COMMENTO
E TESTO DELLA LEGGE N. 415 DEL
18/11/98
("MERLONI-TER")
Il
Supplemento Ordinario n. 199/L alla G.U. del 4/12/1998 ha pubblicato la legge
18/11/1998 n. 415 recante "Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici ".
Si
tratta, come e' noto, di un provvedimento molto atteso dalla Categoria, in
quanto viene a completare il processo legislativo, che da tempo condiziona il
settore dei lavori pubblici.
Il
quadro normativo sui lavori pubblici non può comunque dirsi ancora del tutto
definito, dal momento che talune disposizioni, per essere operative,
necessitano delle integrazioni regolamentari, da adottarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge.
La
nuova normativa entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale e perciò il 19 dicembre 1998.
Allo
scopo di agevolare l'esame dei punti più qualificanti della nuova legge, si
ritiene opportuno fornire in questa sede una prima sintetica illustrazione
delle nuove disposizioni collocate nel contesto della legge 109/94.
Si
fa riserva, sin d'ora, di pubblicare una nota più approfondita di commento
delle nuove disposizioni.
Art.1:
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
Si
tratta di uno degli articoli più importanti della legge, perché mira a
risolvere una serie di nodi che si erano posti nell'applicazione della legge
109, tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
Sotto
il primo profilo, la legge da' soluzione al problema dei contratti di global
service, stabilendo che, ai fini della disciplina di riferimento, trova
applicazione il principio della prevalenza economica dei lavori, rispetto ai
servizi.
Di
notevole rilievo è anche la previsione secondo cui, tutti i soggetti appaltanti
lavori pubblici o di pubblica utilità (operanti nei settori tradizionali o cd.
esclusi), indistintamente per tutte le tipologie di lavorazione (lavori civili
o specialistici) di qualsiasi importo, non possono realizzare lavori
all'interno della propria struttura (c.d. internalizzazione), ma possono, al
massimo, realizzarli direttamente, nei soli limiti dei lavori in economia.
Sotto
il profilo soggettivo, le modifiche più importanti riguardano il fatto che e'
stato inequivocabilmente chiarito che a tutte le società miste erogatrici di
servizi di cui alla legge n. 142, ivi comprese quelle a prevalente capitale
privato di cui alla legge 498/92, nonchè alle aziende speciali e ai consorzi
tra enti locali, di cui alla legge 142/90, (oltre che a tutte le restanti
società miste operanti fuori dalla concorrenza e ai concessionari di servizi
pubblici) ed ai soggetti dei settori esclusi che operano in virtù di diritti
speciali o esclusivi quando realizzano lavori di qualsiasi importo, individuati
con il DPCM 5 agosto 1997 n. 517 (vd. Circ. ANCE n. 243 del 28.8.1997) che
specifica i cd. lavori civili, cui la nuova legge aggiunge i rilevati
aeroportuali e ferroviari, si applicano le regole della legge quadro, salvo
quelle specificatamente elencate (responsabile procedimento, programmazione,
regole per gli affidamenti della progettazione, concessioni di costruzione e
gestione, direzione lavori, segretezza...).
Sempre
sotto il profilo soggettivo, la legge innova profondamente la disciplina
vigente sotto il profilo della utilizzabilità delle imprese controllate.
Infatti, conformemente alle disposizioni comunitarie, solo i concessionari di
costruzione e gestione possono avvalersi delle imprese controllate, se
esistenti, per la realizzazione "diretta" dei lavori, fino al 60% dei
lavori oggetto della concessione. La restante quota del 40% deve essere appaltata
a terzi, ivi comprese le imprese collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c..
Antecedentemente ciò era possibile per tutti i soggetti della lettera b)
dell'art. 2 (concessionari, società miste, titolari di diritti speciali).
Per
le concessioni di costruzione e gestione già affidate, una previsione
transitoria uniforma i contenuti delle vecchie convenzioni già assentite,
rinnovate o prorogate - le quali prevedevano quote diverse di lavori
obbligatoriamente appaltabili a terzi (60% - 30%) - a quelli delle nuove
convenzioni.
Altro
grande tema affrontato e risolto con ragionevolezza riguarda la definizione
chiara del regime applicabile ai lavori "specialistici" sottosoglia
dei soggetti operanti nei cd. settori esclusi. Al riguardo viene chiarito
inequivocabilmente che a detti lavori si applica larga parte del decreto
legislativo n. 158/95, mentre ai lavori in parola ricompresi tra 0 e 200.000
ECU si applicano le regole proprie dei predetti soggetti.
Art.
2: Qualificazione
L'art.
2 della legge innova parte dell'art. 8 della Legge quadro, lasciando
sostanzialmente immutato il profilo:
-
delle cause di esclusione e sospensione dalle gare,
-
del divieto di creare Albi di fiducia,
-
della fine del vecchio sistema di qualificazione e del regime transitorio tra
vecchio e nuovo sistema.
Le
novità riguardano, dunque, essenzialmente il regime applicabile a partire dal
1^ gennaio 2000.
Il
nuovo sistema e' basato su:
-
certificazione del sistema di qualità, ovvero elementi del medesimo. Essa potrà
essere richiesta soltanto per lavori superiori a 500 mila ECU, graduata nel
tempo e in rapporto alla tipologia dei lavori, nonchè agli oggetti dei
contratti;
-
requisiti di ordine generale, nonchè tecnico-organizzativo ed economico
finanziario, conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione, per lavori di importo superiore a 150.000 ECU.
Il
sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dalla Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, sentita una apposita commissione consultiva composta, fra gli
altri, dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'anzidetta
Autorità ha, fra gli altri, il compito di vigilare sul nuovo sistema di
qualificazione.
L'attuazione
di esso è effettuata mediante apposito regolamento, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge, da parte del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'industria, del lavoro e dei beni
culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Va,
altresì, richiamata l'attenzione sul fatto che le imprese in possesso del
sistema qualità/elementi significativi e tra loro correlati dello stesso,
potranno ora usufruire del dimezzamento della cauzione provvisoria e definitiva
e, nel caso di appalto-concorso, il sistema qualità/elementi dello stesso
diventa uno degli elementi variabili da considerare ai fini della offerta
economicamente più vantaggiosa.
E'
prevista, inoltre, una qualificazione (da definire con il Regolamento) anche
per lavori di importo inferiore a 150.000 ECU, che si dovrà basare su requisiti
di ordine generale, organizzativo e tecnico (ma non economico).
Art.
3: Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
La
nuova legge prevede, innanzitutto, la facoltà per la P.A. di ricorrere al c.d.
supplente, ossia più precisamente, la possibilità di prevedere nel bando che,
se l'appaltatore fallisce o risulta gravemente inadempiente, non e' necessario
rifare la gara ma si può interpellare il secondo classificato per stipulare un
nuovo contratto, al fine di completare le opere, alle condizioni economiche
dallo stesso offerte in sede di gara. In caso di fallimento del secondo
classificato l'affidamento può avvenire in favore del terzo ma, in questo caso,
non alle condizioni economiche offerte in gara da quest'ultimo, bensì dal
secondo classificato.
Di
particolare rilievo e' anche la previsione che fa obbligo ai soggetti tenuti al
rispetto della legge 109/94 di provvedere, prima dell'apertura delle offerte, a
richiedere ad almeno il 10% dei concorrenti scelti con sorteggio, di comprovare
i requisiti economici e tecnici richiesti in sede di bando. Se detti requisiti
non vengono comprovati, scattano le sanzioni della esclusione dalla gara, della
escussione della garanzia provvisoria, della segnalazione all'Autorità di
vigilanza per i conseguenti provvedimenti. Lo stesso vale per l'aggiudicatario
e il concorrente che segue in graduatoria, se non ricompresi fra i concorrenti
sorteggiati. In tal caso, se la verifica e' negativa, si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia e, dunque, all'individuazione del
nuovo aggiudicatario.
Per
quanto concerne invece le disposizioni in tema di sistemi di realizzazione dei
lavori pubblici, si evidenzia:
a)
la precisazione, conforme alle previsioni comunitarie, di che cosa e' un
contratto di concessione di lavori pubblici, e la specificazione del fatto che
a base di gara va posto un progetto preliminare, e che l'oggetto riguarda sia
lavori pubblici che di pubblica utilità (pubblici servizi), sia lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, ma il ritorno economico e' sempre
dato dalla gestione dei lavori stessi.
Solo
nel caso di prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati
l'equilibrio può essere assicurato anche mediante un prezzo, stabilito in sede
di gara, non superiore al 50% del totale dei lavori, pagabile in unica rata a
collaudo effettuato o in più rate annuali;
b)
la previsione che la durata della concessione di lavori pubblici non può
superare i trenta anni; la modifica, voluta dalla PA concedente o determinata
da fatti esterni, dell'equilibrio del piano che regge la concessione, stessa
determina la sua necessaria revisione, eventualmente perseguibile tramite
risoluzione del contratto e relativi rimborsi al concessionario o proroga della
concessione, ovvero revisione a favore del concedente se le nuove condizioni risultino
più favorevoli per il concessionario;
c)
l'indicazione che le disposizioni sulla durata della concessione e sulle
questioni dell'equilibrio economico finanziario del piano degli investimenti si
applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni di pubblico servizio,
che di per se' oggi non sono regolamentate a livello comunitario.
Viene,
poi, disciplinato in maniera articolata l'istituto della "permuta".
In
particolare, per quanto riguarda l'alienazione di beni che non assolvono più a
funzioni di pubblico interesse e come tali sono indicati nel programma
triennale delle varie P.A. (Ministeri, enti locali, consorzi, organismi di
diritto pubblico), una disposizione innovativa ad hoc stabilisce che le P.A.
possono sostituire parzialmente o totalmente il corrispettivo di appalto di
un'opera pubblica. La gara avviene tramite offerte disgiunte (sola
acquisizione, sola esecuzione) ovvero congiunte (esecuzione e acquisizione).
La
più conveniente offerta per la PA, sia essa data dall'offerta migliore congiunta
o dalla combinazione migliore delle offerte disgiunte, consente
l'individuazione dell'aggiudicatario; la gara e' considerata deserta in assenza
di offerenti per il bene da dismettere.
Artt.
4 e 5: Programmazione dei lavori pubblici - organizzazione della P.A.
Si
prevede, innanzitutto, che il programma triennale dei lavori debba essere
riformulato di anno in anno e trovare attuazione attraverso articolazioni in
elenchi annuali. Esso prende le mosse da una serie di studi di fattibilità e di
identificazione e quantificazione dei bisogni delle amministrazioni
aggiudicatrici, primi tra tutti quelli che possono essere soddisfatti tramite
la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati.
La
norma modifica anche le disposizioni della legge 1/78, in relazione al problema
delle varianti agli strumenti urbanistici.
A
tal proposito, su un piano generale, si prevede che:
-
i progetti definitivi ed esecutivi di LLPP, anche se non conformi alle
specifiche destinazioni di piano (per la realizzazione di servizi pubblici),
non comportano varianti, sempreché - e questa e' la prima innovazione - ciò non
determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per
specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard
urbanistici minimi;
-
i progetti di opere che ricadono su aree non destinate a pubblici servizi o
destinate a servizi diversi da quelli cui si riferiscono le opere medesime e
che sono regolamentate con standard minimi, costituiscono variante, ma non
necessitano della autorizzazione regionale e sono approvate con le modalita'
della L. 167/62.
Sotto
il profilo dell'organizzazione della P.A., occorre segnalare innanzitutto la
scomparsa della figura del coordinatore unico.
Il
responsabile del procedimento - che deve essere necessariamente un tecnico -
diventa cosi' il soggetto che si fa carico della correttezza delle procedure,
dalla progettazione all'esecuzione e collabora per supportare di dati ed
informazioni la predisposizione del programma triennale e degli aggiornamenti
annuali.
La
facolta' di nominare un responsabile del procedimento per ciascuna delle fasi
di progettazione, affidamento ed esecuzione, gia' scaduta sul piano generale il
3 giugno 1998, permane ora relativamente alla sola Amministrazione della Difesa.
Transitoriamente,
ossia fino a Regolamento, la figura del responsabile del procedimento puo'
coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. In ogni caso
restano ferme le differenti responsabilita', come definite dalla normativa
vigente, ivi compresa quella dell'ingegnere capo e spettera' al regolamento
disciplinare le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento,
coordinandole, ad esempio, con quelle del coordinatore per la sicurezza.
In
via ordinaria, e' altresi' previsto che, se necessario, il responsabile del
procedimento possa essere supportato nelle sue funzioni dall'esterno, da
professionisti singoli o associati o da societa' tra professionisti/societa' di
ingegneria qualificati, scelti con le procedure comunitarie proprie degli
appalti pubblici di servizi.
In
tema di conferenza di servizi la legge ribadisce, ma con riferimento specifico
ai lavori pubblici di cui alla legge quadro, larga parte delle regole gia'
fissate dalla legge 549/95 e successivamente modificate dalla legge n. 127/97.
Vale
a dire che viene ribadita essenzialmente sia la possibilita' di arrivare alla
conclusione di un accordo di programma per i casi di azioni integrate e
coordinate, sia la necessita' di un conferenza di servizi per tutti quei casi
in cui occorrano, ai fini dell'esecuzione di opere pubbliche, intese, pareri,
autorizzazioni, ecc..
La
conferenza di servizi si esprime di norma sul progetto definitivo, ma la
procedura puo' essere gia' attivata in sede di preliminare, in modo da
accelerare il procedimento sul definitivo.
Per
le decisioni, le amministrazioni si esprimono tramite soggetti dotati di
adeguati poteri di rappresentanza, ma in sede di riconvocazione della
conferenza, le deliberazioni vengono assunte anche prescindendo da tutto cio' e
da eventuali assenze, vagliando pertanto il dissenso motivato e le indicazioni
a variante prospettate ai fini dell'assenso.
Art.
6: Progettazione
L'art.
6 della legge riformula integralmente l'art. 17 della legge quadro, concernente
le regole sulla redazione dei progetti.
Ai
fini che qui interessano le novita' piu' significative che risultano dal nuovo
testo riguardano:
a)
la sostanziale eliminazione della priorita' di progettazione all'interno della
Pubblica Amministrazione, per tutte le tipologie di progetti (preliminari;
definitivi; esecutivi), con la collocazione sullo stesso piano delle strutture
interne, degli uffici consortili, degli organismi di altre PA di cui le singole
amministrazioni possono avvalersi, ma solo per legge e sia pure con qualche
limitazione, dei liberi professionisti e delle societa' tra professionisti,
nonche' delle societa' di ingegneria e dei raggruppamenti tra soggetti singoli
o societa' di professionisti/societa' di ingegneria;
b)
il riconoscimento delle societa' di professionisti, oltre che delle societa' di
ingegneria, con la previsione di articolazione in sede regolamentare dei
relativi requisiti e limitazioni;
c)
la chiara estensione dei divieti, gia' previsti per gli affidatari di incarichi
di progettazione, di svolgere attivita' a fini esecutivi, anche ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione o di attivita' di supporto alla
progettazione stessa;
d)
la previsione che per gli affidamenti di incarichi di progettazione fino a
40.000 ECU le stazioni appaltanti possono procedere fiduciariamente, ma
motivando la propria scelta e verificando la capacita' e l'esperienza del
professionista prescelto. Per i restanti incarichi fino a 200.000 ECU, e per
quelli oltre la soglia, vengono confermate le regole gia' vigenti nazionali e
comunitarie;
e)
la sottolineatura del ricorso prioritario al concorso di progettazione o al
concorso di idee, anche per i casi di rilevanza tecnologica dell'opera, salvo
che non vi sia necessita' di specifici requisiti, nel qual caso si puo' far
ricorso, motivatamente, ad altre procedure. Valgono, comunque, le regole
generali sulla pubblicita';
f)
l'ammissibilita', per i soggetti dei settori esclusi, relativamente alla
progettazione dei lavori cd. civili, di affidare progettazione e attivita' di
supporto alle procedure di affidamento e realizzazione dei lavori a societa' di
ingegneria dagli stessi controllate, sempreche' negli ultimi tre anni dette
societa' abbiano svolto per conto del soggetto controllante almeno l'ottanta
per cento della propria cifra media di affari.
Art.
7: Criteri di aggiudicazione
Capovolgendo
la logica della legge n. 216, l'aggiudicazione di tutti gli appalti - da
affidarsi con pubblico incanto o licitazione privata - mediante il criterio del
massimo ribasso, avviene ora:
-
per i contratti da stipulare a misura: sia mediante ribasso sull'elenco prezzi,
sia mediante offerta a prezzi unitari;
-
per i contratti da stipulare a corpo: sia mediante ribasso secco sull'importo
di gara, sia mediante offerta a prezzi unitari;
-
per i contratti da stipulare a corpo e a misura: mediante la sola offerta a
prezzi unitari.
Per
appalti-concorso e concessioni, invece, risultano confermati sia il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sia gli elementi variabili da
prendere in considerazione, con la sola integrazione di "ulteriori
elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare" e, per le
sole concessioni, anche dei criteri per l'aggiornamento delle tariffe.
Nel
caso di lavori di rilevanza comunitaria, la soglia di anomalìa delle offerte,
oltre la quale scatta l'obbligo di verifica delle offerte stesse, viene
determinata escludendo il 10%, arrotondato all'unità superiore, del numero
delle offerte valide di maggiore e di minore ribasso; si procede quindi alla
individuazione di una prima media aritmetica dei ribassi delle restanti
offerte. Tale prima media viene poi incrementata dello scarto medio aritmetico
di tutti i ribassi percentuali che superano la predetta media. L'offerta pari o
superiore a detto valore e' da sottoporre a verifica.
Per
quanto riguarda i lavori inferiori all'importo comunitario (pari a L.
9.861.664.583), il meccanismo di individuazione della soglia dell'anomalìa
rimane il medesimo. Le offerte superiori alla soglia di anomalìa vengono
automaticamente escluse.
Va
sottolineato che vi sono palesi dubbi interpretativi riguardo al fatto di
includere o meno nella seconda media le offerte non incluse nella prima.
Per
far fronte al dubbio interpretativo cui si è accennato, in attesa di possibili
chiarimenti ministeriali, le amministrazioni appaltanti potranno inserire
apposite indicazioni nel bando di gara con le quali esplicitare le precise
modalità di definizione della soglia di anomalìa.
Decorsi
12 mesi dall'entrata in vigore della legge, spettera' al Ministro, sentite le
competenti commissioni parlamentari, stabilire le modalita' di determinazione
della soglia di anomalia.
Art.
8: Licitazione privata (semplificata)
Per
i lavori di importo non superiore a 750.000 ECU e' prevista una procedura di
gara molto semplificata, basata sulla scelta a rotazione tra trenta soggetti
qualificati, che risultano da un elenco tenuto dalla stessa stazione
appaltante.
Per
l'iscrizione nell'elenco e' stabilito che tutti i soggetti ammessi, in via
generale, a concorrere ed interessati ad essere invitati, presentano domanda di
anno in anno a varie amministrazioni ed enti.
La
domanda - valevole un anno - va corredata da adeguato certificato ANC e da
autocertificazione di non trovarsi nelle cause di esclusione dalle gare e di
non aver presentato domanda ad un numero superiore di soggetti rispetto a
quanto previsto dalla legge, tutti indicati nominativamente nelle domande
stesse.
Art.
9: Ulteriori modifiche alla legge n. 109
Si
tratta dell'articolo piu' eterogeneo di tutta la nuova legge, volto ad
apportare una serie di modificazioni alla normativa vigente, molte delle quali
a carattere tecnico o di dettaglio.
Nell'analizzare
solo gli aspetti di maggiore rilievo si richiama l'attenzione sui seguenti
profili.
-
Associazioni e Consorzi.
Viene
soppresso il limite dell'operativita' "esclusivamente" in forma
congiunta, che antecedentemente avrebbe dovuto caratterizzare l'agire dei
consorzi stabili.
Viene
ribadito il divieto per ATI e consorzi ex art. 2602 cc. di partecipare alla
gara in piu' di un'associazione temporanea o consorzio o in forma individuale e
in ATI/consorzio.
Per
consorzi di cooperative/artigiani e consorzi stabili vige invece il principio
meno vincolante, per cui puo' partecipare alla stessa gara consorziato e
consorzio, ma non il consorziato per il quale il consorzio ha gia' indicato in
sede di gara espressamente di concorrere.
E'
stato, poi, introdotto il principio, gia' valevole per le gare europee di
forniture pubbliche, secondo cui e' ammessa la presentazione di offerta da
parte di ATI/Consorzi ex art. 2602 cc. non ancora costituiti, purche' i
soggetti consorziati/associati si impegnino, fin dall'offerta, a costituire le
ATI o il Consorzio in caso di aggiudicazione della gara.
Permane,
invece, il divieto di associazioni in partecipazione e a cio' si aggiunge ora
il divieto di modificare la composizione di ATI/Consorzi, rispetto a quanto
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
-
Varianti.
In
tema di varianti, la norma aggiunge, ai motivi che gia' consentono il ricorso a
siffatto istituto, un'ulteriore ipotesi concernente la presenza di eventi
inerenti la natura e specificita' dei beni sui quali si interviene, verificatisi
in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o imprevedibili al momento della
progettazione. Inoltre, si precisa, in modo piu' puntuale, il concetto di
errore di progettazione, cui il legislatore riconnette la risoluzione del
contratto, nel caso in cui questo comporti una variante che ecceda il quinto
dell'importo originario del contratto. Relativamente alle varianti c.d. di
"dettaglio", la percentuale del 5% e' elevata al 10%, in caso di
lavori di recupero, ristrutturazione e restauro.
-
Eccezione di inadempimento.
Viene
introdotto il principio secondo il quale, nel caso in cui il pagamento dei
corrispettivi, maturati dalle imprese per l'esecuzione dei lavori, non avvenga
nei termini stabiliti dal capitolato speciale o da quello generale, oltre al
diritto al pagamento degli interessi, viene riconosciuta la facolta' di
sospendere l'adempimento della obbligazione contrattuale, ovvero di procedere
alla sua risoluzione, previa instaurazione del giudizio arbitrale.
-
Collaudo.
Per
i lavori di importo fino a 200.000 ECU, il certificato di regolare esecuzione
sostituisce quello di collaudo; per quelli invece di importo superiore, ma
inferiore a 1 milione di ECU, e' in facolta' del soggetto appaltante sostituire
con il certificato di regolare esecuzione quello di collaudo.
-
Garanzie.
E'
previsto il collegamento tra la costituzione della cauzione provvisoria ed un
impegno del fidejussore al rilascio di quella definitiva, fin dalla fase di
partecipazione alla gara;
In
caso di aggiudicazione della gara con un ribasso d'asta superiore al 20% (ante
25%), e' previsto che la garanzia fidejussoria e' aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento. Inoltre, in caso
di inadempimento la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa possono
essere escusse, a prima richiesta, dalla stazione appaltante;
Per
i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, viene istituito un sistema
di garanzie globali di esecuzione (performance bond), di cui possono avvalersi
tutte le committenti, fatta eccezione di quelle private.
L'operativita'
di tale nuovo sistema di garanzia e' subordinata tuttavia all'emanazione di un
apposito decreto da adottarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge, su proposta del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con
quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle
commissioni parlamentari.
-
Trattativa privata.
Il
tetto per i lavori precedentemente affidabili a trattativa privata fino a
150.000 ECUe' elevato a 300.000 ECU
(circa 600 milioni di lire).
-
Subappalto.
Rilevanti
novita' sono state introdotte in materia di subappalto.
In
particolare, si dispone che:
a)
il contratto di subappalto va depositato presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni;
b)
non e' piu' necessaria l'indicazione, in sede di offerta, da 1 a 6
subappaltatori;
c)
l'autorizzazione al subappalto va rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta,
salvo per giustificati motivi, proroga di ulteriori 30 giorni. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa
(silenzio assenso);
d)
i "contratti similari", per essere equiparati al subappalto devono
incidere, singolarmente per piu' del 2% dell'importo dei lavori affidati o
essere di importo superiore a 100.000 ECU, fermo restando che l'incidenza della
mano d'opera, ovunque espletata, superi il 50%.
Art.
10: definizione delle controversie
Si
tratta di un articolo interamente sostitutivo dell'art. 32 della Legge quadro
concernente la definizione delle controversie, il quale era gia' stato
modificato dalla legge n. 216.
In
sostanza si e' passati dall'originario divieto di arbitrato, all'attribuzione
della definizione delle controversie ex lege ad un arbitro, ai sensi del codice
di procedura civile ed ora alla possibilita', conformemente alle previsioni
della stessa Corte Costituzionale, di deferire ad arbitri la definizione di
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, ivi
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario.
Ogni
qual volta sussista la competenza arbitrale, il giudizio spetta ad un collegio arbitrale
costituito presso la Camera arbitrale, istituita a sua volta presso
l'Autorita'. Le norme di procedura e le tariffe saranno fissate con apposito
decreto ministeriale, mentre il regolamento dettera' regole per:
-
la composizione e il funzionamento della camera arbitrale;
-
i criteri per i requisiti degli arbitri e la durata degli incarichi.
Fino
al varo del regolamento valgono le disposizioni del vigente capitolato generale
d'appalto concernenti gli arbitrati; dall'entrata in vigore del regolamento i
collegi arbitrali previsti in contratti gia' stipulati, ma non ancora
costituiti, seguiranno, anche ai fini delle nomine, le nuove regole.
Art.
11: realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la P.A.
Altra
significativa novita' concerne gli istituti del project financing e del
promotore.
Secondo
lo schema definito dall'art. 11 della legge, si dispone che:
-
ogni anno, la PA pubblica il programma triennale concernente i lavori pubblici
e di pubblica utilita', che intende realizzare;
-
entro il 30 giugno i promotori (imprenditori, societa' di ingegneria, soggetti
dotati di requisiti finanziari, tecnici, organizzativi) propongono alla PA la
realizzazione di taluni di detti lavori, con oneri a totale o parziale carico
dei promotori stessi, fornendo tra l'altro un progetto preliminare, un piano
economico-finanziario, una bozza di convenzione, garanzie ed elementi su cui
basare il confronto con altri soggetti;
-
entro il 31 ottobre le P.A. valutano la fattibilita' della proposta, la
qualita' della stessa, le caratteristiche della offerta, anche
comparativamente, e provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico
interesse;
-
entro il 31 dicembre le P.A. avviano la procedura negoziata con bando, per
l'affidamento della concessione di costruzione e gestione.
Detta
procedura concessoria si articolera' nelle seguenti fasi:
a)
gara con il criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa, sulla base
del progetto preliminare proposto dal promotore, per scegliere le due migliori
offerte;
b)
aggiudicazione sulla base di una procedura negoziata svolta tra il promotore e
i due migliori offerenti.
Puo'
risultare aggiudicatario il promotore: in questo caso egli deve versare
all'altro soggetto o agli altri due soggetti con i quali ha trattato, un
importo massimo del 2,5 % del valore dell'investimento.
Puo'
risultare aggiudicatario un soggetto diverso dal promotore: in questo caso e'
il promotore che ha diritto al pagamento da parte dell'aggiudicatario
dell'importo massimo del 2,5% comprensivo delle spese e dei diritti d'ingegno;
c)
in sede esecutiva, gli aggiudicatari devono appaltare a terzi una percentuale
minima del 30% dei lavori oggetto della concessione.
-
Se non gia' previsto dal bando come obbligo, spetta comunque all'aggiudicatario
di una concessione di costruzione e gestione, ivi compreso il promotore, la
facolta' di costituire, dopo l'aggiudicazione, una societa' di progetto, in
forma di spa o srl, anche consortile.
La
societa' cosi' costituita diventa concessionaria, subentrando nel rapporto,
senza necessita' di autorizzazione/approvazione, dato che il subentro non
costituisce cessione di contratto.
La
societa' di progetto puo' emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti
civilistici, ma nel rispetto delle condizioni prestabilite e i crediti del
soggetto che finanziano hanno privilegio sui beni mobili del concessionario.
-
La revoca per motivi di pubblico interesse e la risoluzione del rapporto
concessorio per inadempimento del concedente comportano rimborso al
concessionario del valore delle opere realizzate (oneri successivi e
ammortamenti), delle penali, nonche' un indennizzo del 10% del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero della parte di servizio ancora da gestire.
Dette
somme vanno prioritariamente a soddisfare i crediti dei finanziatori.
-
E' previsto, per i casi di risoluzione per motivi forzosi, il subentro di una
societa' terza, purche' qualificata e che si impegni a far cessare le cause di
inadempimento entro 90 gg. dalla comunicazione. TESTO DELLA LEGGE
18/11/1998
n. 415
Note
per la lettura del testo coordinato:
abcdefg in scrittura normale le norme previgenti
abcdefg in grassetto le modifiche che la
legge 415/98 ha ap- portato
al previgente testo della
legge n. 109 del 11/2/ 1994,
già modificata dalla legge
n. 216/95
Modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di
lavori pubblici
Legge
11 febbraio 1994, n. 109, Legge quadro in materia di lavori pubblici - testo
coordinato
Art.
1
(Principi
generali)
1.
In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in
materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a
criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a
tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e
della libera concorrenza tra gli operatori.
2.
Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni
anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti infraregionali da queste finanziati, i princìpi desumibili dalle
disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale e princìpi della legislazione dello Stato ai sensi degli
statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della
Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
3.
Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4.
Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole
disposizioni.
Art. 2
(Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge)
1.
Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si
applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2.
Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
si applicano:
a)
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali,
alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto
pubblico;
b)
ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai
concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio,
alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo
22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed
all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive
modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti
speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori,
di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158 , e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e
ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere
progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c)
ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi a
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici
industriali, di importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo
diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato,
superi il 50% dell'importo dei lavori.
3.
Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari
di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19,
commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di
cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge
ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai
soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori,
alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica.
4.
I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono
obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione
privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura,
con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire;
l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le
modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di
qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti
al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto
della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici
devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi
una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione.
Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle
norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per
soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del
codice civile.
4-bis.
Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori
pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di
cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle
convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti
concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al
concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di
controllo per i fini di cui al comma 4.
5.
I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 Ecu e inferiore a 5 milioni
di Ecu, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle
disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli
articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I
lavori di importo inferiore a 200.000 Ecu sono sottoposti ai regimi propri dei
predetti soggetti.
5-bis.
I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla
presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione
di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le
medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi
importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma
6, del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2,
lettera b) del presente articolo.
6.
Ai sensi della presente legge si intendono:
a)
per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b)
per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso
a sistemi di appalto o di concessione;
c)
per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d)
per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2,
lettere b) e c).
Art.
3
(Delegificazione)
1.
E' demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla
presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a)
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo
e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b)
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c)
alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche
mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle
procedure di accesso a tali atti;
d)
ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori e alle relative competenze.
2.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, adotta
apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente
legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici,
recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto
assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti
dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei princìpi della
libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente
legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella
materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni
culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello
schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro
45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento è emanato.
Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive
modificazioni ed integrazioni del regolamento.
3.
Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con
modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di
cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente
legge.
4.
Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli
atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad
eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in
vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente
legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di
pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente
legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori
pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo
capitolato generale d'appalto che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e
che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6.
Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge oltre
alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in
particolare:
a)
le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
b)
le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c)
le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui
all'articolo 7;
d)
i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori,
dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le modalità per la
partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e
di concessioni di lavori pubblici;
e)
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13, comma 7;
f)
i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo 14;
g)
le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h)
gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17,
comma 7;
i)
(Abrogato)
l)
specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e
23 della presente legge;
m)
le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui
all'articolo 21;
n)
(Abrogato)
o)
le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
p)
l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei
lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
q)
le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo,
da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle
riserve dell'appaltatore;
r)
i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di
rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28
e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli
ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di
rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori;
s)
le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo 29;
t)
le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30,
le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti,
nonché le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al
medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di
riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
u)
la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
v)
la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
z)
le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal
titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori
e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei
lavori;
aa)
la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7.
Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro dei
lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione
dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis.
Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
ministro dei Lavori pubblici, di concerto con il ministro della Difesa, è
adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente
legge, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a
lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata
in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente
vigenti.
7-ter.
Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di
affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi
Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 2 febbraio 1987, n. 49,
sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento e il capitolato generale,
sentito il ministro degli Affari esteri tengono conto della specialità delle
condizioni per la realizzazione di detti lavori delle procedure applicate in
materia dalle Organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
Art.
4
(Autorità
per la vigilanza
sui
lavori pubblici)
1.
Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1,
nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita,
con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito
denominata "Autorità".
2.
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che
operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità.
L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme
sul proprio funzionamento.
3.
I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari,
in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000
annue.
4.
L'Autorità:
a)
vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
b)
vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c)
accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
d)
segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui lavori pubblici;
e)
formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento;
f)
predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1)
alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2)
alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3)
allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4)
alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso
d'opera;
5)
al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari
e degli appaltatori;
6)
allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g)
sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma
10, lettera c);
h)
esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i)
vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5.
Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle unità specializzate
di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per
le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e del Consiglio Nazionale per i beni culturali e ambientali,
relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
6.
Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta
motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi
del Servizio ispettivo di cui al comma 10, e della collaborazione di altri
organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai
fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti
le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino
alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità,
nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono
vincolati dal segreto d'ufficio.
7.
Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni
se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità
delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le
informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine
di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta
giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della
sanzione avviene mediante ruoli.
8.
Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9.
Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i
propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza
penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che
dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico
erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e
alla procura generale della Corte dei conti.
10.
Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a)
la Segreteria tecnica;
b)
il Servizio ispettivo;
c)
l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis.
Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie
di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi
competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di
amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese.
Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del
Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti
all'Amministrazione.
10-ter.
Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è
composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore quella dirigenziale.
10-quater.
Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11.
(Abrogato)
12.
(Abrogato)
13.
(Abrogato)
14.
L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in
sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi
e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di
concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
15.
L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, sulla
base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi
sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia
(UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili.
16.
La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti
compiti:
a)
provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i
lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concer-nenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b)
determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c)
pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici
affidati;
d)
promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e)
garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti
e alle relative elaborazioni;
f)
adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g)
favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate.
16-bis.
In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori
concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n.
1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla
sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del
soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
di regione, da effettuarsi per il tramite della sezione regionale
dell'Osservatorio.
17.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori
sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 Ecu, entro quindici giorni dalla data
del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti
la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i
soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo
dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni
dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo
finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di
fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La
sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18.
I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale
e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori
pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Art.
5
(Disposizioni
in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme
finanziarie)
1.
Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2.
La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), è composta
da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è
coordinata da un dirigente generale di livello C.
3.
(Abrogato)
4.
L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera c),
al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59
unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
5.
Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente
dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria
con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via
subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al
personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico,
nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed
industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del
personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-bis.
In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura
dei posti di organico del Servizio Ispettivo, in via prioritaria, mediante il
personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma
6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e in subordine, mediante il personale assunto
nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di
mobilità di cui al Capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al
medesimo decreto.
6.
L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio
funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità,
il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità
di rendicontazione.
7.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in
lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio .
7-bis.
L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni
regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle
proprie disponibilità di bilancio.
Art.
6
(Modifica
della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori
pubblici)
1.
È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché
l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2.
L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di
lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni."
3.
Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo
comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
a)
l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'autorità;
b)
l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c)
la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle
pubbliche amministrazioni.
4.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi
entro il 1° gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei
lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri
organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore
dei lavori pubblici nonché ad integrare analogamente la composizione dei
comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali.
5.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25
milioni di Ecu, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di Ecu, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai Comitati tecnici
amministrativi presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui
composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 4.
Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di Ecu, presenti
elementi di particolare rilevanza e complessità, il Provveditore sottopone il
progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
5-bis.
Le adunanze delle Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i
pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5-ter.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
parere si intende espresso in senso favorevole.
Art.
7
(Misure
per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)
1.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico
del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal
programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione,
dell'affidamento e dell'esecuzione.
2.
Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i
quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con
il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia.
L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica
dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento
può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di
svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3.
Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e
informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori
pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai
tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale
svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti
o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità
delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le
informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo
attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di
controllo di sua competenza.
4.
Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del
procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità
del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano
ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite
dalla normativa vigente.
5.
Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei
soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il
reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di
supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati
con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze
specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo,
organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6.
Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7.
Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico
del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle
amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile
unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo
almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o
dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata
dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
8.
In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto
definitivo successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione
competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla
normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o
nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali
cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i
termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è
tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi
può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano
le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e
gli assensi di cui alle vigenti norme.
9.
Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori
della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le
determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
10.
In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se
necessario, chiarimenti e documentazione.
11.
Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel
rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono
rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione
rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
12.
Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo
ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla
presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei
poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13.
Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e
recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14.
Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di
servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente articolo, per gli
interventi di competenza regionale e locale.
15.
Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie
centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non
più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di
chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367.
Art.
8
(Qualificazione)
1.
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed
improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e
della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i
sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un
sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di
lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000
Ecu, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3.
Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di
attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4,
sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità
medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede
a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli
organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei
soggetti qualificati di:
a)
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b)
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c)
requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione.
4.
Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a)
il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di
cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle
organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
interessati;
b)
le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti
degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando
che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di
lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti
alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle
costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle
norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di
qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in
possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione
di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere
sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente
alla medesima impresa;
c)
le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale
verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d)
i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in
rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto
disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i
suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e)
la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un
periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori
nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la
certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di
importo inferiore a 500.000 Ecu;
f)
i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di
qualificazione;
g)
la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non
superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;
h)
la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito
la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati
presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5.
(Abrogato)
6.
Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da
parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i
contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57, delle competenze già attribuite
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7.
Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei
costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24,
primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta
fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia e in materia di misure
di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A
decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, per
l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di
fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.
9.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e
sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera c) del
comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei
costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti
alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, è
abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui
alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3
dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla
presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai
sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e
integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei
requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3
dell'articolo 9.
11-bis.
Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure
per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di
tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare.
11-ter.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i
lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti
benefici:
a)
la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e
dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b)
nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione
la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in
aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della
presente legge.
11-quinquies.
Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale,
organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di
lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Ecu.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori.
Art.
9
(Norme
in materia
di
partecipazione alle gare)
1.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999, la
partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì
ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n.
55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei
parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti
debbono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori
pubblici.
3.
Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le
ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca
inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad
una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla
base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera
impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4.
Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le
attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis.
Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei
costruttori non è richiesto il parere consultivo del Comitato regionale.
Art.
10
(Soggetti
ammessi alle gare)
1.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i
seguenti soggetti:
a)
le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società
cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b)
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi
tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c)
i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d)
le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio
e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13;
e)
i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma
anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente
legge.
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di
cui all'articolo 13.
1-bis.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile.
1-ter.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la
facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato
al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato,
possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è
stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura
delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità
superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel
bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella
lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i
soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,
alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché
per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7.
La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla
conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente
che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede
alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla
conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 11
(Requisiti
per la partecipazione dei consorzi alle gare)
1.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure
di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991,
n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge,
salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei
mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati
cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese
consorziate.
Art.
12
(Consorzi
stabili)
1.
Si intendono per consorzi stabili quelli in possesso, a norma dell'articolo 11,
dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
2.
Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1999 dei
consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento
stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di
eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o
concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del
consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre
sei anni dalla data di costituzione.
3.
Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per
l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai
consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4.
Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della
presente legge.
5.
E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori
pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietato ai singoli
partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e
associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b), d), e)
ed e-bis), nonché più di un consorzio stabile.
6.
Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4
della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta
la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi
dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
successive modificazioni.
7.
Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui
al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8.
I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
Art. 13
(Riunione
di concorrenti)
1.
La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni temporanee e
dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a
condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri partecipanti,
siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai
sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui
al medesimo articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55.
2.
L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.
Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata
all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3.
Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli
articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo
importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti
previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per il concorrente singolo.
4.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
5.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In
tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti.
5-bis.
È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno
presentato in sede di offerta.
6.
L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7.
Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del
presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente
comma.
8.
Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della
quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per
lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie
prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti.
Art. 14
(Programmazione
dei lavori pubblici)
1.
L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge
sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2.
Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e
di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui
al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità
agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli
stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue
eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e
nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di
lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria.
In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati,
nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con
capitale privato maggioritario.
4.
Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al
fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di
una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali
caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e
ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5.
I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6.L'inclusione
di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa
approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente
l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7.
Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia
stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate
le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero
lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad
essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e
fattibilità di ciascun lotto.
8.
I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti
locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un
anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione,
e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per
motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e
successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
9.
L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante,
e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o
risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti
pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere
realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi
risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento
della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.
I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di
cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11.
I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e
gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono
trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad
eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi
triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti
programmatori vigenti.
12.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo
esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre
dell'anno.
13.
L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori.
Art.
15
(Competenze
dei consigli comunali e provinciali)
(Norma
tacitamente abrogata, in quanto il comma 2 dell'articolo 4 della legge
approvata dal senato il 10 ottobre 1998 interviene su questa materia senza
modificare, tuttavia, direttamente la legge 109/94. In particolare, si dispone
una modifica all'articolo 32, comma2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
inserendo, alla lettera b, anche l'approvazione dei programmi triennali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, tra le competenze dei consigli
comunali e provinciali).
Art.
16
(Attività
di progettazione)
1.
La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
a)
la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b)
la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c)
il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2.
Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei
commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da
progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o
eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3.
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni
della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle
eventuali soluzioni possibili anche con riferimento ai profili ambientali e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio,
della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le
indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in
relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione
delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire
l'avvio della procedura espropriativa.
4.
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento
delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in
disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed
indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle
caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto nonché in
un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali
quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da
consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo
del computo metrico estimativo.
5.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina
in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve
essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni
elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei
calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici
nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal
capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base
degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali
ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi nel
sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la
gradualità stabilite dal regolamento di
cui all'articolo 3.
6.
In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento
di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori a alle tipologie
di intervento e tenendo presente le esigenze di gestione e di manutenzione,
stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di
progettazione.
7.
Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi
riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per
gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei
bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti
aggiudicatori o realizzatori.
8.
I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione
dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e
della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9.
L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i
lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Art.
17
(Effettuazione
delle attività
di
progettazione, direzione dei lavori
e
accessorie)
1.
Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente
competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono
espletate:
a)
dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b)
dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità
sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di
bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
c)
dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d)
da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
e)
dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
f)
dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g)
da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e)
ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto
compatibili.
2.
I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della
professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare
i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano
in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno
cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3.
Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico
delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della
progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni,
la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
4.
La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in
caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti,
ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità
di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che
richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g). Le società di
cui al comma 1, lettera f), singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1,
lettera g), possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto
nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a
200.000 Ecu, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una
specifica organizzazione.
5.
Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo
3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6.
Si intendono per:
a)
società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono
assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai
sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b)
società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del
titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di
congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi
relativi alle predette attività professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di
previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
7.
Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata
in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera b),
devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di
ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla
attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno
dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali
controfirmano gli elaborati.
8.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico
di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere
la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per
l'aggiudicazione.
9.
Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti
o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai
medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario
di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia pari
o superiore a 200.000 Ecu, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva
92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, e al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157.
11.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 40.000 e 200.000 Ecu, il regolamento disciplina le modalità di
aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i
princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di
garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo
dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 Ecu, le
stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità
agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento
degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati
dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
inferiore a 40.000 Ecu, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro
fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare
l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne
la scelta in relazione al progetto da affidare.
12-bis.
Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9
e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla
allo stesso progettista esterno.
13.
Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le
disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.
14.
Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4,
l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri
professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio
effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento
dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei
lavori.
14-bis.
I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della
determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le
aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di
progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto
sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle
diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari
assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le
attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del
responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza
introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14-ter.
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad
applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare
si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo
sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il
progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote
fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e
per i capitolati e i contratti.
14-quater.
I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché ai sensi
del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo.
14-quinquies.
In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi
del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la
responsabilità del progettista.
14-sexies.
Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
14-septies.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo
svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di
loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera
f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento
della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto
da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Art.
18
(Incentivi
e spese per la progettazione)
1.
L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50
per cento della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione
generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un
fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore
unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro collaboratori.
1-bis.
Il fondo di cui comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, nel quale vengono
indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità
professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli
incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera.
2.
Le somme occorrenti ai fini di cui comma 1 sono prelevate sulle quote degli
stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo
16, comma 7, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
2-bis.
A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del
bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale ed altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla norma
sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi
criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le provincie autonome,
qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro
consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle
regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a
finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia
pure anticipate dall'ente mutuatario.
2-ter.
I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non
possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. È vietato l'affidamento di attività di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a
mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle
previste dalla presente legge.
Art.
19
(Sistemi
di realizzazione dei lavori pubblici)
01.
I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6.
1.
I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un
soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a)
-la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1;
b)
- la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione
dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1)
- riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida più
del 50 per cento sul valore dell'opera;
2)
- riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
1-bis.
Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara è
indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
2.
Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra
un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe
amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio
da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque
non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può
essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate
annuali, costanti o variabili.
2-bis. La durata della concessione non può
essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono
parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a
detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni
per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino
una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione
da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,
anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in
mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla
concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà
essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del
concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies, comma 1,
lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la
specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché
l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione.
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato
l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici
possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati
alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4.
I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo ai
sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero
a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del
1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera b),
numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5.
E' in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare a misura,
ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865. n. 2248,
allegato F, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
5-bis.
L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la
stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo
qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici.
5-ter.
In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui
all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico;
fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il
certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere un momento
antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater.
La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei
beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei
lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della
migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla
acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei
lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per
l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per
l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli
immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità di aggiudicazione.
Art. 20
(Procedure
di scelta del contraente)
1.
Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto o
licitazione privata.
2.
Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione
privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque,
anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche,
geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di
cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le eventuali proposte di
varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio
soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3.
Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o
trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla
presente legge.
4.
L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai soggetti
appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di
opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione
richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni
tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un
progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, nonché di un
capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle
condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il
progetto esecutivo ed il prezzo.
Art.
21
(Criteri
di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici)
1.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata
è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato:
a)
per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a
sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b)
per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori
posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c)
per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a
prezzi unitari.
1-bis.
Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di
Ecu con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione
interessata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della
direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine
la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di
sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente
giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o
delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli
di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni
relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori
sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin
dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo
più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a
base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo
inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo
periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è
esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
2.
L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento
di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i
seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a)
nei casi di appalto-concorso:
1)
il prezzo;
2)
il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3)
il tempo di esecuzione dei lavori;
4)
il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5)
ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b)
in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1)
il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2)
il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3)
il tempo di esecuzione dei lavori;
4)
il rendimento;
5)
la durata della concessione;
6)
le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe
da praticare all'utenza;
7)
ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3.
Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di gara
devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4.
Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma
2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le norme
stabilite dal regolamento.
5.
La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la
scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è
composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è
presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna
altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che
nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non
possono essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale
incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico
fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata
in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
6.
I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a)
professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini
professionali;
b)
professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle facoltà di appartenenza;
c)
funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito di rose
di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7.
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8.
Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Art. 22
(Accesso
alle informazioni)
1.
Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di
cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione
aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla
normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a
terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a)
l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici
incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b)
l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato
il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di
gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione
ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da
invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa
privata.
2.
L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo
326 del codice penale.
Art. 23
(Licitazione
privata
e
licitazione privata semplificata)
1.
Alle licitazioni private per lavori pubblici di qualsiasi importo sono invitati
tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000
Ecu, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti
scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se
sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori
oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui
al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo
di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c),
d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei
propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed
un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state
inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non
aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo
del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per
l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri
mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda
stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 8, comma 7.
Art.
24
(Trattativa
privata)
1.
L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a)
lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 Ecu, nel rispetto delle
norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo
41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b)
lavori di importo superiore a 300.000 Ecu, nel caso di ripristino di opere già
esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi
imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza
attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano
incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli
appalti.
c)
appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 Ecu, per lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di
cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
2.
Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e
comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti
sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3.
I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono
possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo
mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4.
Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione
del presente articolo.
5.
L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1, lettera
b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno
quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati ai
sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
6.
I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila Ecu, fatti salvi
i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo
delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per
l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
7.
Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8.
(Abrogato)
Art.
25
(Varianti
in corso d'opera)
1.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed
il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a)
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;
b)
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura
e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o
di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c)
nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d)
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tale caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1 lettera d).
3.
Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono
inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua
funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali
varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4.
Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione
del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario
iniziale.
5.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis.
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 26
(Disciplina
economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)
1.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto.
2.
L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3.
Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice
civile.
4.
Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di
prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di
lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di
progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6.
I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il
ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e
le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art.
27
(Direzione
dei lavori)
1.
Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed
eventualmente da assistenti.
2.
Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di
cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione dei lavori, essa è
affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa
apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
b)
il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
c)
altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di
recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
Art.
28
(Collaudi
e vigilanza)
1.
Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve
essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre
sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì
i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei
lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo, ovvero
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2.
Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili.
3.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di
collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di
importo sino a 200.000 Ecu il certificato di collaudo è sostituito da quello di
regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il
milione di Ecu, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
4.
Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da
uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo
di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono
nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture,
salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento.
5.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere
svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti
al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di
lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore
o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6.
Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o
di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
7.
E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a)
quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma
2, lettere b) e c);
b)
in caso di opere di particolare complessità;
c)
in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d)
in altri casi individuati nel regolamento.
8.
Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei
lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
10.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
Art.
29
(Pubblicità)
1.
Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle
concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a)
per i lavori di importo superiore a 5 milioni di Ecu, IVA esclusa, prevedere
l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di
aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee;
b)
per i lavori di importo superiore a un milione di Ecu, IVA esclusa, prevedere
forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c)
per i lavori di importo inferiore a un milione di Ecu, IVA esclusa, prevedere
forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;
d)
prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del
responsabile del procedimento;
e)
disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i
lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i
termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre
informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f)
prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche
nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediante trattativa privata,
provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del
vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di
aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, del
nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal
loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori,
dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro;
f-bis)
nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento
l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia
avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione
dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere
forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del
presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a
rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione
dei lavori;
f-ter)
nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli
organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle
pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce
dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento
dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con
le stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma.
2.
Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Art.
30
(Garanzie
e coperture assicurative)
1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è
corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del
fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del
10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata
costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente,
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento
e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
2-bis.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3.
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4.
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile
verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati
della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o
dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di Ecu, per
lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un massimale
non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite
di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di
Ecu, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della
polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della
parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per
l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini
e con le modalità stabilite dal regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro
conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.
7.
Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente.
7-bis.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i
lavori di importo superiore a 100 milioni di Ecu, un sistema di garanzia
globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettere a) e b).
Art. 31
(Piani
di sicurezza)
1.Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei
lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di
sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e
alla relativa normativa nazionale di recepimento.
1-bis.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2:
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b)
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e
del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c)
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza,
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero
il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis,
nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis
formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi
oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al
comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione
del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2-bis.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,
possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla
stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese
nel piano stesso.
3.
I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di
cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se
privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è
determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie,
appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle
categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
4-bis.
Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la
propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
Art.
31-bis
(Norme
acceleratorie in materia di contenzioso)
1.
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), in materia di appalti e concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula
all'Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle
riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione,
entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto
dall'affidatario.
2.
I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori
pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi
dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
essere discussi nel merito entro 90 giorni dalla data dell'ordinanza di
sospensione.
3.
Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori
pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento
d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere
che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa
l'udienza per la discussione della causa che deve aver luogo entro 90 giorni
dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già
fissata per la discussione del provvedimento d'urgenza, il Presidente del
Collegio fissa per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
luogo entro 60 giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti
fino a 15 giorni prima dell'udienza stessa.
4.
Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori
pubblici sono equiparate agli appalti.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art.
32
(Definizione
delle controversie)
1.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1
dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2.
Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un
collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici,
istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel
rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe
per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della
controversia.
3.
Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui
all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di
funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i
criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti
soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la
durata dell'incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, imparzialità e
correttezza.
4.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli
articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale
d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da
costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei
contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da
nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi
precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi
fissata.
Art. 33
(Segretezza)
1.
Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per la
difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono
richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato,
dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori
pubblici, ai sensi del comma 2.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali
debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di
individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui
al comma 1, nonché le relative procedure.
3.
I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla
regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di
cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.
Art.
34
(Subappalto)
1.
Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito
dal seguente:
"3.
Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la
categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le
ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto,
anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie
prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo
è sottoposto alle seguenti condizioni:
1)
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti
in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2)
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3)
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui la numero 4) del
presente comma;
4)
che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o
straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo
nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5)
che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni."
2.
(Abrogato)
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano alle
gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia
stato ancora pubblicato il bando.
4.
(Abrogato)
Art.
35
(Fusioni
e conferimenti)
1.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente
effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2.
Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma
1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1
producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli
effetti loro attribuiti dalla legge.
4.
Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni
di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5.
Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono
opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
Art.
36
(Trasferimento
e affitto di azienda)
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di
trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura
concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di
soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in
regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art.
37
(Gestione
delle casse edili)
1.
Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti
sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche
al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa non
venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamento, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato
presso gli enti nei quali sono stati iscritti.
Art.
37-bis
(Promotore)
1.
Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito
denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente
approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa
vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte
devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno
studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un
piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché
l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e
delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le
proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro
predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da
parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
2.
Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera
f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi.
Art.
37-ter
(Valutazione
della proposta)
1.
Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la
fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico
ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della
fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo
di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di
ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad
individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
Art.
37-quater
(Indizione
della gara)
1.
Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora
fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse,
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8,
ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la
relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni
proposta individuata:
a)
ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara
il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori
degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato
dal promotore;
b)
ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra
il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara
di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico
soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico
soggetto.
2.
La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso
qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di
cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3.
I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1,
versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma
1, ultimo periodo.
4.
Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha
diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
5.
Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il
promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla
procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1,
ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due
soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per
cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente.
Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale
importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6.
I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono
obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4,
terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per
cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori
disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.
Art.
37-quinquies
(Società
di progetto)
1.
Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve
prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a
responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare
minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da
più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla
gara di cui all'articolo 37-quater. La società così costituita diventa la
concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza
necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione
di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione
della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
Art.
37-sexies
(Società
di progetto: emissione di obbligazioni)
1.
Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai
limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite pro-quota
mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2.
I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente
ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del
debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art.
37-septies
(Risoluzione)
1. Qualora il rapporto di concessione sia
risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi
la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al
concessionario:
a)
il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase
di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b)
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c)
un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte
di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.
3.
L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del
pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi
precedenti.
Art.
37-octies
(Subentro)
1.
In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto
potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto
del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a)
la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e
finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all'epoca dell'affidamento della concessione;
b)
l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea
del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere
eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le
modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art.
37-nonies
(Privilegio
sui crediti)
1.
I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di
opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile.
2.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il
debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di
credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3.
L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del
codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali;
dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo.
Art.
38
(Applicazione
della legge)
1.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni
culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e
manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089,
può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma
1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo
restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono
essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumento
relativo alle varianti che determinano un incremento dell'importo originario
del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione
dell'opera.
Legge
xx novembre 1998, n. xxx
Modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di
lavori pubblici
Art.
1
(Ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della legge)
(omissis)
Art.
2
(Qualificazione)
1.
…
2.
Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
3.
- 5 …
Art.
3
(Soggetti
ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici)
1.
- 7. …
8.
Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2-bis, della legge n. 109,
introdotto dal comma 7 del presente articolo.
9.
…
Art.
4
(Programmazione
dei lavori pubblici)
1.
…
2.
All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b)
i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i
programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".
3.
All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, i
commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
"Nei
casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche
di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti
preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei
conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della
giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano,
non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre
che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle
aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con
standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali.
Nel
caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati
non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di
servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono
regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e
la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo
ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non
necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le
modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n.
167, e successive modificazioni".
Art.
5
(Misure
per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)
(omissis)
Art.6
(Redazione
dei progetti)
1.
- 6 …
7.
Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-bis, della legge n. 109, introdotto
dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8.
Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo
17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo, le società
costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un
periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di
gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora
costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei
direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a
tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di
collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di
società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data
di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un
periodo massimo di tre anni da tale data.
9.
La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge
n. 109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica
esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art.
7
(Criteri
di aggiudicazione - Commissioni aggiudicatrici)
1.
…
2.
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla
trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di
determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle
previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo.
Art.
8
(Licitazione
privata)
(omissis)
Art.
9
(Ulteriori
modifiche alla legge n. 109)
1.
…
2.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 è adottato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
- 57 …
58.
Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109,
introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
59.
Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie
fideiussorie previste dall'articolo 30 della legge n. 109 sono approvati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
60.
- 62 …
63.
All'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: "Con lo stesso decreto sono comunque vietate
intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società
fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a
condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta
effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni
interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle
disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo
stesso"
64.
Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il termine del 31
dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo del comma 3 dell'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
65.
All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da
ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, il numero 1) è sostituito
dal seguente:
"1)
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti
in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;".
66.
All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da
ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, i numeri 2) e 3) sono
sostituiti dai seguenti:
"2)
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3)
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma;".
67.
All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 3-ter, introdotto
dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, è abrogato.
68.
All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 è abrogato.
69.
All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le parole
da: ", da trasmettere" a: "n. 3) e" sono soppresse ed al
medesimo comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa".
70.
All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
la parola: "5," è soppressa;
b)
le parole da: "20" fino a: "n. 584, e successive modificazioni e
integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "22 e 26 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406".
71.
All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 12, come sostituito
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito
dal seguente:
"12.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 Ecu e qualora l'incidenza del costo
della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati".
72.
All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato
dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, la parola:
"5," è soppressa.
73.
74. …
75.
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le
parole: "rispetto ai servizi" sono aggiunte le seguenti: ",
siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale".
76.
Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 è riaperto e fissato in
sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga
sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti
sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.
77.
Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al
primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità con
altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni
liberatorie di regolarità contributiva.
Art.
10
(Definizione
delle controversie)
(omissis)
Art.
11
(Realizzazione
di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione)
(omissis)
Art.
12
(Efficacia
di disposizioni della legge n. 109)
1.
Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: "agli
articoli 4, commi da 1 a 9, e 14" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 14".
*******************************
TESTO
DI ALCUNE DELLEPRINCIPALI NORME
MODIFICATE O RICHIAMATE
(nota)
anche per le norme i cui articoli non hanno i commi numerati nel testo
originale, si è introdotto il numero di comma per facilità di lettura; si
ricorda che, ai sensi delle istruzioni parlamentari sulla tecnica normativa, i
riferimenti indicati con numero cardinale (es. comma 1, comma 5, comma 18) sono
relativi a norme i cui articoli hanno i commi numerati, mentre i
riferimenti indicati con il numero
ordinale in lettere (es. primo comma, quinto comma, diciottesimo comma) sono
relativi a norme i cui articoli hanno i commi non numerati.
Legge
2 febbraio 1973, n. 14
Norme
sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione
privata
Art.
1
1.
Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni
pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonché di opere che si
eseguono da cooperative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario
dello Stato e di enti pubblici, si può procedere, in caso di licitazione
privata, soltanto in uno dei seguenti modi:
a)
con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c) del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo,
secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso; (1
)
b)
per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del
successivo art. 2; (2 )
c)
per mezzo di offerte segrete da confrontarsi colla media finale, ai sensi del
successivo art. 3; (2)
d)
per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del
successivo art. 4; (2)
e)
mediante offerta di prezzi unitari, ai sensi del successivo articolo 5.
Art.
5 (3 )
1.
Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1,
lettera e), l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera
d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di
lavoro, senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a
più colonne denominato: lista delle categorie di lavoro e forniture previste
per l'esecuzione dell'appalto. Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo
foglio dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro
e fornitura:
a)
nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di
lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo;
b)
nella seconda colonna, l'unità di misura e il quantitativo previsto per
ciascuna voce.
2.
Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono all'ente
appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai
precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che
essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie
categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi
risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo
complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene
indicato dal concorrente in calce al modulo stesso.
3.
I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di
discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun
foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui
stesso espressamente confermate e sottoscritte.
4.
L'autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed
autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel
modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte.
5.
Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei
conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più
vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi
unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i
prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo.
6.
Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta
verificata resti la più vantaggiosa, l'autorità che presiede la gara aggiudica
i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato.
7.
Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata,
risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro
concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal
caso previa verifica dei conteggi presentati.
8.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno
successivo.
9.
L'ente appaltante può prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla
gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare. (4
)
10.
I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi
contrattuali.
11.
Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in
misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente
non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sarà previsto che tali
prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati nell'offerta,
aumentati del 20 per cento. Per le quantità eccedenti, i nuovi prezzi saranno
determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del R.D. 25
maggio 1895, n. 350. (5)
12.
La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta
vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale
annullamento della aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente
articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate
non appena ultimata la gara. (5 )
13.
Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte
presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica
la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara,
chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di
ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e
le altre giustificazioni necessarie. (5)
14.
Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono ritenuti adeguati,
l'ente appaltante annulla con atto motivato, la aggiudicazione, esclude le
offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente
che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per
non oltre trenta giorni dalla data della gara. (5)
15.
… (6)
Legge
3 gennaio 1978, n. 1
Accelerazione
delle
procedure
per
l'esecuzione di opere pubbliche
e
di impianti e costruzioni
Art.
1
Dichiarazione
di urgenza (6 )
1.
L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi
statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri
enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed
indifferibilità delle opere stesse.
2.
Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa
materia.
3.
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed
indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio
successivo all'approvazione del progetto.
4.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni
specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei
progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei
conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della
giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano,
non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre
che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle
aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con
standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali.
5.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici
approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a
tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e
che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la
deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e
la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo
ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non
necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le
modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n.
167, e successive modificazioni. (7 )
6.
La Regione emana il decreto di approvazione entro 60 giorni dal ricevimento
degli atti. (8 )
Legge
19 marzo 1990, n. 55
Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ...
Art.
17
1. Per l'esecuzione di opere e lavori di
competenza di amministrazioni, enti pubblici e società a prevalente capitale
pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con
soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in
materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della
disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 .
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i
Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono
definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati
speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la
qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si
applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici
relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di
costruzione e di gestione .
3.
Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici,
sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni
azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i
concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono
comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere
comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre
1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni
dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle
amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di
violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione
dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione
dall'Albo stesso. (9 )
Art.
18
1.
Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di
opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo
nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate,
ai sensi della normativa vigente.
2.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in
proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere
ceduto, a pena di nullità.
3.
Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la
categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le
ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi
categoria appartengano, sono appaltabili e subaffidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il
divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le
categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota subappaltabile, in
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in
cottimo è consentito alle seguenti condizioni:
1)
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti
in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo; (10)
2)
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni; (11)
3)
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma; (12)
4)
che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o
straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo
nazionale dei costruttori per le categorie e le classifiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia
in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5)
che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del
cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.
3-bis.
Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano
all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivazione di pagamento.
3-ter.
… (12 )
4.
L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento.
5.
… (13 )
6.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma
3, numero 3).
7.
L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le
imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
8.
Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici
l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di
consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. (14 )
9.
L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel
caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa. (15 )
10.
L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
11.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle
associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli
articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 (16 ), quando
le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere
scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche
ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime
disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in
appalto.
12.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo
della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. (17 )
13.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai
casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o
comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia
riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per
le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori. 14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di
cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai
lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2)
del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si
applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato
dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei
requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982,
n. 646.
Art.
20 (18 )
1.
Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la
pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità
di cui all'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, ed all'articolo 9
della legge n. 584 del 1977, e successive modificazioni e integrazioni,
limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste,
integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione
dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché
dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione
adottato.
NOTE
1 - La norma, anche se non è direttamente
richiamata, disciplina le procedure di gara col metodo del massimo ribasso
sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere, prevista dall'articolo 21, comma
1, lettera b), della legge n. 109 del 1994.
2 - Le lettere b), c) e d) devono ritenersi abrogate per
incompatibilità con l'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge n. 109 del
1994.
3 -
Norma richiamata (in quanto applicabile) dall'articolo 21, comma 1,
lettera a), della legge n. 109 del 1994.
4 - Norme da ritenersi implicitamente
abrogate per incompatibilità con l'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109
del 1994.
5 - Norme da ritenersi implicitamente
abrogate per incompatibilità con l'articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del
1994.
6 - Norma richiamata dall'articolo 14, comma
8, della legge n. 109 del 1994.
7 - Così modificati dall'articolo 4, comma 3,
della legge n. xxx del 1998.
8 - Sono fatte salve le diverse procedure di
approvazione, eventualmente previste dalle singole legislazioni regionali.
9 - Così sostituito dall'articolo 9, comma
63, della legge n. xxx del 1998.
10 - Così sostituito dall'articolo 9, comma
65, della legge n. xxx del 1998.
11 - Così sostituiti dall'articolo 9, comma
66, della legge n. xxx del 1998.
12 - Comma abrogato dall'articolo 9, comma
67, della legge n. xxx del 1998.
13 - Comma abrogato dall'articolo 9, comma
68, della legge n. xxx del 1998.
14 - Disposizione non più applicabile in
quanto la materia è disciplinata dall'articolo 31 della legge n. 109 del 1994.
15 - Periodo aggiunto dall'articolo 9, comma
69, della legge n. xxx del 1998.
16 - Così modificato dall'articolo 9, comma
70, della legge n. xxx del 1998.
17 - Così sostituito dall'articolo 9, comma
71, della legge n. xxx del 1998.
18 -
Forma di pubblicità non modificata dall'articolo 29 della legge n. 109 del
1994.