INPS - D.LGS. 151/2001 - CONGEDO DI MATERNITA’ - PRESTAZIONE LAVORATIVA OLTRE IL 7° MESE DI GRAVIDANZA - DIRITTO ALL’INDENNITA’ SOLO SE LE CERTIFICAZIONI SONO RILASCIATE ENTRO TALE TERMINE

 

L’Inps con messaggio n. 13279/2007, modificando il proprio precedente orientamento, ha fornito importanti chiarimenti in ordine al diritto all’indennità maternità nel caso in cui la lavoratrice, ricorrendone i presupposti, lavori anche durante l’ottavo mese di gravidanza. Infatti pur rimanendo fissato in 5 mesi la durata complessiva ordinaria del congedo di maternità la flessibilità consente alla lavoratrice in gravidanza di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dal 9° mese di gravidanza) fino ai quattro mesi successivi al parto, a condizione che il ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato) e, ove previsto, il medico competente preposto in azienda alla tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che la permanenza al lavoro nel corso dell’8° mese di gravidanza non sia pregiudizievole alla salute della gestante e del nascituro

Con il messaggio in parola l’Istituto previdenziale ha ritenuto che “potranno essere accolte, ai fini del diritto all’indennità, le sole domande di flessibilità (presentate in carta semplice oppure attraverso la compilazione dello specifico riquadro presente nel modello Mod.Mat) alle quali siano allegate le certificazioni sanitarie che rechino una data non successiva alla fine del 7° mese ed attestino la compatibilità dell’avanzato stato di gravidanza con la permanenza al lavoro fin dal primo giorno dell’8° mese.

All’opposto, le domande di flessibilità cui siano allegate certificazioni sanitarie con data che va oltre la fine del 7° mese, dovranno essere integralmente respinte, considerato che, in base alle norme di legge ed alle indicazioni ministeriali, non appare compatibile con la ratio legis di assoluta tutela della salute della madre e del nascituro la fruizione “parziale” della flessibilità (ossia “per l’eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni” acquisite nell’8° mese) a suo tempo prevista in via transitoria nella circolare 8/2003 (punto 4, 3° capoverso).

Rimane fermo, invece, quanto precisato nella circolare Inps n. 152/2000 circa la riduzione del periodo di flessibilità, correttamente esercitata, su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti (es. evento morboso); in tale ipotesi, il periodo post partum si prolungherà non per un mese intero, ma per un numero di giornate pari a quelle lavorate  durante l’8° mese”.