RIMEDI AI RITARDI DI PAGAMENTO VERSO I SUBAPPALTATORI

 

Uno dei problemi che più frequentemente si trovano ad affrontare le imprese, quando operano come subappaltatrici, è quello dell’incertezza dei pagamenti.

Infatti, l’articolo 118, comma 3 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/06) prevede che la stazione appaltante possa scegliere tra due diverse modalità di pagamento: la prima è quella del pagamento diretto al subappaltatore, previa indicazione di tale scelta nel bando di gara, nonchè dell’indicazione da parte dell’appaltatore della quota di lavoro eseguita in subappalto e del relativo importo; la seconda è quella del pagamento da parte dell’impresa appaltatrice, la quale dovrà poi inoltrare all’amministrazione committente, entro 20 giorni dal pagamento del proprio corrispettivo, copia delle fatture quietanzate attestanti l’avvenuto pagamento del subappaltatore.

Di fatto la seconda delle modalità sopra indicate è quella che le amministrazioni adottano in via pressoché generale, con la constatazione che, non di rado, le imprese appaltatrici provvedono con notevole ritardo al pagamento dei corrispettivi dovuti ai subappaltatori, con evidenti gravi disagi per questi ultimi.

La situazione, peraltro, oltre che grave è anche paradossale se si considera la vigenza della disciplina di cui al citato comma 3 dell’articolo 118, la cui finalità dovrebbe essere proprio quella di garantire ai subappaltatori la certezza dei pagamenti ad essi spettanti, soprattutto quando questi siano effettuati dall’impresa affidataria.

L’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 7/2004 ha chiarito che la trasmissione delle fatture quietanzate all’amministrazione si configura come un vero e proprio obbligo contrattuale che l’appaltatore si assume con la sottoscrizione del contratto. Pertanto, un ritardo ingiustificato nella trasmissione di tali fatture può configurare un inadempimento contrattuale, a fronte del quale l’amministrazione potrebbe giungere alla risoluzione del contratto di appalto, previa escussione della cauzione definitiva.

Peraltro è da ritenere che, prima di giungere alla risoluzione del contratto, l’amministrazione ben possa utilizzare il rimedio di cui all’articolo 1460 del c.c. e, quindi, sollevare eccezione d’inadempimento rifiutando il pagamento del successivo S.A.L. all’appaltatore, fino a quando questi non fornisca la prova dell’avvenuto pagamento del subappaltatore ovvero giustifichi il proprio comportamento contestando un eventuale inadempimento dell’impresa subappaltatrice.