DECRETO BERSANI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’UTILIZZO DI LAVORATORI
IRREGOLARI - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 35/07
Dal 12
agosto 2006 le sanzioni - previste dal decreto-legge n. 12/02, convertito in
legge n. 73/02 - nel caso di utilizzo di lavoratori irregolari, devono essere
irrogate dalle direzioni provinciali del lavoro e non più dalla Agenzia delle
Entrate.
Ciò riguarda
anche tutte le irregolarità accertate prima della suddetta data, che è quella
di entrata in vigore della legge n. 248/06.
Quanto sopra
è stato precisato dalla circolare n. 35/E, del 30 maggio 2007, della Agenzia
delle Entrate, che è reperibile sul sito del Collegio in calce al presente
articolo, con la quale si illustrano le principali innovazioni introdotte con la nota ‘’manovra
Visco-Bersani” circa l’impiego di lavoratori irregolari.
Innanzitutto,
l’Agenzia riassume le novità per quanto concerne la misura delle sanzioni.
Dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 248/06 è infatti venuta
meno la determinazione della sanzione in misura proporzionale (dal 200% al 400%
del costo del lavoratore, dall’inizio dell’anno alla data di constatazione
della violazione).
Oggi la
sanzione varia, come è noto, da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 12.000
euro per ogni lavoratore, con la maggiorazione di 150 euro per ogni giornata di
lavoro effettivo.
Il richiamo
al concetto di ‘’giornata di lavoro effettivo” deriva dalla sentenza n. 144/05
della Corte Costituzionale, la quale aveva riconosciuto la incostituzionalità
dell’art. 3 del citato D.L. n. 12/02, nella parte in cui non permetteva di
provare che il rapporto di lavoro irregolare era stato posto in essere dopo il
1° gennaio.
La circolare
in parola fa altresì presente l’aumento considerevole delle sanzioni civili
previste attualmente per le omissioni contributive connesse all’impiego di
lavoratori irregolari, il cui importo non può essere inferiore a 3.000 euro.
L’Agenzia
precisa inoltre - alla luce anche del parere della Avvocatura dello Stato - che
dalla data del 12 agosto 2006 di cui sopra la competenza delle direzioni
provinciali del lavoro riguarda tutte le constatazioni di utilizzo di lavoro
irregolare, anche se effettuate dalla stessa amministrazione finanziaria,
purchè la sanzione non sia stata ancora comminata alla data di entrata in
vigore della più volte citata legge n. 248.
Infatti,
secondo il predetto parere della Avvocatura, è irrilevante, in proposito, sia
la provenienza che la data della avvenuta constatazione della irregolarità.
Nella
circolare n. 35/E si ricorda altresì che non ha subìto modifiche il comma 4
dell’art. 3 della legge n. 73/02, in base al quale la competenza ai fini della
constatazione della violazione è attribuita ai controlli in materia fiscale,
contributiva e del lavoro.
Ne deriva
che la competenza esclusiva della Dpl è limitata alla irrogazione delle
sanzioni e non anche alla constatazione delle violazioni.
L’Agenzia
delle Entrate ha in via ulteriore affrontato la questione di quale organo fosse
competente alla riscossione delle sanzioni irrogate prima del 12 agosto 2006.
Dopo un
esame approfondito della legislazione vigente e degli orientamenti
giurisprudenziali in materia, l’Agenzia è pervenuta alla conclusione che ‘’la
fase dell’applicazione della sanzione è quella della relativa riscossione
competono al medesimo organo”.
Infatti, trattasi di fasi diverse dello stesso
procedimento, dato che la riscossione coattiva non è altro che l’esecuzione del
provvedimento di irrogazione della sanzione.
In merito la
circolare di che trattasi afferma
conclusivamente:’’Pertanto gli uffici della Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di sanzioni irrogate
prima del 12 agosto 2006, restano competenti a effettuare l’iscrizione a ruolo
anche dopo la stessa data”.
Quanto
infine alle controversie relative alle sanzioni irrogate dalle Dpl, le stesse
sono ora di competenza del giudice ordinario; permane, invece, in capo alle
commissioni tributarie l’impugnazione per vizi propri delle cartelle di
pagamento emesse per le sanzioni disposte dagli uffici dell’Agenzie prima della
data del 12 agosto 2006.