APPALTI PUBBLICI - E’ LEGITTIMA LA PARTECIPAZIONE AD UN APPALTO DI PIU’ IMPRESE FACENTI PARTE DEL MEDESIMO CONSORZIO IN ASSENZA DI QUEST’ULTIMO DALLA GARA
(Decisione del Consiglio di Stato, Sezione VI° del 24 marzo 2007, n. 1423)
Nessuna forma di “collegamento” vietato ai
sensi dell’art.10, comma 1 bis, della legge n.109 dell’11 febbraio 1994, o
delle disposizioni del bando di gara, può ravvisarsi in relazione alla distinta
ed autonoma partecipazione alla gara di alcune, (nel caso due), delle imprese
partecipanti ad un consorzio, in assenza di contemporanea partecipazione alla
gara del Consorzio medesimo.
Manca, infatti, pacificamente, (non risultando
neppure dedotto e comprovato) l’insieme delle condizioni previste dall’art.2359
c.c. .- intreccio azionario o “particolari vincoli contrattuali”-, e quindi, in
linea di principio e in mancanza di ulteriori comprovate deduzioni, sia il
controllo “formale” che quello “sostanziale”, non desumibili di per sé dalla
comune appartenenza alla compagine consortile.
La situazione che ricorre nel caso in esame,
infatti, è quella, non ulteriormente connotata, della partecipazione di due
imprese appartenenti al consorzio, autonomamente qualificate, alla stessa gara,
evenienza in sé ammessa sia in base a quanto prevede l’art.12, comma 5, l.
n.109\94, che vieta solo la partecipazione simultanea del “consorzio stabile e
dei consorziati”, sia in relazione al disposto dell’art.13, comma 4, s.l., che,
con una certa antinomia rispetto alla prima previsione, vieta la partecipazione
solo alle imprese per le quali il consorzio, partecipante alla gara, abbia
indicato di “concorrere”, facendo dunque salva la partecipazione delle restanti
consorziate.