PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FINANZIARIA 2007 - CHIARIMENTI OPERATIVI -
Di seguito
si pubblica un nuovo commento predisposto dall’Ance relativo alle principali
novità introdotte dalla riforma della previdenza complementare.
Il presente
documento sostituisce quanto pubblicato sul Notiziario n. 4/2007.
La legge
finanziaria 2007 ha anticipato di un anno l’entrata in vigore della riforma
della previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005,
introducendo altresì rilevanti novità circa la destinazione del trattamento di
fine rapporto.
È
sintetizzato di seguito un primo quadro
del nuovo assetto in riferimento alle possibili scelte del lavoratore in ordine
al conferimento del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) che tiene conto dei
due decreti attuativi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.26 del 1 febbraio
2007 contenenti alcune disposizioni
attuative della legge finanziaria citata nonchè della Delibera Covip del
21 marzo 2007, della circolare Inps n. 70 del 3 aprile 2007, dei messaggi dello
stesso Istituto n. 10577 del 26 aprile 2007 e n. 11328 del 5 maggio 2007.
Ogni
lavoratore è chiamato, nel semestre gennaio - giugno 2007 (o nel semestre
successivo all’assunzione per gli assunti dopo il 31 dicembre 2006), ad
esprimere la propria scelta circa la destinazione del t.f.r. maturando.
Per ciascun
caso, che dipende dalla situazione soggettiva del singolo lavoratore, è
indicata anche la sorte del t.f.r. maturando qualora il datore di lavoro abbia
alle proprie dipendenze un numero maggiore o uguale a 50 addetti ovvero nel
caso contrario.
In
particolare si specifica che, se il lavoratore decide, in un’azienda con almeno
50 addetti, di mantenere in azienda il t.f.r. maturando, tale quota sarà
conferita obbligatoriamente al neoistituito Fondo presso la Tesoreria dello
Stato (sulle modalità di calcolo di tali dipendenti si veda il successivo
“Precisazioni di carattere generale” punto g) della presente nota).
Per ciò che
riguarda il finanziamento di tale Fondo, la citata circolare n. 70 (alla quale
si rimanda per gli specifici chiarimenti operativi non richiamati nel presente
dossier, cfr. Not. n. 4/2007) ha precisato dapprima che, per effetto delle
previsioni della norma in esame, l’accantonamento datoriale ai sensi dell’articolo
2120 del codice civile a titolo di trattamento di fine rapporto, da versare
all’Istituto, viene ad assumere la natura di contribuzione previdenziale,
equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di
lavoro.
Ha poi
proseguito evidenziando che
- nessun
versamento è dovuto al Fondo di Tesoreria INPS
in relazione ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31
dicembre 2006 che conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio
2007 e il 30 giugno 2007, secondo modalità tacite o esplicite, l’intero tfr
maturando a forme pensionistiche complementari, o che lo abbiano in precedenza
integralmente conferito;
-
diversamente, in caso di manifestazione della volontà di mantenere in tutto o
in parte il tfr di cui all’articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro
che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti è obbligato al versamento
del contributo al Fondo di Tesoreria INPS, dal 1° gennaio 2007 ovvero dalla
data di assunzione se successiva;
- in
relazione ai lavoratori il cui rapporto è iniziato in data successiva al 31
dicembre 2006 (che non abbiano già espresso la propria volontà in ordine al
conferimento del tfr relativamente a precedenti rapporti di lavoro) che conferiscono, secondo modalità tacite o
esplicite, il tfr a forme pensionistiche complementari entro sei mesi
dall’assunzione, il contributo al Fondo di Tesoreria è comunque dovuto fino al
momento del conferimento del tfr.
È da
sottolineare che l’obbligo del conferimento al Fondo di Tesoreria riguarda i
lavoratori del settore privato (esclusi i domestici) che abbiano, come già
ricordato, almeno 50 addetti.
Tale obbligo
sussiste solo con riferimento ai lavoratori per i quali trova applicazione
l’art. 2120 del codice civile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Peraltro,
sono in ogni caso escluse alcune tipologie di lavoratori, tra i quali, di
interesse per l’edilizia i lavoratori con rapporto di durata inferiore a tre
mesi. A tal proposito, per i contratti in corso al 1° gennaio 2007, occorre
fare riferimento al termine di durata del rapporto previsto dal contratto e,
nell’ipotesi di eventuale proroga, al termine complessivo di durata del
rapporto. L’Inps ha precisato che l’obbligo del versamento al Fondo di
Tesoreria decorre dal periodo della proroga. Si tenga presente che
l’esclusione, nel caso di rapporti di lavoro di durata inferiore ai tre mesi,
non riguarda i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche se il
relativo rapporto si interrompa prima dei tre mesi.
La circolare
Inps evidenzia anche tra i lavoratori esclusi quelli ‘’per i quali i ccnl
prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione collettiva di secondo livello,
l’accantonamento delle quote maturate di tfr presso soggetti terzi (es.
lavoratori dell’edilizia con tfr accantonato presso le Casse Edili)’’.
Il
versamento del contributo al Fondo di Tesoreria dovrà essere effettuato dai
datori di lavoro mensilmente con le modalità e i termini previsti per il
versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e, ai fini
dell’accertamento e della riscossione dello stesso, troveranno applicazione le
disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria.
Si precisa
che tale particolare contribuzione non potrà godere di alcuna forma di
agevolazione contributiva tra quelle previste nell’ordinamento.
Peraltro, il
contributo affluisce al Fondo al netto dell’ammontare corrispondente
all’importo del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.
Riguardo la
manifestazione di volontà del dipendente è da sottolineare che essa deve
avvenire attraverso la compilazione di uno dei due dei moduli (TFR1 o TFR2)
allegati al decreto attuativo, che devono essere conservati dal datore di
lavoro che ne rilascerà copia controfirmata al lavoratore per ricevuta.
Peraltro il
Prevedi ha chiarito che:
- nel caso
di adesione al Prevedi medesimo il lavoratore può consegnare il modulo TFR1 o
TFR2 direttamente alla competente Cassa Edile. In tal caso dunque non è quindi
necessaria la controfirma per ricevuta del datore di lavoro. La Cassa Edile
invia il modello TFR1 o TFR2 al datore di lavoro unitamente alla copia del
modulo di adesione al Fondo Prevedi;
– nel caso
di adesione ad altra forma di previdenza complementare il lavoratore deve
consegnare il modulo TFR1 o TFR2 al datore di lavoro, unitamente al modulo di
iscrizione alla forma di previdenza, che ne rilascerà copia firmata per
ricevuta.
L’invio al
datore di lavoro della copia del modulo di adesione a Prevedi non è tuttavia
necessaria nell’ipotesi in cui il lavoratore, già iscritto a Prevedi alla data
del 31 dicembre 2006 e che versa al Fondo il 18% del TFR, porti tale
percentuale al 100% barrando la corrispondente opzione sul modello TFR1.
I moduli
suddetti per esplicita disposizione contenuta nel decreto, devono essere messi
a disposizione di ciascun lavoratore da parte del datore di lavoro.
È da
precisare che, qualora il lavoratore abbia già espresso, alla data di
pubblicazione del decreto, la propria volontà attraverso modelli ‘’non
ufficiali”, lo stesso doveva ribadire la propria scelta attraverso i nuovi
moduli entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. In questo caso
rimangono salvi gli effetti della scelta dalla data in cui era stata
precedentemente espressa.
Si
sottolinea inoltre che, qualora il lavoratore scelga di aderire ad una forma
pensionistica complementare, lo stesso deve consegnare al datore di lavoro, o
alla Cassa Edile, unitamente al modulo TFR1 o TFR2, una copia del modulo di
adesione alla forma pensionistica prescelta. Di conseguenza la data di
sottoscrizione del modulo di adesione alla forma complementare non può essere
successiva a quella in cui il lavoratore sottoscrive il modello TFR1 o TFR2.
LAVORATORI
ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2006
A)
Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile
1993 e già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre
2006.
Questi
lavoratori devono effettuare la scelta sulla destinazione del loro trattamento
di fine rapporto maturando, relativamente alla quota dello stesso non ancora
destinata alla previdenza complementare.
Essi,
infatti, già destinano alla previdenza complementare una parte del t.f.r. nella
misura del 18% del t.f.r. annuo, sulla base di quanto previsto dal c.c.n.l. del
settore.
La scelta di
destinazione del t.f.r. alla previdenza complementare potrà essere operata sia
con modalità esplicita che tacitamente:
1) modalità
esplicita:
entro il 30
giugno 2007 il lavoratore, con dichiarazione scritta diretta al datore di
lavoro redatta sul modulo TFR1 (sezione 2), potrà esprimere la propria volontà
di:
1a)
mantenere inalterata la quota di t.f.r che già versa al fondo (18%) e quindi di
mantenere presso il datore di lavoro la parte residua di t.f.r. (82%) .
La quota
residua di t.f.r. maturando:
- andrà al
Fondo presso la Tesoreria se il datore
di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti maggiore o uguale a
50.
In questo
caso il t.f.r. maturato dal 1 gennaio 2007 va versato al Fondo presso la
Tesoreria a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore
del modello TFR1; l’importo da versare è pari alle quote residue di tfr
maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007,
maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo
versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’articolo
2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del tfr applicato al
31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e
la data di versamento.
- rimarrà al
datore di lavoro nel caso di un numero medio di dipendenti, nel 2006, inferiore
a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art. 2120 del codice civile;
1b)
incrementare la quota di t.f.r. portandola dal 18% al 100% (tale incremento decorre dal periodo di paga
in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1 da parte del lavoratore.
Il versamento
materiale dell’incremento avverrà dal 1 luglio 2007. È da sottolineare che
l’importo del t.f.r. di competenza dei mesi dalla scelta a giugno che sarà,
appunto, versato alla previdenza complementare, andrà rivalutato dal datore di
lavoro secondo le regole di cui all’art. 2120 del codice civile, sulla base del
tasso al 31 dicembre 2006.
La quota
residua di t.f.r., quella cioè che matura dal 1 gennaio 2007 fino alla data di
decorrenza dell’obbligo contributivo resta in ogni caso presso il datore di
lavoro a prescindere dal numero dei dipendenti in forza nel 2006.
2) modalità
tacita:
se entro il
30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso, tutto il t.f.r. che maturerà
a decorrere dal 1 luglio 2007, andrà alla forma di previdenza complementare a
cui il lavoratore è iscritto. Nel caso dell’edilizia,il lavoratore iscritto al
Prevedi vedrà la propria contribuzione passare
dal 18% al 100% sempre del t.f.r. maturando.
In questo
caso il t.f.r. che matura dal 1 gennaio al 30 giugno 2007 rimane presso il datore
di lavoro e continua ad essere gestito secondo le regole di cui all’art.2120
del codice civile, a prescindere dal numero medio di dipendenti nel 2006.
B)
Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile
1993 e non ancora iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31
dicembre 2006
Anche in
questo caso la scelta di conferimento del t.f.r. potrà essere esplicita o implicita.
1) Modalità
esplicita:
entro il 30
giugno 2007 il lavoratore, con dichiarazione scritta redatta sul modello
TFR1(sezione 3) diretta al proprio datore di lavoro potrà:
1a)
destinare il t.f.r. maturando ad una forma pensionistica complementare nella
misura, per l’edilizia, pari al già ricordato 18%;
In questo
caso la parte di t.f.r. che non viene destinata alla previdenza complementare
che matura dal 1 gennaio 2007:
- rimane al
datore di lavoro qualora il medesimo abbia registrato, nel 2006, un numero
medio di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestita in base
all’art.2120 del codice civile;
- viene
destinato al Fondo presso la Tesoreria se il numero medio di dipendenti, nel
2006, era uguale o superiore a 50. Il versamento al Fondo presso la Tesoreria
deve avvenire a decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del
lavoratore del modello TFR1; l’importo da versare è pari alle quote residue di
tfr maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007,
maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo
versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del tfr
applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2007 e la data di versamento.
1b) disporre
che il proprio t.f.r. venga integralmente conferito ad una forma di previdenza
complementare a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della
sottoscrizione del modulo;
In questo
caso il t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007 fino alla decorrenza dell’obbligo
contributivo resta in ogni caso presso il datore di lavoro, indipendentemente
dal numero medio di dipendenti registrato nel 2006.
Nel caso il
lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni
del Fondo medesimo, l’obbligo contributivo nei confronti dello stesso Prevedi
decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello
TFR1 da parte del lavoratore, come chiarito con la citata delibera emessa dalla
Covip. Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia
effettuato, per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a
partire dal mese di luglio 2007. L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti a quello di
luglio 2007 da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di
lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice
civile, sulla base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre
2006.
Il
versamento materiale delle contribuzioni al Fondo (per le sole adesioni
sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006),
attraverso la competente Cassa Edile, decorre dal 1 luglio 2007.
In sostanza,
le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio
2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono
essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.
Anche in
questo caso il t.f.r. dei mesi da gennaio a giugno 2007 da versare al Prevedi,
deve essere rivalutato dal datore di lavoro sulla base del tasso applicato al
31 dicembre 2006.
1c) disporre
che il proprio t.f.r. maturando non venga destinato ad una forma pensionistica
complementare e continui quindi ad essere gestito secondo le previsioni di cui
all’art. 2120 del codice civile.
In questo
caso tutto il t.f.r. maturando :
- andrà al
Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero di dipendenti maggiore o uguale a
50;
Il t.f.r.
maturato dal 1 gennaio 2007 va versato al Fondo presso la Tesoreria a decorrere
dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR1;
l’importo da versare è pari alle quote di tfr maturate per il medesimo
lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorate, con riferimento alle
mensilità antecedenti quella di effettivo versamento, di una somma aggiuntiva
corrispondente alle rivalutazioni,
calcolate ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso
d’incremento del tfr applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di versamento.
- rimarrà al
datore di lavoro nel caso di un numero
di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base
all’art. 2120 del codice civile;
2) Modalità
tacita:
se entro il
30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso, il datore di lavoro, tramite
la Cassa Edile competente, trasferirà l’intero t.f.r. che maturerà a decorrere
dal 1 luglio 2007 alla forma pensionistica complementare di riferimento (Fondo
Prevedi).
In questo
caso, secondo le indicazioni fornite dal Fondo stesso, il versamento, tramite
la Cassa Edile territorialmente competente, deve essere effettuato dal mese di
luglio 2007 e successivi entro il mese successivo a quello di competenza.
È da
sottolineare che il t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007
rimane al datore di lavoro che proseguirà a gestirlo secondo le regole dettate
per il t.f.r., indipendentemente dal numero medio di dipendenti nel 2006.
C)
Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile
1993 e già iscritti ad una forma pensionistica complementare al 31 dicembre
2006
Tali
lavoratori versano già l’intero loro t.f.r. alla forma pensionistica
complementare a cui sono iscritti e di conseguenza per loro non sussistono
variazioni circa le modalità operative sia di contribuzione che di destinazione
del t.f.r. medesimo e sono esclusi dalla compilazione del modulo.
D)
Lavoratori iscritti ad un ente di
previdenza obbligatoria dopo il 28 aprile 1993 e non iscritti ad una forma
pensionistica complementare al 31 dicembre 2006
Anche in
questo caso la scelta del lavoratore può
essere esplicita o tacita.
1) Modalità
esplicita:
entro il 30
giugno 2007 il lavoratore, con dichiarazione scritta diretta al proprio datore
di lavoro potrà, compilando il modello TFR1 (sezione 1):
1a)
destinare l’intero t.f.r. maturando ad
una forma pensionistica complementare
In questo
caso il t.f.r. maturato a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
sottoscrizione del modello, va versato alla previdenza complementare,
rivalutato per i mesi precedenti la scelta del lavoratore. A questo si dovrà
aggiungere il t.f.r. maturando dal mese della scelta o dal mese successivo.
Nel caso il
lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni
del Fondo medesimo, l’obbligo contributivo nei confronti dello stesso Prevedi
decorre, appunto, dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del
modello TFR1 da parte del lavoratore, come chiarito con la più volte citata
delibera emessa dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) del
21 marzo 2007.
Il
versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per
le adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire dal mese di luglio
2007. L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio
2007 da versare al Fondo Pensione deve essere rivalutato dal datore di lavoro,
nelle more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile,
sulla base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.
In sostanza,
le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio
2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono
essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.
1b) non destinare il t.f.r. maturando ad una
forma pensionistica complementare che
continuerà quindi ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del
codice civile
In questo
caso tutto il t.f.r. che matura dal 1 gennaio 2007:
- andrà al
Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero medio di dipendenti maggiore o uguale
a 50;
Il
versamento del t.f.r. decorre dal mese successivo alla consegna da parte del
lavoratore del modello TFR1; l’importo da versare è pari alle quote di tfr
maturate per il medesimo lavoratore a decorrere dal 1° gennaio 2007,
maggiorate, con riferimento alle mensilità antecedenti quella di effettivo
versamento, di una somma aggiuntiva corrispondente alle rivalutazioni, calcolate ai sensi
dell’articolo 2120 del codice civile, in ragione del tasso d’incremento del tfr
applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra il 1°
gennaio 2007 e la data di versamento.
- rimarrà al
datore di lavoro nel caso di un numero
di dipendenti inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base
all’art.2120 del codice civile;
2) Modalità
tacita:
se entro il
30 giugno 2007 il lavoratore non si sarà espresso, il datore di lavoro
trasferirà, per il tramite della Cassa Edile territorialmente competente,
l’intero t.f.r. che maturerà dal 1 luglio 2007 al Prevedi.
In base alle
indicazioni fornite dal Fondo stesso, il versamento del t.f.r. alla competente
Cassa Edile, del tfr del mese di luglio 2007 e successivi deve essere
effettuato entro il mese successivo a quello di competenza (es. il tfr maturato
a luglio 2007 va versato alla Cassa Edile entro il mese di agosto 2007).
Il t.f.r.
che matura nei sei mesi dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 rimane presso il
datore di lavoro a prescindere dal numero medio di dipendenti nel 2006.
E)
Lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29
aprile 1993, che alla data del 31 dicembre 2006 non versino il trattamento di
fine rapporto ad una forma pensionistica complementare e ai quali non si
applichino accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di
conferire il tfr.
Si tratta di
un caso residuale contemplato nella sezione 4 del modulo TFR1 che non riguarda
i lavoratori ai quali si applica il c.c.n.l. dell’edilizia.dell’edilizia.
LAVORATORI
ASSUNTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2006
A)
Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatorio dopo il 28 aprile
1993
La scelta
potrà essere effettuata sia con modalità esplicita che con modalità tacita.
1) Modalità
esplicita:
il
lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione, potrà disporre, compilando
il modulo TFR2 (sezione 1) che :
1a) il
proprio t.f.r. venga integralmente conferito, a decorrere dal periodo di paga
in corso alla data di sottoscrizione del modulo stesso, alla previdenza
complementare.
In tale caso
il t.f.r. maturato nei mesi precedenti la scelta
- rimarrà al
datore di lavoro nel caso di numero di dipendenti inferiore a 50 e continuerà
ad essere gestito in base all’art. 2120 del codice civile;
- andrà al
Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006 aveva un numero
medio di dipendente maggiore o uguale a 50 a decorrere dal mese successivo alla
consegna da parte del lavoratore del modello, per un importo corrispondente
alla quota di tfr maturata dal medesimo lavoratore, a decorrere dalla data di
assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva corrispondente alle
rivalutazioni, calcolate ai sensi dell’art. 2120 del codice civile, in ragione
del tasso di incremento del tfr applicato al 31 dicembre 2006, relativamente
alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento;
Il
t.f.r. che matura dalla data di
assunzione del lavoratore medesimo fino alla data della scelta dovrà essere
versato al Fondo presso la Tesoreria, rivalutato sulla base del tasso applicato
al 31 dicembre 2006.
Nel caso il
lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni
del Fondo medesimo, l’obbligo contributivo al Fondo decorre dal periodo di paga
in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore,
come chiarito dalla delibera Covip del 21 marzo 2007.
Il
versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per
le adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire dal mese di luglio
2007. L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio da
versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle
more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile, sulla
base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.
In sostanza,
le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio
2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono
essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.
1b) il
proprio t.f.r. non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e
continui quindi ad essere regolato secondo le previsioni di cui all’ art. 2120
del codice civile.
In questo
caso, se il datore di lavoro aveva, nel 2006, un numero di dipendenti uguale o
superiore a 50, il t.f.r. viene versato al Fondo presso la Tesoreria, a decorrere dal periodo di paga in corso alla
data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore, come chiarito
dalla Covip con la delibera del 21 marzo 2007. Il versamento delle
contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia effettuato, per le adesioni
sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire dal mese di luglio 2007.
L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio da
versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle
more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile, sulla
base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.
2c) Modalità
tacita:
in tal caso
il datore di lavoro deve versare al Fondo Prevedi, tramite la Cassa Edile
territorialmente competente, il t.f.r. del lavoratore che matura a partire dal
settimo mese successivo alla data di assunzione del lavoratore medesimo.
Secondo le indicazioni del Prevedi, il versamento alla Cassa Edile del t.f.r.
che matura a partire da tale data, deve essere effettuato entro il mese
successivo a quello di competenza.
B)
Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria entro il 28 aprile
1993
La scelta
potrà essere effettuata sia con modalità esplicita che con modalità tacita.
1) Modalità
esplicita:
Il
lavoratore al quale si applichi un accordo o contratto collettivo che preveda
il conferimento del t.f.r. ad una forma pensionistica complementare può
disporre, entro sei mesi dalla data di assunzione, compilando il modulo TFR2
(sezione2) che:
1a) il
proprio t.f.r. non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e
continui ad essere regolato secondo il citato art. 2120 del codice civile.
In questo
caso il t.f.r.
- rimarrà al
datore di lavoro se lo stesso, nel 2006, aveva un numero di dipendenti
inferiore a 50 e continuerà ad essere gestito in base all’art.2120 del codice
civile;
- andrà al
Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero
medio di dipendenti uguale o superiore a 50. Il versamento al Fondo presso la
Tesoreria avviene a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di
sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore, come chiarito dalla
Covip. Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene tuttavia
effettuato, per le adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a partire
dal mese di luglio 2007. L’importo del tfr di competenza dei mesi precedenti a
quello di luglio da versare al Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal
datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri dell’art. 2120
del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del tfr applicato al
31 dicembre 2006.
1b) il
proprio t.f.r. venga integralmente conferito alla previdenza complementare, a
decorrere dal periodo di paga in corso al momento della scelta.
1c) il
proprio t.f.r. venga conferito alla previdenza complementare nella misura, per
l’edilizia pari al 18%, a decorrere dal periodo di paga in corso al momento
della scelta.
In questo
caso la quota di t.f.r. non destinata alla previdenza complementare:
- andrà al
Fondo presso la Tesoreria se il datore di lavoro, nel 2006, aveva un numero
medio di dipendenti maggiore o uguale a 50.
Il versamento
al Fondo presso la Tesoreria avviene a decorrere dal periodo di paga in corso
alla data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore, come
chiarito dalla Covip. Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene
tuttavia effettuato, per le adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre 2006, a
partire dal mese di luglio 2007. L’importo del tfr di competenza dei mesi
precedenti quello di luglio da versare al Fondo Pensione, deve essere
rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del versamento, secondo i criteri
dell’art. 2120 del codice civile, sulla base del tasso di rivalutazione del tfr
applicato al 31 dicembre 2006.
- rimarrà al
datore di lavoro nel caso di un numero di dipendenti inferiore a 50 e
continuerà ad essere gestito in base all’art.2120 del codice civile.
Nel caso il
lavoratore scelga il Fondo Prevedi è da rilevare che, secondo le indicazioni
del Fondo medesimo l’obbligo contributivo a Prevedi decorre dal periodo di paga
in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR2 da parte del lavoratore,
come chiarito con delibera della Covip. Il versamento delle contribuzioni dovute al Fondo viene
tuttavia effettuato, per le sole adesioni sottoscritte dopo il 31 dicembre
2006, a partire dal mese di luglio 2007.
L’importo
del tfr di competenza dei mesi precedenti a quello di luglio 2007 da versare al
Fondo Pensione, deve essere rivalutato dal datore di lavoro, nelle more del
versamento, secondo i criteri dell’art. 2120 del codice civile, sulla base del
tasso di rivalutazione del tfr applicato al 31 dicembre 2006.
In sostanza,
le contribuzioni dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate entro luglio
2007 mentre quelle di competenza del mese di luglio 2007 e seguenti devono
essere versate entro il mese successivo a quello di competenza.
2) Modalità
tacita:
in questo
caso il datore di lavoro deve versare al Prevedi, tramite la Cassa Edile
competente, il t.f.r. del lavoratore che matura dal settimo mese successivo
alla data di assunzione del lavoratore medesimo.
Il
versamento alla competente Cassa del t.f.r. che matura a partire da tale
termine, deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di
competenza.
C)
Lavoratori, iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29
aprile 1993, ai quali non si applichino accordi o contratti collettivi che
prevedono il conferimento del t.f.r. alla previdenza complementare
Si tratta di
un caso residuale contemplato nella sezione 3 del modulo TFR2 che non riguarda
i lavoratori ai quali si applica il c.c.n.l. dell’edilizia.
PRECISAZIONI
DI CARATTERE GENERALE
a) Il t.f.r.
maturato fino al 31 dicembre 2006 rimane accantonato e rivalutato presso il
datore di lavoro a prescindere dal numero di dipendenti in forza e sarà erogato
al lavoratore, dallo stesso datore, al momento della cessazione del rapporto di
lavoro.
b) L’art.2
del decreto interministeriale attuativo del comma 757 della legge finanziaria
2007 stabilisce, con riferimento alla quota di t.f.r. maturata a decorrere dal
1 gennaio 2007, che le prestazioni del Fondo di Tesoreria a carico dello
stesso, sono erogate secondo le modalità previste dall’art. 2120 dal datore di
lavoro anche, appunto, per la quota parte di competenza del Fondo stesso, salvo
conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti
al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza,
sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali
nello stesso mese.
L’importo di
competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso,
eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali
con la denuncia mensile contributiva. Qualora si verifichi tale ipotesi, il
datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza
complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione
dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo
stesso.
Le anticipazioni
di cui all’art.2120 del codice civile sono calcolate sull’intero valore del
t.f.r maturato dal lavoratore. Dette anticipazioni sono erogate dal datore di
lavoro nei limiti della capienza dell’importo maturato in virtù degli
accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l’importo
dell’anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di
lavoro, la differenza è erogata secondo le disposizioni del citato articolo 2 ed illustrate nel presente punto
b).
c) Il conferimento
del t.f.r. al Fondo pensione, sia in forma espressa che in forma tacita,
determina l’adesione del lavoratore alla previdenza complementare. Ciò non
comporta l’obbligo di destinare alla
forma pensionistica prescelta anche la contribuzione prevista dal ccnl di
riferimento (1% nel caso del Prevedi) a carico
del lavoratore e, nella stessa misura,
a carico del datore di lavoro.
Solo
nell’ipotesi in cui il lavoratore decida
di versare al Prevedi la contribuzione
prevista a suo carico, attraverso la compilazione del modulo di adesione
al Fondo, avrà diritto anche al contributo del datore di lavoro.
d) La scelta
sia esplicita che tacita di destinare il t.f.r. maturando ad una forma
pensionistica complementare non può essere revocata.
e) La scelta
di mantenere il t.f.r. presso il datore di lavoro, invece, può essere revocata
in qualsiasi momento al fine di aderire ad una forma di previdenza
complementare.
f) In base a
quanto disposto dall’ottavo comma dell’art. 8 del D.Lgs.n. 252/2005, trenta
giorni prima della scadenza dei sei mesi concessi al lavoratore per effettuare
la scelta, il datore di lavoro dovrà comunicare al dipendente che ancora non
abbia presentato la dichiarazione, tutte le informazioni necessarie sulla forma
pensionistica alla quale sarà trasferito il t.f.r. maturando in caso di
perdurante silenzio del lavoratore stesso. In allegato viene riportato uno
schema di informativa che potrà essere utilizzato dalle aziende, adattandolo in
relazione ad esigenze specifiche, per ottemperare a tale obbligo.
L’informativa
potrà essere resa secondo diverse modalità (affissione nei locali aziendali, in
allegato alla busta paga, a mezzo lettera raccomandata, ecc.).
g) In
relazione alle modalità di calcolo del numero di dipendenti dell’azienda per la
verifica del superamento o meno dei 49 addetti come anche della tipologia di
lavoratori che devono essere presi in considerazione per il calcolo stesso, il
decreto interministeriale specifica che il predetto limite dimensionale per le
aziende in attività al 31 dicembre 2006 viene calcolato prendendo a riferimento
la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 mentre per le aziende
che iniziano l’attività successivamente al 31 dicembre 2006, ai fini
dell’individuazione del limite numerico, si deve prendere a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Nel predetto
limite devono essere computati, come già ricordato, tutti i lavoratori con
contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia del rapporto di
lavoro, ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’art.
2120 del codice civile.
Pertanto
ogni lavoratore, qualunque siano le particolarità che caratterizzano il suo
contratto di lavoro subordinato (tempo determinato, stagionale, apprendistato,
inserimento o reinserimento, intermittente, formazione e lavoro,
somministrazione, domicilio, ecc.) vale come una unità ai fini del calcolo del
predetto limite dimensionale.
I lavoratori
con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in base alla normativa
di riferimento (quindi in proporzione all’orario svolto). Il lavoratore assente
(qualunque sia la causa, compresa l’aspettativa per cariche elettive o
sindacali, aspettativa per motivi di famiglia ed altre) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel
caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore.
I lavoratori
‘’somministrati” sono computati in capo all’impresa di somministrazione e,
pertanto non devono essere computati dall’impresa utilizzatrice.
I lavoratori
‘’distaccati” all’estero o in Italia sono computati nella forza aziendale del
distaccante, in quanto titolare unico del rapporto di lavoro.
È da
evidenziare che il limite dimensionale fissato per il 2006, per come si legge
nel decreto, vale per i periodi successivi indipendentemente dalle variazioni
che potrebbero verificarsi nel 2007 e negli anni successivi. Nella circolare
Inps n. 70 è infatti specificato che eventuali modifiche che dovessero
successivamente intervenire in relazione al numero degli addetti risultano
irrilevanti al fine di individuare la sussistenza dell’obbligo al versamento,
sia in caso di riduzione del numero degli addetti a meno di 50, sia in caso di
raggiungimento in data successiva al 31 dicembre 2006 di un numero di addetti
pari o superiore a 50.
Sull’argomento
è comunque da ricordare che secondo il Memorandum d’intesa del 23 ottobre 2006
tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL e il Governo l’intera materia del
conferimento del t.f.r. andrà riesaminata nel corso del 2008.
La circolare
Inps più volte richiamata indica poi le specifiche modalità di calcolo della
media annuale dei 50 addetti che così può essere riassunta: per ciascun
lavoratore deve essere preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni
di mesi di attività, rapportando poi il periodo di attività al numero di
giornate lavorate nel mese (convenzionalmente individuato in 26) ovvero nel
minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti di lavoro di
durata inferiore al mese.
La somma
delle giornate di tutti i lavoratori deve essere divisa per 312 (26 giornate
mese per 12 mesi) ovvero per un numero proporzionalmente ridotto nel caso di
inizio attività nel corso del 2006.
L’obbligo
contributivo scatta qualora il numero di giornate sia pari o superiore a 15.600
(50 dipendenti x 26 giornate mese x 12 mesi). [15.600 : 312 = 50]
Qualora il
valore ottenuto dal calcolo sia inferiore a 50, non si determina ovviamente
l’obbligo del versamento al Fondo di Tesoreria. Non è previsto, in questo caso,
alcun arrotondamento (anche il risultato 49,99 quindi non và arrotondato).
Sempre in
relazione al computo dei lavoratori, sono da evidenziare alcuni adempimenti a carico
dei datori di lavoro i quali devono integrare le denunce individuali e-mens di cui all’art. 44 del decreto
legislativo n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003
con:
-
l’indicazione del numero di lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad
una forma di previdenza complementare, a cui versano integralmente il t.f.r.;
- le
informazioni relative alla scelta effettuata dal lavoratore sulla base dei
modelli TFR1 e TFR2 o attraverso modalità tacite con l’indicazione della quota
di t.f.r. da versare e dell’importo della detrazione dello 0,50 di cui
all’art.3 della legge n.297/82. Sull’argomento si veda il messaggio Inps n.
11328 del 4 maggio 2007
EFFETTI
CONTRIBUTIVI PER IL DATORE DI LAVORO
I datori di
lavoro che destinino il t.f.r. maturando in favore di un fondo complementare,
ai sensi dell’art.1, comma 764, della legge n.296/06, o al Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti dei trattamenti di fine rapporto,
istituito presso l’Inps ex art. 1, comma 755 della legge n. 296/06, sono
esonerati dal pagamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’art.
2 legge n.297/92 e successive modifiche, nella misura percentuale dello 0,20%
(o 0,40% per i dirigenti ex Inpdai). Al riguardo, si precisa che i datori di
lavoro che già destinano percentuali di t.f.r. a fondi complementari, con
decorrenza 1° gennaio 2007, possono recuperare, in sede di conguaglio dei
contributi riconosciuti mensilmente in favore dei dipendenti, le spettanti
quote di esonero.
La circolare
Inps n. 70 più volte citata fornisce le seguenti precisazioni per la fruizione
delle misure compensative connesse a conferimenti del tfr alla previdenza
complementare e ai versamenti al Fondo di Tesoreria effettuati a seguito delle
determinazioni dei lavoratori attraverso i modelli TFR1 e TFR2.
a) Esonero
del contributo ex art. 2 legge n. 297/82 a seguito conferimenti alla previdenza
complementare.
I datori di
lavoro che, a seguito della scelta operata dai lavoratori, conferiscono, in
tutto o in parte, tfr a previdenza complementare possono, a decorrere dal
periodo di paga successivo a quello di consegna della prevista modulistica
ovvero dalla scadenza del semestre utile all’esercizio dell’opzione, fruire
della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei contributi
mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine,
opereranno come segue:
-
continueranno ad esporre i contributi nei quadri ‘’B/C’’ della denuncia DM10/2
comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
-
determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale
alle quote di tfr destinate alla previdenza complementare;
-
riporteranno il relativo importo nel quadro ‘’D’’ del DM10/2 con il previsto
codice ‘’TF01’’, avente il significato di ‘’rec. contr.tfr L. 297/82 - prev.
compl.’’. Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero dell’esonero
contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal periodo di paga
in corso alla data della scelta, e, comunque, non antecedente al 1° gennaio
2007. Il medesimo codice sarà altresì utilizzato per il recupero - ove non
effettuato - dell’esonero spettante, dal 1° gennaio 2007, per i lavoratori che,
alla data del 31 dicembre 2006, conferivano già percentuali di tfr a previdenza
complementare.
Al riguardo
si precisa che, ai fini dell’accesso alla misura compensativa, rileva la
destinazione delle somme alle forme di previdenza complementare, ancorchè
l’effettivo versamento ai fondi prescelti sia effettuato alle scadenze fissate
dai singoli statuti.
b) Esonero
del contributo ex art. 2 legge n. 297/82 a seguito dei versamenti al Fondo di
Tesoreria.
I datori di
lavoro che versano al Fondo di Tesoreria i contributi pari alle quote di tfr
non destinate alla previdenza complementare,
a decorrere dal mese di versamento dei contributi al Fondo stesso,
possono fruire della quota di esonero spettante, in sede di conguaglio dei
contributi mensilmente dovuti per i dipendenti.
A tal fine,
opereranno come segue:
-
continueranno ad esporre i contributi nei quadri ‘’B/C’’ della denuncia DM10/2
comprensivi dell’aliquota 0,20% e 0,40%;
-
determineranno la percentuale di esonero spettante, in misura proporzionale
alle quote di tfr versate al Fondo di Tesoreria;
-
riporteranno il relativo importo nel quadro ‘’D’’ del DM10/2 con il codice di
nuova istituzione ‘’TF02’’, avente il significato di ‘’rec. contr.tfr L. 297/82
- Fondo Tesoreria.’’.Detto codice sarà utilizzato anche per il recupero
dell’esonero contributivo in oggetto per i periodi pregressi a far tempo dal 1°
gennaio 2007 ovvero dalla data di assunzione.
Fac simile
di lettera da consegnare ai lavoratori, assunti dopo il 31 dicembre 2006, che
non abbiano scelto al destinazione del
tfr entro 5 mesi dall’assunzione
Informativa
ai sensi del D.Lgs. 252/2005
Lettera per
la destinazione del tfr dei lavoratori silenti
Facendo
seguito alla precedente comunicazione informativa, che le è stata consegnata il
__________, si ricorda che ogni dipendente entro sei mesi dall’assunzione deve
comunicare per iscritto utilizzando il modulo Tfr2 allegato alla richiamata
nota informativa, se intende:
- destinare
il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una delle forme
pensionistiche complementari previste dsalla legge: fondo pensione negoziale
PREVEDI, fondo pensione aperto, piano pensionistico individuale attuato
mediante contratto di assicurazione sulla vita
- PIP;
- mantenere
il TFR maturando in azienda.
Per i
dipendenti che entro sei mesi dall’assunzione non avranno comunicato nulla, il
TFR maturando dal primo giorno successivo alla scadenza del semestre decorrente
dalla data di assunzione, sarà destinato
al fondo
negoziale PREVEDI (1).
Tutte le
informazioni sul predetto fondo pensione possono essere reperite sul sito
internet all’indirizzo www.prevedi.it
Distinti
saluti
(1) Si
segnala che in questo caso trattanosi di adesione tacita il TFR maturando sarà
investito della linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la
restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione
del TFR.