FINANZIARIA 2007 - SANZIONI PER OMESSA ISTITUZIONE ED ESIBIZIONE DEI
LIBRI MATRICOLA E PAGA - ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO -
CIRCOLARE 22/5/2007
Dopo la
circolare dello scorso 29 marzo 2007 (cfr.
Not. n. 4/2007, n. 3/2007 e suppl. n. 3 al Not. n. 3/2007) il Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare del 22 maggio 2007, ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito agli illeciti di omessa istituzione ed omessa
esibizione dei libri di matricola e di paga le cui sanzione sono state
sensibilmente innalzate dalla Finanziaria 2007.
Nel rinviare
alla nota informativa del Collegio a commento di tale nuovo intervento del
Ministero (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 5/2007) di seguito si pubblica il testo
della circolare in parola.
Ministero
del Lavoro
e della
Previdenza Sociale
Direzione
generale
per
l’Attività Ispettiva
Roma, 22
maggio 2007
Prot.
25/I/0006366
Oggetto:
art. 1, comma 1178, L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) – omessa istituzione e
omessa esibizione libri matricola e paga – indicazioni operative al personale
ispettivo – istruzioni operative.
Con lettera
circolare del 29 marzo 2007, questa Direzione generale ha fornito alcuni
chiarimenti relativamente alla corretta interpretazione della disposizione di
cui all’art. 1, comma 1178, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), che
prevede una sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000 nei casi di
omessa istituzione ed omessa esibizione dei libri di matricola e di paga.
Al riguardo,
anche sulla base delle prime concrete applicazioni di tali fattispecie
sanzionatorie, si ritiene utile fornire a codesti Uffici i seguenti ulteriori
chiarimenti ed istruzioni operative, volte ad agevolare e uniformare il
comportamento ispettivo in sede di verificale.
1) Va
anzitutto precisato che, con riferimento all’illecito di omessa istituzione dei
libri obbligatori, lo stesso si configura in relazione all’ “originale” del
libro di matricola o di paga.
Pertanto,
qualora nel corso dell’accertamento ispettivo siano rinvenuti libri privi di
vidimazione ma sia comunque accertata l’esistenza altrove (presso la sede
principale dell’impresa o una delle altre eventuali sedi o presso lo studio del
professionista di cui si avvale il datore di lavoro) di documenti originali
vidimati trova applicazione l’illecito di omessa esibizione ovvero di rimozione
dei libri – secondo i criteri dettati dalla citata lettera circolare del 29
marzo u.s. – e non già l’illecito di omessa istituzione.
L’eventuale
rinvenimento in sede ispettiva di libri “non dichiarati conformi agli
originali” – così come esplicitato nella precedente lettera circolare – non
necessariamente configura l’illecito della omessa istituzione e pertanto
occorre svolgere ulteriori accertamenti sulla effettiva esistenza in altro
luogo di documenti vidimati prima di procedere alla contestazione della citata
sanzione.
Viceversa,
la presenza sul luogo di lavoro di libri “dichiarati conformi agli originali”
non impedisce l’eventuale contestazione della sanzione per omessa istituzione,
ai sensi del comma 1178 della L. n. 296/2006, laddove sia successivamente
accertata l’inesistenza di libri originali; in detta ipotesi, inoltre, la
falsità della dichiarazione di conformità sarà oggetto di comunicazione alla A.G.
per il successivo avvio del procedimento penale.
2) Quanto
alla natura giuridica della violazione va chiarito che l’illecito relativo alla
omessa istituzione è da considerarsi illecito istantaneo, in quanto l’obbligo
di istituire i libri obbligatori insorge immediatamente prima della messa in
uso degli stessi (art. 20, D.P.R. n. 1124/1965), che coincide con la data di
inizio delle prestazioni lavorative da parte del personale soggetto all’obbligo
assicurativo.
Trattasi
pertanto non già di illecito permanente, bensì di illecito istantaneo con
effetti permanenti, rispetto al quale trova applicazione la sanzione
amministrativa in vigore al momento della commissione dello stesso (e quindi la
sanzione da euro 4000 a euro 12000 soltanto se l’obbligo della messa in uso
decorre dal 1° gennaio 2007).
3) Va poi
precisato che, in sede di visita ispettiva, l’eventuale accertamento circa
l’assenza della documentazione obbligatoria nonché di ogni altra documentazione
utile alla verifica della regolare costituzione dei rapporti di lavoro (in
particolare, come già evidenziato, le comunicazioni di assunzione al Centro per
l’impiego o l’invio del codice fiscale dei lavoratori all’INAIL) deve tener
conto dei tempi tecnici strettamente necessari perché tale documentazione possa
essere effettivamente portata in visione (anche attraverso strumenti
informatici o telematici) al personale ispettivo nel luogo di lavoro, tempi che
comunque non potranno protrarsi oltre il periodo di permanenza in azienda del
personale di vigilanza per l’effettuazione degli adempimenti di cui articolo 12
del Codice di Comportamento Unitario (CCU). In tali ipotesi, come già
evidenziato dalla lettera circolare del 29 marzo u.s., trova comunque
applicazione la sanzione per la rimozione dei libri obbligatori.
4) Va
ulteriormente precisato che la documentazione fatta pervenire attraverso
strumenti informatici o telematici sul luogo di lavoro nel periodo di ispezione
va identificata esclusivamente nelle comunicazioni di assunzione anticipata al
Centro per l’impiego, nelle comunicazioni del codice fiscale all’INAIL, nelle
lettere di assunzione comprensive del numero di registrazione sul libro
matricola (a meno che il lavoratore in questione non sia stato l’ultimo assunto
in ordine di tempo), nei prospetti paga e nei libri obbligatori (a meno che il
lavoratore in questione non sia stato l’ultimo assunto in ordine di tempo).
Ciò in
quanto solo con riferimento a tale documentazione e a determinate informazioni
in essa contenute è possibile verificare ex post l’esattezza dei dati riportati
(fra cui la data di formazione del documento).
5) Va ancora
precisato, quanto alla possibilità di dichiarare la conformità agli originali
dei libri obbligatori, che tale prerogativa è concessa anche ai datori di
lavoro che, pur affidandosi al professionista abilitato per tutti o per alcuni
adempimenti legati alla gestione del rapporto di lavoro, conservino essi stessi
gli originali dei libri di matricola e di paga e non abbiano effettuato la
comunicazione preventiva di cui all’art. 5 della L. n. 12/1979.
6) In ordine
al libro di paga, si chiarisce infine che la dichiarazione di conformità è da
intendersi riferita soltanto al registro presenze, giacché gli adempimenti
documentali legati allo sviluppo della paga sono effettuati, nella quasi
totalità dei casi, separatamente attraverso il c.d. prospetto di paga.
Rispetto al
registro presenze, peraltro, la dichiarazione di conformità – che, lo si
ricorda, può farsi anche “per estratto” – può limitarsi anche alla sola
indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati nello specifico luogo di
lavoro; ad esempio in caso di impiego del lavoratore in più cantieri in periodi
successivi, anche non consecutivi, non è necessario riportare nella copia
conforme le ore di lavoro effettuate in altro cantiere nei giorni precedenti
alla data di dichiarazione di conformità.