'applicazione dell'aliquota del 4% nei confronti delle persone fisiche
in possesso dei requisiti richiesti per fruire dei benefici sulla "prima
casa", occorre svolgere un'ulteriore indagine relativamente alla tipologia
dei lavori appaltati.
Il
contratto d'appalto stipulato dall'istante con l'impresa appaltatrice ha ad
oggetto, in effetti, la "ricostruzione, previa demolizione, del fabbricato
esistente".
Tra
l'altro, dalla documentazione in possesso della scrivente risulta che i lavori
sono stati assentiti dal Comune di Montoro Superiore con una autorizzazione
alla ricostruzione rilasciata ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n.
76 del 30 marzo 1990 (recante il testo unico delle disposizioni in materia di
calamità naturali), ossia della disposizione che statuisce la sufficienza
dell'autorizzazione, in luogo della concessione edilizia, per "tutti gli
interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle
abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico" e per le
"ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti
urbanistici esecutivi vigenti". Risulta altresì che l'opera in discorso è
qualificata quale intervento di ristrutturazione urbanistica, realizzato in
conformità al relativo piano elaborato dal predetto Comune per la ricostruzione
successiva agli eventi sismici.
Ciò
dovrebbe comportare, dunque, l'inapplicabilità della richiamata disposizione di
cui al punto 39) della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del
1972, che consente l'applicazione dell'aliquota del 4% nella sola ipotesi di
realizzazione ex novo di una "prima casa" e non anche nella diversa
fattispecie relativa alla ricostruzione di una "prima casa"
preesistente.
Appare
peraltro imprescindibile la considerazione dell'assoluta specialità della
legislazione relativa ai benefici per l'acquisizione della prima casa,
trasfusa, per quanto concerne l'IVA, nei nn. 21) e 39) della Tabella A, parte
seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Attesa la finalità di rilevante
interesse sociale perseguita dal legislatore nel dettare tale disciplina, è
lecito ritenere che in caso di apparente contrasto tra due diverse disposizioni
in tema di aliquota IVA, la prevalenza deve tendenzialmente attribuirsi a
quella che stabilisce l'aliquota minima in funzione della sussistenza delle
condizioni previste per godere dei benefici sulla "prima casa".
Anche
nel caso in rassegna è possibile pervenire a tale risultato interpretativo, ove
si consideri che i lavori appaltati concretizzano la realizzazione di un nuovo
immobile, costruito al posto di quello vecchio, divenuto inagibile in seguito
al sisma e quindi oggetto di demolizione. Il fatto che l'intervento sia
qualificato dal testo unico sulle calamità naturali quale ricostruzione, e
quindi come intervento di recupero, e non come nuova costruzione, si deve
ricollegare all'esigenza, perseguita dal predetto testo normativo riepilogativo,
di snellire al massimo gli adempimenti amministrativi collegati all'attività
edilizia resasi necessaria a seguito degli eventi sismici, e non può portare al
risultato di precludere l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% a chi, in
sostanza, non fa altro che acquisire un abitazione non di lusso in una
situazione caratterizzata dalla ricorrenza delle già richiamate condizioni di
cui alla nota II-bis) dell'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al
D.P.R. n. 131 del 1986.
Non
è privo di rilevanza, del resto, il fatto che l'immobile realizzato non sia
perfettamente identico a quello preesistente, distrutto dal sisma, attesa la
necessità di rispettare determinati vincoli urbanistici imposti dal Comune di
Montoro Superiore. Ciò esclude, dal punto di vista logico, che l'intervento in
esame possa essere qualificato come semplice recupero di un patrimonio edilizio
già esistente.
In
conclusione, si ritiene che le opere di cui all'istanza in oggetto
concretizzino la realizzazione di un fabbricato nuovo, ragion per cui alle
prestazioni dipendenti dal relativo contratto d'appalto può essere applicata,
ricorrendone le condizioni e nei confronti dei soli aventi diritto, l'aliquota
ridotta del 4% prevista dal n. 39) della richiamata Tabella A, parte seconda,
allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, per la costruzione della "prima
casa".
L'Ufficio
IVA di Avellino, che legge per notizia, è pregato di portare quanto sopra a
conoscenza dell'istante.