ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - COMPENSAZIONE TERRITORIALE - DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO 24 APRILE 2007

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell`11 maggio 2007 il decreto del Ministero del Lavoro circa i criteri e le modalità relativi al rilascio dell’autorizzazione alla compensazione territoriale di cui all’articolo 5, comma 8, della legge n. 68 del 1999.

Tale decreto trae origine dalle problematiche emerse nel corso degli anni in relazione alla possibilità, prevista dal citato disposto di legge, per i datori di lavoro privati, di essere autorizzati ad assumere un numero di lavoratori, aventi diritto al collocamento obbligatorio, in misura eccedente rispetto a quello prescritto, portando l’eccedenza a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive.

In virtù dell’esigenza di contemperare i contrapposti interessi datoriali con quelli occupazionali dei lavoratori iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, nonché al fine di rendere omogenee le autorizzazioni alla compensazione territoriale nei confronti di imprese che presentino le medesime problematiche organizzative, il dicastero ha ritenuto opportuno elaborare alcuni criteri uniformi cui ispirarsi nel rilascio della predetta autorizzazione.

A tal fine sono state preliminarmente individuate le zone geografiche omogenee sul territorio nazionale corrispondenti al Centro-Nord e al Centro-Sud.

Nel rinviare ad un’attenta analisi del documento, si sottolinea in particolare il punto d), nel quale si legge che la concessione dell’autorizzazione de quo,  nella misura del 100% da calcolarsi sugli obblighi non assolti, risulta vincolata alla particolare organizzazione aziendale della società richiedente che  si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla temporaneità e in qualunque ambito territoriale sono situati.

Viene, inoltre, ribadita l’impossibilità di concedere l’autorizzazione alla compensazione territoriale laddove, nella provincia interessata alle maggiori assunzioni, l’impresa abbia già richiesto oppure sia già titolare di un provvedimento di esonero parziale.

Il testo del decreto verrà pubblicato sul sito del Collegio in calce al presente articolo.

 

 

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