DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE - CHIARIMENTI MINISTERIALI
(Risoluzioni
n. 124/E del 4/6/07 e n.127/E del 5/6/07)
Nell’ipotesi
di lavori su parti comuni condominiali, il limite massimo di 48.000 euro cui
commisurare la detrazione del 36% va riferito a ciascuna unità immobiliare.
Tale limite, inoltre, deve essere complessivamente considerato nell’ipotesi di
lavori effettuati sia sull’abitazione che sulla pertinenza. In caso di bonifici
pagati dopo il 4 luglio 2006, in relazione a fatture emesse prima di tale data,
non è necessaria l’indicazione separata in fattura del costo della manodopera,
che non deve essere altresì evidenziata nelle fatture emesse relativamente alla
cessione di box pertinenziali, ultimati prima del 4 luglio 2006 ma ceduti
successivamente a tale data.
Questi
i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per
le ristrutturazioni edilizie, contenuti nelle R. M. n. 124/E del 4 giugno 2007
e R.M. n.127/E del 5 giugno 2007.
1. Come calcolare il limite dei 48.000 euro
1.1 Spese su parti comuni condominiali
1.2 Spese relative a pertinenze di abitazioni
1.3 Spese sostenute da più comproprietari
2. Indicazione in fattura del costo della manodopera
1. Come calcolare il limite dei 48.000 euro
1.1
Spese su parti comuni condominiali
La
R.M. 124/E del 4 giugno 2007 specifica che il limite massimo di spesa cui
commisurare la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1, commi 387-388,
della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nell’ipotesi di lavori su parti comuni
condominiali, deve essere riferito a ciascuna abitazione facente parte del
condominio. In sostanza, viene per la prima volta espressamente precisato che
il limite dei 48.000 euro rileva autonomamente con riferimento a ciascun
condomino rispetto anche a eventuali interventi eseguiti sulle singole unità
immobiliari.
In
merito, la Risoluzione precisa che l’amministratore, nel rilasciare la
quietanza in cui attesta il pagamento delle spese sostenute da ciascun
condomino, deve indicare specificamente l’importo della spesa, relativa alle
parti comuni, imputabile a ciascuna delle unità immobiliari.
Per
le spese sostenute dal condominio nel corso del 2006, confermando quanto già
affermato nella Circolare 28/E/2006 l’amministratore deve indicare l’importo
delle spese per le quali è possibile fruire della detrazione del 41% o del 36%,
a seconda se le fatture siano state emesse prima o dopo il 30 settembre 2006
(art. 35, comma 35quater della legge 4 agosto 2006 n.248).
Resta
fermo che, per le spese relative ad interventi di restauro, risanamento
conservativo o di ristrutturazione edilizia, per i quali l’IVA al 10% si
applica a regime[1], la percentuale di detrazione è comunque pari al 41% semprechè i bonifici siano stati effettuati entro il 30
settembre 2006.
Inoltre,
viene precisato che la detrazione spetta a tutti i condomini a condizione che
l’amministratore abbia effettuato il pagamento con bonifico bancario o postale
(principio di cassa in capo all’amministratore) e che il singolo condomino
abbia comunque versato la propria quota di spese entro il termine di
presentazione della dichiarazione nella quale s’intende fruire della detrazione
(pertanto anche successivamente al pagamento dell’amministratore).
1.2 Spese relative a pertinenze di
abitazioni
Nella
R.M.124/E/2007 viene altresì chiarito che il limite dei 48.000 euro, nell’ipotesi
di interventi eseguiti sulle pertinenze di abitazioni (box, cantina, soffitta),
va riferito complessivamente all’abitazione e, pertanto, non opera
autonomamente.
Ciò
in quanto l’art. 35, comma 35quater della legge 248/2006 riferisce tale limite
all’unità abitativa. Tale interpretazione appare alquanto restrittiva in quanto
non tiene conto delle modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2007
(art.1, commi 387-388 della legge 296/2006), che, invece, hanno sostituito il
riferimento all’unità abitativa con quello di unità immobiliare e come tale
dovrebbe agire autonomamente, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007, anche
per le singole pertinenze dell’abitazione.
1.3 Spese sostenute da più
comproprietari
Con
riferimento alle limitazioni introdotte dall’art. 35, comma 35quater, della
legge 248/2006, in base al quale il limite dei 48.000 euro, in caso di
comproprietà va riferito complessivamente a ciascuna unità abitativa e non più
ai singoli proprietari, la R.M. 124/E/2007 fornisce le regole di calcolo
dell’importo detraibile per le spese sostenute nel corso del 2006.
In
particolare, viene precisato che: “se nel periodo precedente al 1° ottobre 2006
uno dei comproprietari ha raggiunto il limite dei 48.000 euro di spesa, tale
soggetto non ha diritto di usufruire di ulteriori detrazioni nel 2006 con
riferimento alle spese sostenute per la medesima unità immobiliare”.
Per
contro, per il singolo comproprietario che non ha raggiunto entro il 30
settembre 2006 tale limite ed ha sostenuto spese anche dopo il 30 settembre
2006, permane il diritto a fruire della detrazione sulla quota residua.
A
tal fine, il titolare del diritto alla detrazione deve produrre una
dichiarazione (al CAAF o in sede di dichiarazione dei redditi) diretta ad
attestare l’importo delle spese di ristrutturazione sostenuto da ciascuno dei
comproprietari, prima e dopo il 30 settembre 2006.
Ad
esempio, nell’ipotesi di tre soggetti comproprietari di cui due hanno superato
il limite dei 48.000 euro per spese sostenute entro il 30 settembre 2006,
mentre il terzo ha sostenuto spese per importi inferiori, il beneficio, per le
spese sostenute a partire dal 1° ottobre, compete solo a quest’ultimo per la
differenza.
Nell’ipotesi,
invece, in cui nessuno dei comproprietari abbia superato il limite dei 48.000
euro, la detrazione compete, a ciascuno dei tre comproprietari, per le spese
sostenute a partire dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, sulla base della
seguente formula: spese sostenute tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2006/spese
complessive sostenute per il medesimo importo dai tre comproprietari X 48.000
euro.
2. Indicazione in fattura del costo della manodopera
Con
riferimento all’obbligo di indicazione della manodopera in fattura previsto, a
pena di decadenza, dalle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie,
per le fatture emesse a partire dal 4 luglio 2006 (art. 35, comma 19, della
legge 248/2006), viene precisato che:
- l’obbligo di indicazione del costo della
manodopera non è necessario in relazione alle spese sostenute dopo il 4 luglio
2006 per le quali siano state emesse fatture anteriormente a tale data.
Pertanto, in tal caso, il contribuente non è tenuto a richiedere all’impresa
un’integrazione delle fatture medesime (R.M. 124/E/2007);
- nell’ipotesi di cessione di box pertinenziale non opera l’obbligo di indicazione del costo
della manodopera nell’ipotesi in cui i lavori di costruzione siano stati
ultimati anteriormente al 4 luglio 2006. In tal caso, resta confermato
l’obbligo dell’impresa cedente di attestare le spese di realizzazione cui
commisurare la detrazione IRPEF del 36% (R.M.127/E/2007).
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[1] Cfr. D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, Tab. A,
Parte III, n. 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero
127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui
all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo.
(omissis)