TASSE
SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - TASSA SULLE SOCIETA' INTERESSI TRIBUTARI SUI
RIMBORSI
(Min.
finanze, Ris. 5/11/98, n.169/E - Cass., Sez. I, Sent. 29/8/98, n.8651)
Spettano
al contribuente gli interessi di mora, a decorrere dalla data della domanda di
rimborso e non dalla data dei singoli pagamenti, sulle somme versate per il
pagamento della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società
nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo all'iscrizione (art.
3, D.L. n. 853/1984), non dovuta perché in contrasto con il diritto
comunitario.
La
misura degli interessi da calcolare per il rimborso della tassa deve essere
prevista dalla normativa tributaria e non da quella civilistica (art. 1, legge
n. 29/1961) e gli interessi devono essere computati a semestre compiuto.
Il
Ministero delle finanze ha precisato che, al fine di stabilire l'opportunità di
impugnare le sentenze che obbligano al pagamento degli interessi nella misura
prevista dal codice civile, deve essere valutato per ogni singola fattispecie
se, per effetto della diversa decorrenza o per altre ragioni, risulti più
conveniente, o sostanzialmente equivalente, l'applicazione degli interessi
civilistici (artt. 1284 e 2033 c.c.; cfr. anche Avvocatura Generale dello
Stato, consultive n. 69281 del 20 maggio 1997 e n. 45796 del 31 maggio 1997).
Si
riporta di seguito il testo della risoluzione in oggetto.
Risoluzione
n.169
del
5/11/98
Con
la nota n. 19649 dell'1/10/1998, l'Avvocatura distrettuale di Catania ha
chiesto di conoscere il parere di questa Amministrazione in merito
all'opportunità di impugnare la sentenza indicata in oggetto nella parte in cui
stabilisce il pagamento degli interessi legali di cui al codice civile e non
quelli di cui all'art. 5 della legge n. 29 del 1961.
Al
riguardo, si richiama la sentenza n. 8651 del 29/8/98, con la quale la Corte di
Cassazione ha deciso che "spettano al contribuente, dalla data della
domanda di rimborso e non dalla data dei singoli pagamenti, gli interessi di
mora con scadenza semestrale nella misura del 3% stabilita (per ogni semestre
compiuto) dall'art. 1 della legge 26/1/61, n. 29 e poi modificata con
successivi provvedimenti legislativi (6% in base all'art. 1 legge 18/4/78; 4,5%
in base all'art. 7, comma quarto, legge 11/3/88, n. 67 con effetto dal primo
gennaio 1988).
Ciò
premesso, la scrivente ritiene che gli interessi da calcolare sulle tasse da
rimborsare debbano essere quelli previsti dalla normativa tributaria a
decorrere dalla domanda amministrativa o giudiziale.
In
merito, si è già espressa l'Avvocatura Generale dello Stato che, con le
consultive 69284 del 20/5/97 e 45796 del 31/5/97, ha sostenuto che gli
interessi applicabili al credito di rimborso sono quelli previsti dalla legge
n.29 del 1961 (e successive modificazioni), anche se, al fine di stabilire
l'opportunità dell'impugnazione, ha proposto di valutare i singoli casi
"in cui, per effetto della diversa decorrenza, ovvero per altre ragioni,
risulti più conveniente, o sostanzialmente equivalente, l'applicazione degli
interessi ex artt. 2033 e 1284 codice civile".
Pertanto,
considerata la diversa decorrenza degli interessi di cui alla legge n. 29 del
1961 rispetto a quella prevista dagli artt. 2033 e 1284 del codice civile,
appare opportuno che codesta Direzione Regionale valuti se nel caso in esame
risulta più conveniente l'applicazione della normativa civilistica, opponendosi
in caso contrario a quanto disposto dal giudice.