APPALTI PUBBLICI - L’AGGIUDICAZIONE NON PUO’ ESSERE REVOCATA NEMMENO PER PROCEDERE AD UN NUOVO APPALTO CON PRESTAZIONI MIGLIORATIVE
(Consiglio di Stato, Sezione IV° del 19/6/2007 n. 3298)
Quando il procedimento di evidenza pubblica è
giunto alla fase di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
e anche in assenza della aggiudicazione formale della gara, acquista un
particolare rilievo l’interesse di chi abbia formulato tale offerta, nel senso
che l’amministrazione non è più senz’altro libera di revocare gli atti già
emessi, per indire una nuova gara con un bando parzialmente diverso. Affinché
la determinazione della revoca non appaia anomala e affetta da profili di
eccesso di potere, occorre che l’amministrazione evidenzi motivatamente come le
prestazioni previste dal precedente bando non siano tali da soddisfare gli
interessi pubblici. Se le prestazioni previste dal precedente bando sia pur
perfettibili - continuano ad essere tali da soddisfare tali interessi, l’amministrazione
non si può orientare per l’indizione di un nuovo bando, previa revoca di quello
precedente, per lo svolgimento di un servizio ancora ‘più efficiente’. O la
motivazione della revoca evidenzia un tale dislivello di prestazioni da
giustificare la revoca del precedente bando con l’ineluttabile incidenza sulla
posizione del miglior offerente già individuato, oppure l’amministrazione deve
tener conto del consolidato interesse di questi e astenersi dalla revoca.
Illegittimamente la proposta e il successivo atto di revoca soffermano
particolarmente sul presumibile miglioramento del servizio che sarebbe derivato
dall’indizione di una nuova gara per lo svolgimento di prestazioni parzialmente
diverse (ma sostanzialmente omogenee), senza tener conto del configgente
interesse del raggruppamento aggiudicatario e, soprattutto, senza dimostrare o
dichiarare che il servizio sarebbe stato insoddisfacente, ove fosse stata
aggiudicata la gara in base al bando originario. L’art. 21 quinquies
della legge n. 241 del 1990, non ha inciso sul principio costantemente
affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per il quale gli atti di revoca
devono essere adeguatamente motivati.