FINANZIARIA 2007 - NUOVO REGIME CONTRIBUTIVO PER L’APPRENDISTATO - QUESTIONI
INTERPRETATIVE - CONFINDUSTRIA NOTA N. 18838/07
Il nuovo
regime contributivo previsto per gli apprendisti ed il riconoscimento del
diritto alla tutela di malattia in favore degli stessi, così come previsto
dalla Legge Finanziaria 2007, é stato oggetto di precedenti note informative
del Collegio, con cui sono stati riepilogati gli aspetti salienti della tutela
in parola e fornite, altresì, alcune indicazioni interpretative con riguardo
alle circolari Inps emanate a seguito delle novità normative introdotte dalla
Legge n. 296/06.
Si ricorda
che dal 1° gennaio 2007 la nuova aliquota contributiva dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti, sia artigiani che non artigiani, é fissata nel 10%
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La suddetta aliquota , per
i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari od inferiore a 9
unità, é pari all’1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno e al
3% per quelli maturati nel secondo anno.
L’Inps, a
tal riguardo, con due circolari, la n. 22/07 e la n. 43/07, ha precisato che la
nuova aliquota deve essere applicata per tutti i periodi contributivi maturati
a decorrere dal 1° gennaio 2007 e riguarda i rapporti di lavoro già in essere e
quelli costituendi. Nella contribuzione del 10%, chiarisce la prima delle circolari
richiamate, deve essere compresa anche la quota d’indennità di malattia.
Per quanto
concerne l’aliquota a carico dell’apprendista, questa é determinata nel 5,84%,
già comprensiva dell’aumento dello 0,30% previsto dal comma 769 della legge
Finanziaria 2007.
Sul tema
dell’estensione delle prestazioni, la seconda delle due note Inps sottolinea
che dottrina e giurisprudenza configurano il contratto di apprendistato come
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con facoltà di recesso alla scadenza
del periodo di apprendimento ex art 2118 C.C. Pertanto, agli apprendisti, per
quanto riguarda l`indennita` di malattia, si applica la stessa disciplina in
vigore per i rapporti a tempo indeterminato, nel rispetto del limite massimo
indennizzabile di 180 giorni.
L’emanazione
delle suddette circolari ha consentito di definire alcune importanti questioni
interpretative, tra cui quella relativa all’indicazione della quota da
destinare all’Inail per il finanziamento della malattia. In particolare, l’Inps
ha confermato che tale misura sarà definita nell’emanando decreto
interministeriale e che sarà, comunque, compresa nell’aliquota del 10%.
Ulteriori
chiarimenti ricevuti da Confindustria hanno avuto oggetto alcune questioni
controversie sulla materia.
In relazione
alla riduzione a favore delle imprese che abbiano fino a 9 addetti, é stato
posto il problema del rilievo del profilo soggettivo relativo alla formazione
dell’apprendista.
In presenza
di due contratti di apprendistato, ad esempio, uno siglato presso l’impresa A e
il successivo presso l’impresa B, nel caso in cui il primo venisse risolto
senza il conseguimento della qualifica, il medesimo non potrà essere
considerato ai fini della continuità del rapporto qualora il secondo fosse
posto in essere per una mansione diversa rispetto a quella per la quale il
lavoratore era stato assunto originariamente dall’impresa A. Ciò comporta,
pertanto, che relativamente alla contribuzione complessiva, l’assunzione con
contratto di apprendistato, non finalizzata al completamento di un percorso
formativo, deve essere considerata autonomamente.
Poiché per
definire il requisito occupazionale per le assunzioni effettuate
successivamente al 1° gennaio 2007, il momento da prendere in considerazione
per determinare il requisito stesso, “fino a 9 addetti”, é quello di
costituzione dei singoli rapporti di apprendistato, é stato chiesto un
chiarimento relativamente ai contratti a tempo determinato.
Ai fini del
calcolo dei dipendenti, per le assunzioni precedenti al 31 dicembre 2006, deve
essere calcolata la media degli occupati nell’anno di riferimento considerando
quindi gli addetti con contratto a tempo determinato, con periodi di lavoro
inferiori all’anno, pro quota. Per i rapporti costituiti dal 1° gennaio 2007,
invece, i contratti a tempo determinato devono essere calcolati per “teste”
Eventuali
riduzioni dell’organico della azienda nel corso dei primi due anni di durata
del contratto di apprendistato, al di sotto della soglia minima dei 9
dipendenti, non danno diritto al contributo ridotto dell’1,5% e del 3%, non
potendosi considerare, ai fini del calcolo occupazionale, le oscillazioni del
personale con riguardo ai contratti di apprendistato già posti in essere.
Conseguentemente, anche le misure contributive ridotte non sono incrementate
nel caso di un successivo aumento dimensionale dell’impresa.
Con
riferimento alle prestazioni di malattia, per le quali si ribadisce che sono
destinatari sia gli operai che gli impiegati apprendisti, Confindustria
chiarisce anche che per gli stati di malattia avvenuti nei primi mesi dell’anno
2007, nelle more della pubblicazione della circolare Inps n. 43/07, gli
apprendisti sia operai che impiegati che non abbiano inviato il certificato di
malattia all’Istituto previdenziale, ma al solo datore di lavoro nei termini e
nelle modalità previste dai rispettivi Ccnl, hanno comunque diritto alla
prestazione in parola.
La questione
relativa all’esistenza in alcuni Ccnl, come quello dell’edilizia, di clausole
che prevedono la corresponsione di un trattamento economico di malattia a
carico delle imprese é stata chiarita nel senso che i trattamenti contrattuali
devono essere considerati meramente integrativi rispetto all`indennita`
riconosciuta dall’Inps. Pertanto, se l’importo previsto dal Ccnl, come nel caso
dell’edilizia, é maggiore, questo resta a carico del datore limitatamente alla
quota differenziale. Viceversa, se il trattamento economico disciplinato dal
contratto collettivo é pari o inferiore a quello previdenziale, il contratto
resta quiescente e si applica esclusivamente la disciplina legale.