APPALTI PUBBLICI - LA NON SUBAPPALTABILITA’ (E L’OBBLIGO DI A.T.I.) E’ RIFERITA ALLE SINGOLE LAVORAZIONI CHE RICADONO NELLA CATEGORIA OG11
(Consiglio di Stato, Sezione VI° del 11 maggio 2007, n. 2306)
In ogni caso, il divieto di subappalto per la categoria
OG11 previsto dal bando risulta illegittimo. La questione relativa alla subappaltabilità della categoria OG11 è stata chiarita da
questa Sezione con la sentenza n. 4671/2003.
La questione ruota, come è noto, intorno
all’interpretazione da dare all’art. 13, comma 7 legge n. 109/1994 a tenore del
quale (nella versione risultante dalla modifica apportata dalla legge n.
166/2002), peraltro immutato anche nel testo del D.Lgs.
163/2006: “Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre
ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi
altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, esse non
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai
soggetti affidatari […]”.
Si tratta in particolare di stabilire se la
soglia del 15%, al di sopra della quale la norma citata fa scattare il divieto di subappalto, debba
essere calcolata sommando l’importo delle singole lavorazioni speciali incluse
nella categoria OG11 (e cioè le lavorazioni singolarmente ricadenti nella
categorie OS3 impianto idrico-sanitario, OS5 impianti pneumatici e
antintrusione, OS28 impianti termici e di condizionamento, OS30 Impianti
interni elettrici), o se, al contrario, tale soglia debba essere riferita alle
singole opere specializzate individualmente considerate (con la conseguenza che
il divieto opererebbe solo per quelle lavorazioni speciali il cui importo sia
superiore al 15% dell’importo dell’appalto).
Accogliere l’una o l’altra tesi assume
particolare rilevanza nel caso in esame: nella fattispecie, infatti, dal bando
risulta che la categoria OG11 complessivamente considerata include opere il cui
importo complessivo (calcolato per sommatoria delle stesse) è pari al 30%
dell’importo dell’appalto; il bando nulla dice, tuttavia, in ordine all’importo
delle singole lavorazioni speciali rientranti nella predetta categoria OG11.
E’ evidente, allora, che accogliendo la tesi
della sommatoria dell’importo delle opere speciali, il divieto di subappalto
previsto nel bando modificato dovrebbe ritenersi legittimo. Al contrario,
accogliendo la tesi opposta che richiede la valutazione atomistica dei singoli
lavori, si dovrebbe concludere nel senso della illegittimità del divieto,
avendo l’Amministrazione appaltante omesso di indicare se esistano e quali
siano le opere speciali che, in sé considerate, superano la soglia del 15%
dell’importo dell’appalto.
Nella sentenza n. 4761/2003, dopo
l’illustrazione delle varie interpretazioni astrattamente prospettabili per
l’art. 13, comma 7, legge n. 109/1994, è stato chiarito, anche alla luce degli
insegnamenti provenienti dalla giurisprudenza comunitaria:
a) che il divieto di subappalto può operare
anche con riferimento a categorie generali come la categoria OG11 (in quanto
tale categoria ricomprende in sé una serie di opere specializzate);
b) che, tuttavia, in questo caso, il divieto
di subappalto opera solo in relazione alle singole opere speciali (ricompresse
nella categoria OG11), che singolarmente considerate superino la soglia
(prevista dal citato art. 13, comma 7) del 15 per cento dell’importo dei
lavori;
c) che deve essere, invece, esclusa la
possibilità per la stazione appaltante di prevedere il divieto di subappalto
per la categoria OG11 senza alcuna specificazione ulteriore, sommando gli
importi delle singoli lavorazioni speciali in essa ricompresse, in quanto tale
sommatoria avrebbe l’effetto di determinare una estensione generalizzata della
portata del divieto di subappalto, il che costituisce conseguenza indesiderata
sia per il diritto comunitario della concorrenza, sia per il legislatore (che
vuole che i divieti operino “per uno o più” lavori di altra specializzazione).
In definitiva, è onere delle Amministrazioni
appaltanti, che intendano contemplare nei bandi il divieto di subappalto per le
opere della categoria OG11, verificare se le singole opere speciali ivi
rientranti superino o meno, singolarmente considerate, la soglia del 15 per
cento; all’esito di tale verifica il divieto di subappalto dovrà essere
riferito solo alle categorie di lavorazioni specializzate che superino detta
soglia.
Nel caso di specie, il l’ente appaltante non
ha effettuato tale verifica, ma ha riferito genericamente il divieto di
subappalto alla categoria OG11, ritenendo decisiva la circostanza che l’importo
delle lavorazioni ivi rientranti era parti al 30% dell’importo dell’appalto.
La tesi dell’Amministrazione si fonda,
tuttavia, su un presupposto giuridicamente non accettabile, ossia la natura
necessariamente assorbente, formale ed esclusiva della categoria generale ai
fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 7, legge n. 109/94, limitandosi a
constatare che l’importo dei lavori per tale categoria supera il 15 per cento
dell’importo totale dei lavori, senza verificare se le singole categorie di
lavorazioni specializzate comprese nella categoria generale, singolarmente
prese, superino detta soglia.