FINANZIARIA 2007 - NUOVO REGIME CONTRIBUTIVO PER L’APPRENDISTATO - QUESTIONI INTERPRETATIVE - CONFINDUSTRIA NOTA N. 18838/07

 

Il nuovo regime contributivo previsto per gli apprendisti ed il riconoscimento del diritto alla tutela di malattia in favore degli stessi, così come previsto dalla Legge Finanziaria 2007, é stato oggetto di precedenti note informative del Collegio, con cui sono stati riepilogati gli aspetti salienti della tutela in parola e fornite, altresì, alcune indicazioni interpretative con riguardo alle circolari Inps emanate a seguito delle novità normative introdotte dalla Legge n. 296/06.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2007 la nuova aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti, sia artigiani che non artigiani, é fissata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La suddetta aliquota , per i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari od inferiore a 9 unità, é pari all’1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno e al 3% per quelli maturati nel secondo anno. 

L’Inps, a tal riguardo, con due circolari, la n. 22/07 e la n. 43/07, ha precisato che la nuova aliquota deve essere applicata per tutti i periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 e riguarda i rapporti di lavoro già in essere e quelli costituendi. Nella contribuzione del 10%, chiarisce la prima delle circolari richiamate, deve essere compresa anche la quota d’indennità di malattia.

Per quanto concerne l’aliquota a carico dell’apprendista, questa é determinata nel 5,84%, già comprensiva dell’aumento dello 0,30% previsto dal comma 769 della legge Finanziaria 2007.

Sul tema dell’estensione delle prestazioni, la seconda delle due note Inps sottolinea che dottrina e giurisprudenza configurano il contratto di apprendistato come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con facoltà di recesso alla scadenza del periodo di apprendimento ex art 2118 C.C. Pertanto, agli apprendisti, per quanto riguarda l`indennita` di malattia, si applica la stessa disciplina in vigore per i rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni.

L’emanazione delle suddette circolari ha consentito di definire alcune importanti questioni interpretative, tra cui quella relativa all’indicazione della quota da destinare all’Inail per il finanziamento della malattia. In particolare, l’Inps ha confermato che tale misura sarà definita nell’emanando decreto interministeriale e che sarà, comunque, compresa nell’aliquota del 10%.  

Ulteriori chiarimenti ricevuti da Confindustria hanno avuto oggetto alcune questioni controversie sulla materia.

In relazione alla riduzione a favore delle imprese che abbiano fino a 9 addetti, é stato posto il problema del rilievo del profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.

In presenza di due contratti di apprendistato, ad esempio, uno siglato presso l’impresa A e il successivo presso l’impresa B, nel caso in cui il primo venisse risolto senza il conseguimento della qualifica, il medesimo non potrà essere considerato ai fini della continuità del rapporto qualora il secondo fosse posto in essere per una mansione diversa rispetto a quella per la quale il lavoratore era stato assunto originariamente dall’impresa A. Ciò comporta, pertanto, che relativamente alla contribuzione complessiva, l’assunzione con contratto di apprendistato, non finalizzata al completamento di un percorso formativo, deve essere considerata autonomamente.

Poiché per definire il requisito occupazionale per le assunzioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2007, il momento da prendere in considerazione per determinare il requisito stesso, “fino a 9 addetti”, é quello di costituzione dei singoli rapporti di apprendistato, é stato chiesto un chiarimento relativamente ai contratti a tempo determinato.

Ai fini del calcolo dei dipendenti, per le assunzioni precedenti al 31 dicembre 2006, deve essere calcolata la media degli occupati nell’anno di riferimento considerando quindi gli addetti con contratto a tempo determinato, con periodi di lavoro inferiori all’anno, pro quota. Per i rapporti costituiti dal 1° gennaio 2007, invece, i contratti a tempo determinato devono essere calcolati per  “teste”

Eventuali riduzioni dell’organico della azienda nel corso dei primi due anni di durata del contratto di apprendistato, al di sotto della soglia minima dei 9 dipendenti, non danno diritto al contributo ridotto dell’1,5% e del 3%, non potendosi considerare, ai fini del calcolo occupazionale, le oscillazioni del personale con riguardo ai contratti di apprendistato già posti in essere. Conseguentemente, anche le misure contributive ridotte non sono incrementate nel caso di un successivo aumento dimensionale dell’impresa.

Con riferimento alle prestazioni di malattia, per le quali si ribadisce che sono destinatari sia gli operai che gli impiegati apprendisti, Confindustria chiarisce anche che per gli stati di malattia avvenuti nei primi mesi dell’anno 2007, nelle more della pubblicazione della circolare Inps n. 43/07, gli apprendisti sia operai che impiegati che non abbiano inviato il certificato di malattia all’Istituto previdenziale, ma al solo datore di lavoro nei termini e nelle modalità previste dai rispettivi Ccnl, hanno comunque diritto alla prestazione in parola.

La questione relativa all’esistenza in alcuni Ccnl, come quello dell’edilizia, di clausole che prevedono la corresponsione di un trattamento economico di malattia a carico delle imprese é stata chiarita nel senso che i trattamenti contrattuali devono essere considerati meramente integrativi rispetto all`indennita` riconosciuta dall’Inps. Pertanto, se l’importo previsto dal Ccnl, come nel caso dell’edilizia, é maggiore, questo resta a carico del datore limitatamente alla quota differenziale. Viceversa, se il trattamento economico disciplinato dal contratto collettivo é pari o inferiore a quello previdenziale, il contratto resta quiescente e si applica esclusivamente la disciplina legale.