APPALTI PUBBLICI - LA CAPOGRUPPO DI UN R.T.I. DEV’ESSERE QUALIFICATA PER LA QUOTA MAGGIORITARIA, ANCORCHÈ UNA MANDANTE ABBIA LA QUALIFICAZIONE SOA PIÙ ELEVATA
(Consiglio di Stato, Sezione V° del19 febbraio 2007 n. 832)
L’unica ermeneutica dell’art. 95, comma 2, del
D.P.R. n. 554/1999 atta ad armonizzare i due periodi ivi contenuti è quella di
richiedere alla capogruppo il possesso, quantomeno, del 40% dei requisiti di
bando e, comunque, che nessuna altra associata ne possegga una quota uguale o
maggiore, con ciò intendendosi una quota pari, o superiore, alla percentuale
della mandataria.
Ogni parametro di valutazione incentrato sul
contributo «potenziale» delle associate, ossia commisurato al possesso delle
singole qualificazioni, è eccessivamente astratto e non rispetta la lettera e
la ratio del dato normativo di riferimento,
costituito dal combinato disposto degli artt. 8 e 13, commi 1 e 4, della L n.
109/1994, artt. 93, comma 4, e 95 del D.P.R. n. 554/1999 ed art. 3 del D.P.R.
n. 34/2000: per tale ragione va preso a parametro di riferimento il contributo
“effettivo”, ossia la “corrispondenza sostanziale” tra quota di qualificazione,
di partecipazione all’associazione e di esecuzione dei lavori.
Tale soluzione rispetta, oltre al dato
normativo, anche la libera determinazione delle imprese nell’individuazione
della mandataria.
Può quindi affermarsi, in via di sintesi, la
necessità di far riferimento alla sola misura della classifica di
qualificazione concretamente spesa dalle imprese raggruppate ai fini del
raggiungimento dei requisiti minimi di ammissione alla gara e che tale misura è
esattamente segnata dalle rispettive quote di partecipazione al raggruppamento