REGOLARITÀ FISCALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI APPALTI PUBBLICI - CHIARIMENTO MINISTERIALE

 

Per essere ammesse alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di opere, servizi e forniture, le imprese non devono aver commesso violazioni di obblighi tributari, contestate dall’Amministrazione finanziaria mediante atti divenuti definitivi. Al fine di attestare la “regolarità fiscale” delle imprese partecipanti, gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate possono rilasciare, su richiesta della stazione appaltante, la certificazione dei “carichi pendenti” utilizzando il Modello già approvato con il Provvedimento ministeriale del 25 giugno 2001.

Questi i chiarimenti contenuti nella Circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi ai propri Uffici locali in merito alle modalità di attestazione della regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

In particolare, l’art.38, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 163/2006 prevede che i soggetti che abbiano commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, definitivamente accertate, sono esclusi:

- dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;

- dall’affidamento dei relativi subappalti;

- dalla stipula dei relativi contratti.

A tal fine, é la stessa impresa interessata che deve attestare la propria “regolarità fiscale”, presentando alla stazione appaltante una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 (art.38, comma 2, D.Lgs. 163/2006).

Nella successiva fase di controllo sulla veridicità di tale autocertificazione, la stazione appaltante può quindi richiedere all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, il rilascio dell’attestazione della regolarità fiscale di quest’ultima.

Al riguardo, con la citata Circolare n.34/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli Uffici locali possono certificare la regolarità fiscale dell’impresa quando, alternativamente:

- nei confronti della stessa, non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti che si sono resi oramai definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato,

- in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche attraverso definizione agevolata.

A tal fine, i medesimi Uffici possono utilizzare il Modello di certificazione dei “carichi pendenti”, già approvato con il Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, che pertanto resta valido anche dopo l’entrata in vigore del “Codice dei contratti pubblici” (di cui al D.Lgs. 163/2006).

In conformità a tale provvedimento, inoltre, gli Uffici dovranno indicare separatamente, nel certificato, anche le violazioni tributarie che non risultano ancora definitivamente accertate, al fine di fornire alla stazione appaltante richiedente tutte le informazioni utili alle verifiche.

 

Si pubblica di seguito il testo della circolare in parola.

 

Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso

Roma, 25 maggio 2007

 

OGGETTO : Art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture)  - Requisito di regolarità fiscale

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001, è stato approvato, tra l’altro, il modello di “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” con le relative istruzioni - contenute nell’allegato “C” al provvedimento - per gli Uffici locali competenti al rilascio.

 

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con il quale è stato approvato il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito, Codice dei contratti pubblici), alcuni Uffici operativi hanno chiesto di conoscere se il predetto modello di certificazione dei “carichi pendenti” e le relative istruzioni possano considerarsi ancora validi ed attuali.

 

Il richiamato Codice dei contratti pubblici, in attuazione dei principi e criteri direttivi individuati dall’articolo 25 della legge delega 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per l’anno 2004), costituisce un testo organico e coordinato delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture.

 

Il comma 1, lett. g), dell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici esclude i soggetti che “hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”:

- dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;

- dall’affidamento dei relativi subappalti;

- dalla stipula dei relativi contratti. 

 

Ai sensi del successivo comma 2, l’interessato attesta il possesso dei requisiti “mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 …”.

 

Può accadere, quindi, che, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, venga richiesto al competente Ufficio locale il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale, in particolare da parte della stazione appaltante in sede di controllo dell’autocertificazione prodotta dall’interessato.

 

Dal disposto della norma richiamata si desume che la regolarità fiscale richiesta dal Codice dei contratti pubblici possa essere certificata, in riferimento alla data o al periodo indicati dal richiedente, dall’Ufficio locale competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d’imposta quando risulti, in base alle informazioni ed ai documenti di cui dispone, che l’Amministrazione finanziaria non abbia contestato al contribuente una qualsiasi violazione di obblighi in materia di tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, mediante atto che si sia reso definitivo per effetto del decorso del termine di impugnazione ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, del passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (cfr. ris. n. 2/E del 3 gennaio 2005).

 

Si ritiene, inoltre, che l’irregolarità fiscale viene meno qualora, alla data rispetto alla quale viene richiesta la certificazione, la pretesa dell’Amministrazione finanziaria sia stata integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.

 

Ciò premesso, si conferma l’attualità del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001 cui, in via generale, occorre fare riferimento in tutte le ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate è tenuta a certificare i cosidedetti carichi pendenti. In conformità al predetto provvedimento, gli Uffici indicheranno separatamente, nel richiesto certificato, anche le violazioni che non risultano ancora definitivamente accertate. Ciò in quanto la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fiscale di cui, in particolare, al Codice dei contratti pubblici spetta comunque alla stazione appaltante, alla quale l’Agenzia delle entrate deve fornire tutte le informazioni utili alla verifica dello stesso, sia in relazione alla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti, nonché dei subappalti, sia in relazione alla successiva stipula dei relativi contratti.

 

Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.