REGOLARITÀ FISCALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI - CHIARIMENTO MINISTERIALE
Per essere ammesse alle procedure di aggiudicazione
di appalti pubblici di opere, servizi e forniture, le imprese non devono aver
commesso violazioni di obblighi tributari, contestate dall’Amministrazione
finanziaria mediante atti divenuti definitivi. Al fine di attestare la
“regolarità fiscale” delle imprese partecipanti, gli Uffici locali dell’Agenzia
delle Entrate possono rilasciare, su richiesta della stazione appaltante, la
certificazione dei “carichi pendenti” utilizzando il Modello già approvato con
il Provvedimento ministeriale del 25 giugno 2001.
Questi i chiarimenti contenuti nella Circolare n.
34/E del 25 maggio 2007, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli
indirizzi operativi ai propri Uffici locali in merito alle modalità di
attestazione della regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di
aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
In particolare, l’art.38, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 163/2006
prevede che i soggetti che abbiano commesso violazioni rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, definitivamente accertate, sono
esclusi:
- dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- dall’affidamento dei relativi subappalti;
- dalla stipula dei relativi contratti.
A tal fine, é la stessa impresa interessata che deve
attestare la propria “regolarità fiscale”, presentando alla stazione appaltante
una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R.
445/2000 (art.38, comma 2, D.Lgs. 163/2006).
Nella successiva fase di controllo sulla veridicità
di tale autocertificazione, la stazione appaltante può quindi richiedere
all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio
fiscale dell’impresa, il rilascio dell’attestazione della regolarità fiscale di
quest’ultima.
Al riguardo, con la citata Circolare n.34/E/2007,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli Uffici locali possono certificare
la regolarità fiscale dell’impresa quando, alternativamente:
- nei confronti della stessa, non risultino
contestate violazioni tributarie mediante atti che si sono resi oramai
definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di
impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in
giudicato,
- in caso di violazioni tributarie accertate, la
pretesa dell’Amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della
certificazione, integralmente soddisfatta, anche attraverso definizione
agevolata.
A tal fine, i medesimi Uffici possono utilizzare il
Modello di certificazione dei “carichi pendenti”, già approvato con il
Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, che
pertanto resta valido anche dopo l’entrata in vigore del “Codice dei contratti
pubblici” (di cui al D.Lgs. 163/2006).
In conformità a tale provvedimento, inoltre, gli
Uffici dovranno indicare separatamente, nel certificato, anche le violazioni
tributarie che non risultano ancora definitivamente accertate, al fine di
fornire alla stazione appaltante richiedente tutte le informazioni utili alle
verifiche.
Si pubblica di seguito il testo della circolare in
parola.
Agenzia delle Entrate - Direzione centrale
normativa e contenzioso
Roma, 25 maggio 2007
OGGETTO : Art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture)
- Requisito di regolarità fiscale
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 25 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2001, è stato approvato, tra l’altro, il modello di “Certificazione dei
carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria”
con le relative istruzioni - contenute nell’allegato “C” al provvedimento - per
gli Uffici locali competenti al rilascio.
A seguito dell’entrata in vigore del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con il quale è stato approvato il “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito, Codice dei contratti
pubblici), alcuni Uffici operativi hanno chiesto di conoscere se il predetto
modello di certificazione dei “carichi pendenti” e le relative istruzioni
possano considerarsi ancora validi ed attuali.
Il richiamato Codice dei contratti pubblici, in
attuazione dei principi e criteri direttivi individuati dall’articolo 25 della
legge delega 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per l’anno 2004),
costituisce un testo organico e coordinato delle norme in materia di procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.
Il comma 1, lett. g), dell’articolo 38 del Codice dei
contratti pubblici esclude i soggetti che “hanno commesso violazioni,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti”:
- dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- dall’affidamento dei relativi subappalti;
- dalla stipula dei relativi contratti.
Ai sensi del successivo comma 2, l’interessato
attesta il possesso dei requisiti “mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 …”.
Può accadere, quindi, che, relativamente ai tributi
amministrati dall’Agenzia delle entrate, venga richiesto al competente Ufficio
locale il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale, in particolare da
parte della stazione appaltante in sede di controllo dell’autocertificazione
prodotta dall’interessato.
Dal disposto della norma richiamata si desume che la
regolarità fiscale richiesta dal Codice dei contratti pubblici possa essere
certificata, in riferimento alla data o al periodo indicati dal richiedente,
dall’Ufficio locale competente secondo il domicilio fiscale del soggetto
d’imposta quando risulti, in base alle informazioni ed ai documenti di cui
dispone, che l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente
una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate, mediante atto che si sia reso definitivo per
effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata
proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia
giurisdizionale (cfr. ris. n. 2/E del 3 gennaio
2005).
Si ritiene, inoltre, che l’irregolarità fiscale viene
meno qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione,
la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente
soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.
Ciò premesso, si conferma l’attualità del citato
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001 cui,
in via generale, occorre fare riferimento in tutte le ipotesi in cui l’Agenzia
delle entrate è tenuta a certificare i cosidedetti
carichi pendenti. In conformità al predetto provvedimento, gli Uffici
indicheranno separatamente, nel richiesto certificato, anche le violazioni che
non risultano ancora definitivamente accertate. Ciò in quanto la valutazione
della sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui, in
particolare, al Codice dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione
appaltante, alla quale l’Agenzia delle entrate deve fornire tutte le
informazioni utili alla verifica dello stesso, sia in relazione alla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti,
nonché dei subappalti, sia in relazione alla successiva stipula dei relativi
contratti.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta
applicazione delle presenti istruzioni.