INPS - D.LGS. 151/2001 - CONGEDO DI MATERNITA’ - PRESTAZIONE LAVORATIVA OLTRE
IL 7° MESE DI GRAVIDANZA - DIRITTO ALL’INDENNITA’ SOLO SE LE CERTIFICAZIONI
SONO RILASCIATE ENTRO TALE TERMINE
L’Inps con
messaggio n. 13279/2007, modificando il proprio precedente orientamento, ha
fornito importanti chiarimenti in ordine al diritto all’indennità maternità nel
caso in cui la lavoratrice, ricorrendone i presupposti, lavori anche durante
l’ottavo mese di gravidanza. Infatti pur rimanendo fissato in 5 mesi la durata
complessiva ordinaria del congedo di maternità la flessibilità consente alla
lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente
la data presunta del parto (cioè dal 9° mese di gravidanza) fino ai quattro
mesi successivi al parto, a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario
Nazionale (o con esso convenzionato) e, ove previsto, il medico competente
preposto in azienda alla tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino
che la permanenza al lavoro nel corso dell’8° mese di gravidanza non sia
pregiudizievole alla salute della gestante e del nascituro
Con il
messaggio in parola l’Istituto previdenziale ha ritenuto che “potranno essere
accolte, ai fini del diritto all’indennità, le sole domande di flessibilità
(presentate in carta semplice oppure attraverso la compilazione dello specifico
riquadro presente nel modello Mod.Mat) alle quali siano allegate le
certificazioni sanitarie che rechino una data non successiva alla fine del 7°
mese ed attestino la compatibilità dell’avanzato stato di gravidanza con la
permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell’8° mese.
All’opposto,
le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data
che va oltre la fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte,
considerato che, in base alle norme di legge ed alle indicazioni ministeriali,
non appare compatibile con la ratio legis di assoluta tutela della salute della
madre e del nascituro la fruizione “parziale” della flessibilità (ossia “per
l’eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni”
acquisite nell’8° mese) a suo tempo prevista in via transitoria nella circolare
8/2003 (punto 4, 3° capoverso).
Rimane
fermo, invece, quanto precisato nella circolare Inps n. 152/2000 circa la
riduzione del periodo di flessibilità, correttamente esercitata, su istanza
della lavoratrice o per fatti sopravvenuti (es. evento morboso); in tale
ipotesi, il periodo post partum si prolungherà non per un mese intero, ma per
un numero di giornate pari a quelle lavorate
durante l’8° mese”.