REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI - RAVVEDIMENTO OPEROSO
(Risoluzione
n.114/E del 24/5/07)
Nel
caso di mancata registrazione dei contratti di locazione di immobili
strumentali, in corso al 4 luglio 2006, il contribuente può sanare l’omesso
adempimento avvalendosi del “ravvedimento operoso” e optare, contestualmente,
per l’assoggettamento ad IVA dei canoni.
Così
ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.114/E del 24 maggio
2007, in risposta ad un’istanza di interpello.
Come
noto, il comma 10-quinquies dell’art. 35 del D.L. 223/2006 (convertito, con
modificazioni, nella legge 248/2006) ha previsto, per i contratti di locazione
di immobili strumentali in corso al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore
del medesimo decreto legge), l’obbligo di:
-
presentare, entro il 18 dicembre 2006, un’apposita dichiarazione per la
registrazione, nella quale esercitare l’eventuale opzione per l’imposizione
IVA, con le modalità definite dal Provvedimento del 14 settembre 2006;
-
versare l’imposta di registro proporzionale dell’1% sul canone pattuito in
contratto a decorrere dal 4 luglio 2006.
Nell’ipotesi
in cui tali adempimenti non siano stati eseguiti entro il termine del 18
dicembre 2006 (fissato dal Provvedimento ministeriale 29 novembre 2006),
l’Agenzia delle Entrate, con la citata Risoluzione n.114/E/2207, ha chiarito la
possibilità di effettuare la registrazione tardiva del contratto, avvalendosi
del “ravvedimento operoso” (di cui all’art.13 del D.Lgs.
472/1997), con applicazione di sanzioni ridotte e di esercitare l’opzione per
l’imponibilità IVA “atteso che - con comportamento concludente - il
contribuente ha emesso fatture con addebito dell’IVA anche dopo l’entrata in
vigore del citato D.L. n.223 del 2006”.
In
particolare, per regolarizzare l’operazione, è necessario:
1.
registrare per via telematica, avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento
operoso”, il contratto di locazione, con le modalità stabilite dal
Provvedimento del 14 settembre 2006;
2.
corrispondere, oltre all’imposta di registro nella misura dell’1% del canone
annuo rivalutato (rapportato al periodo dal 4 luglio 2006 alla scadenza annuale
del contratto), gli interessi di mora calcolati al tasso legale, attualmente
pari al 2,5% (con maturazione giorno per giorno dal 18 dicembre 2006 -data di
scadenza per la registrazione- alla data di perfezionamento del ravvedimento), nonchè la sanzione amministrativa per omessa registrazione
nella misura ridotta pari al:
-
15% dell’imposta dovuta (un ottavo del 120%[1] dell’imposta dovuta), se il
ravvedimento interviene entro il novantesimo giorno dalla scadenza del 18
dicembre 2006,
-
24% dell’imposta dovuta (un quinto del 120% dell’imposta dovuta), se il
ravvedimento interviene oltre il novantesimo giorno ma entro un anno
dall’omissione.
Occorre
precisare che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, a
condizione che la violazione non gli sia stata già contestata e, comunque, non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento
delle quali abbia conoscenza (art.13, comma 1, del D.Lgs.
472/1997);
3.
esercitare, con la registrazione del contratto di locazione, l’opzione per
l’imponibilità IVA, da manifestare in sede di registrazione telematica
attraverso l’utilizzo del codice “10”, relativo ai contratti di locazione di
immobili strumentali con l’esercizio dell’opzione.
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[1]
Ai sensi dell’art.69 del D.P.R. 131/1986 (richiamato espressamente dal n.3 del
Provvedimento ministeriale del 14 settembre 2006) «chi omette la richiesta di
registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell?imposta, ovvero la presentazione delle denunce
previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal
centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta».