RIMEDI AI RITARDI DI PAGAMENTO VERSO I SUBAPPALTATORI
Uno dei problemi che più frequentemente si trovano ad
affrontare le imprese, quando operano come subappaltatrici, è quello
dell’incertezza dei pagamenti.
Infatti, l’articolo 118, comma 3 del Codice dei
contratti pubblici (d.lgs. n. 163/06) prevede che la stazione appaltante possa
scegliere tra due diverse modalità di pagamento: la prima è quella del
pagamento diretto al subappaltatore, previa indicazione di tale scelta nel
bando di gara, nonchè dell’indicazione da parte
dell’appaltatore della quota di lavoro eseguita in subappalto e del relativo
importo; la seconda è quella del pagamento da parte dell’impresa appaltatrice,
la quale dovrà poi inoltrare all’amministrazione committente, entro 20 giorni
dal pagamento del proprio corrispettivo, copia delle fatture quietanzate
attestanti l’avvenuto pagamento del subappaltatore.
Di fatto la seconda delle modalità sopra indicate è
quella che le amministrazioni adottano in via pressoché generale, con la
constatazione che, non di rado, le imprese appaltatrici provvedono con notevole
ritardo al pagamento dei corrispettivi dovuti ai subappaltatori, con evidenti
gravi disagi per questi ultimi.
La situazione, peraltro, oltre che grave è anche
paradossale se si considera la vigenza della disciplina di cui al citato comma
3 dell’articolo 118, la cui finalità dovrebbe essere proprio quella di
garantire ai subappaltatori la certezza dei pagamenti ad essi spettanti,
soprattutto quando questi siano effettuati dall’impresa affidataria.
L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con
la determinazione n. 7/2004 ha chiarito che la trasmissione delle fatture
quietanzate all’amministrazione si configura come un vero e proprio obbligo
contrattuale che l’appaltatore si assume con la sottoscrizione del contratto.
Pertanto, un ritardo ingiustificato nella trasmissione di tali fatture può
configurare un inadempimento contrattuale, a fronte del quale l’amministrazione
potrebbe giungere alla risoluzione del contratto di appalto, previa escussione
della cauzione definitiva.
Peraltro è da ritenere che, prima di giungere alla
risoluzione del contratto, l’amministrazione ben possa utilizzare il rimedio di
cui all’articolo 1460 del c.c. e, quindi, sollevare eccezione d’inadempimento
rifiutando il pagamento del successivo S.A.L.
all’appaltatore, fino a quando questi non fornisca la prova dell’avvenuto
pagamento del subappaltatore ovvero giustifichi il proprio comportamento
contestando un eventuale inadempimento dell’impresa subappaltatrice.