DECRETO BERSANI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’UTILIZZO DI LAVORATORI IRREGOLARI - AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N. 35/07

 

Dal 12 agosto 2006 le sanzioni - previste dal decreto-legge n. 12/02, convertito in legge n. 73/02 - nel caso di utilizzo di lavoratori irregolari, devono essere irrogate dalle direzioni provinciali del lavoro e non più dalla Agenzia delle Entrate.

Ciò riguarda anche tutte le irregolarità accertate prima della suddetta data, che è quella di entrata in vigore della legge n. 248/06.

Quanto sopra è stato precisato dalla circolare n. 35/E, del 30 maggio 2007, della Agenzia delle Entrate, che è reperibile sul sito del Collegio in calce al presente articolo, con la quale si illustrano le principali  innovazioni introdotte con la nota ‘’manovra Visco-Bersani” circa l’impiego di lavoratori irregolari.

Innanzitutto, l’Agenzia riassume le novità per quanto concerne la misura delle sanzioni. Dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 248/06 è infatti venuta meno la determinazione della sanzione in misura proporzionale (dal 200% al 400% del costo del lavoratore, dall’inizio dell’anno alla data di constatazione della violazione).

Oggi la sanzione varia, come è noto, da un minimo di 1500 euro ad un massimo di 12.000 euro per ogni lavoratore, con la maggiorazione di 150 euro per ogni giornata di lavoro effettivo.

Il richiamo al concetto di ‘’giornata di lavoro effettivo” deriva dalla sentenza n. 144/05 della Corte Costituzionale, la quale aveva riconosciuto la incostituzionalità dell’art. 3 del citato D.L. n. 12/02, nella parte in cui non permetteva di provare che il rapporto di lavoro irregolare era stato posto in essere dopo il 1° gennaio.

La circolare in parola fa altresì presente l’aumento considerevole delle sanzioni civili previste attualmente per le omissioni contributive connesse all’impiego di lavoratori irregolari, il cui importo non può essere inferiore a 3.000 euro.

L’Agenzia precisa inoltre - alla luce anche del parere della Avvocatura dello Stato - che dalla data del 12 agosto 2006 di cui sopra la competenza delle direzioni provinciali del lavoro riguarda tutte le constatazioni di utilizzo di lavoro irregolare, anche se effettuate dalla stessa amministrazione finanziaria, purchè la sanzione non sia stata ancora comminata alla data di entrata in vigore della più volte citata legge n. 248.

Infatti, secondo il predetto parere della Avvocatura, è irrilevante, in proposito, sia la provenienza che la data della avvenuta constatazione della irregolarità.

Nella circolare n. 35/E si ricorda altresì che non ha subìto modifiche il comma 4 dell’art. 3 della legge n. 73/02, in base al quale la competenza ai fini della constatazione della violazione è attribuita ai controlli in materia fiscale, contributiva e del lavoro.

Ne deriva che la competenza esclusiva della Dpl è limitata alla irrogazione delle sanzioni e non anche alla constatazione delle violazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha in via ulteriore affrontato la questione di quale organo fosse competente alla riscossione delle sanzioni irrogate prima del 12 agosto 2006.

Dopo un esame approfondito della legislazione vigente e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, l’Agenzia è pervenuta alla conclusione che ‘’la fase dell’applicazione della sanzione è quella della relativa riscossione competono al medesimo organo”.

 Infatti, trattasi di fasi diverse dello stesso procedimento, dato che la riscossione coattiva non è altro che l’esecuzione del provvedimento di irrogazione della sanzione.

In merito la circolare di che trattasi  afferma conclusivamente:’’Pertanto gli uffici della Agenzia delle  Entrate, nell’ipotesi di sanzioni irrogate prima del 12 agosto 2006, restano competenti a effettuare l’iscrizione a ruolo anche dopo la stessa data”.

Quanto infine alle controversie relative alle sanzioni irrogate dalle Dpl, le stesse sono ora di competenza del giudice ordinario; permane, invece, in capo alle commissioni tributarie l’impugnazione per vizi propri delle cartelle di pagamento emesse per le sanzioni disposte dagli uffici dell’Agenzie prima della data del 12 agosto 2006.

 

 

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