INPS - AGEVOLAZIONI PER I FAMILIARI ED I GENITORI DI SOGGETTI CON HANDICAP
GRAVE - NUOVE ISTRUZIONI DELL’ISTITUTO - CIRCOLARE N. 90/2007
L’Inps, con
circolare n. 90 del 23 maggio 2007, ha rivisto, modificandoli, alcune
precedenti istruzioni in materia di godimento dei permessi, stabiliti dall’art.
33 della Legge n. 104/1992, per assistere un familiare affetto da grave
handicap.
Tali
modifiche, che si sono rese necessarie anche alla luce di una recente sentenza
della Corte Costituzionale, possono essere così sintetizzate:
1. a nulla
rileva che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in
situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a
fornire l’aiuto necessario ;
2. la
persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore
di sostegno ovvero il suo tutore legale – può liberamente effettuare la scelta
su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista
dai termini di legge;
3. tale
assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, purché assuma i
caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete
esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità;
4. i
benefici previsti dai commi 2 e 3 del’art. 33 della Legge n. 104/92 si devono
riconoscere altresì a quei lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in
luoghi anche distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con
disabilità in situazione di gravità (come, per esempio, nel caso del personale
di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei
marittimi) – offrono allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata, stante
impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la
fruizione dei benefici de quo all’esercizio di un diritto potestativo del
lavoratore. A tal fine, in sede di richiesta dei benefici ex art. 33 della legge 104/92, sarà
prodotto un “Programma di assistenza” a firma congiunta del lavoratore
richiedente e della persona con disabilità in situazione di gravità che
dell’assistenza si giova - ovvero del suo amministratore di sostegno ovvero del
suo tutore legale –, sulla cui eventuale valutazione di congruità medico legale
si esprimerà il dirigente responsabile del Centro medico legale della sede INPS
competente;
5. il
requisito dell’esclusività della assistenza non si deve far coincidere con
l’assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo
compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle
strutture pubbliche, al cosiddetto “non profit” ed a personale badante;
6. per
esplicita previsione legislativa, non dà titolo ai benefici il solo caso del
ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere
ventiquattro ore;
7. al caso
di cui al punto precedente, fa eccezione quello rappresentato dal ricovero a
tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore
ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti
documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza
da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado)
nonché, su valutazione del dirigente
responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della
persona con disabilità in situazione di
gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi
assimilabili al piccolo minore;
8.
l’accettazione da parte del portatore di handicap in situazione di gravità
dell’assistenza continuativa ed esclusiva offerta dal familiare rientra tra le
fattispecie previste dal T.U. n.445/2000 sulla documentazione amministrativa
per la cui prova è ammessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
9. rimane impregiudicato il
diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare sia la veridicità
della dichiarazione di cui sopra e di quanto dichiarato dal lavoratore nel
modello di domanda sia, in caso di disabilità in situazione di gravità
“temporaneamente concesso” dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima
legge 104/92, il permanere del diritto a fruire i suddetti benefici in capo al
lavoratore che ne abbia richiesto l’attribuzione.